Corte di cassazione civile sez. VI, ord. 10 luglio 2014, n. 15788

Pagine183-183
183
giur
Arch. loc. e cond. 2/2015
LEGITTIMITÀ
corte di cAssAzione civile
sez. vi, ord. 10 luglio 2014, n. 15788
pres. finocchiAro – est. scArAno – p.m. celentAno (conf.) – ric. KozAK
(Avv.ti dieci e bArberA) c. cAlAndrA di roccolino (Avv. fini)
Restituzione della cosa locata y Legittima di-
sponibilità di fatto della cosa y Facoltà di conceder-
la in locazione y Sussistenza y Legittimazione del
locatore a richiedere la risoluzione contrattuale y
Conf‌igurabilità y Conseguenze y Giudizio relativo
al rilascio di un immobile concesso in locazione e
giudizio per l’accertamento della proprietà del me-
desimo bene y Pregiudizialità y Esclusione.
. Chiunque abbia la disponibilità di fatto di una cosa, in
base a titolo non contrario a norme d’ordine pubblico,
può validamente concederla in locazione, comodato o
costituirvi altro rapporto obbligatorio ed è legittimato a
richiederne la risoluzione. Ne consegue che, in caso di
simultanea pendenza di un giudizio relativo al rilascio
di un immobile concesso in locazione e di altro relativo
alla proprietà dello stesso bene in capo al locatore, non
ricorrono i presupposti per la sospensione necessaria
del primo di essi poiché l’accertamento della proprietà
dell’immobile locato non integra una questione pregiu-
diziale in ordine alla legittimazione a locare. (c.c., art.
1571; c.c., art. 1590; c.p.c., art. 295; c.p.c., art. 337) (1)
(1) Nel senso che chiunque abbia la disponibilità di fatto del bene,
in base a titolo non contrario a norme di ordine pubblico, può vali-
damente concederlo in locazione, onde la relativa legittimazione è
riconoscibile anche in capo al detentore, a meno che la detenzione
non sia stata acquistata illecitamente, v. Cass. civ. 14 luglio 2011, n.
15443, in questa Rivista 2012, 53. Per altri riferimenti, cfr. anche Cass.
civ. 20 aprile 2007, n. 9493, ivi 2007, 637; Cass. civ. 11 aprile 2006, n.
8411, ivi 2006, 557 e Cass. civ. 4 marzo 2005, n. 4764, ivi 2005, 574.
svolgimento del processo
La sig. Kozak Ivanna propone istanza di regolamento
di competenza ex art. 42 c.p.c. avverso l’ordinanza emessa
dal G.I. del Tribunale di Roma all’udienza del 28 settembre
2012 di sospensione ex art. 295 c.p.c. del giudizio proposto
dalla sig. Kozak Ivanna nei confronti del sig. Calandra di
Roccolino Enrico avente ad oggetto la declaratoria di ces-
sazione per scadenza del termine di durata del contratto di
locazione avente ad oggetto l’immobile sito in Roma, Piazza
degli Strozzi 22, con conseguente condanna al relativo rila-
scio, in ragione della pendenza avanti alla Corte d’Appello
di Roma di altro giudizio relativo all’accertamento della va-
lidità o falsità del testamento olografo con il quale la sig.ra
Fenzi Francesca ha lasciato alla Kozak Ivanna la proprietà
dell’immobile de quo, a sua volta ricevuto per successione
dalla originaria locatrice sig.ra Lupi Giuseppina.
Resiste con memoria difensiva ex art. 47 c.p.c. il Calan-
dra di Roccolino.
Con requisitoria scritta d.d. 18 febbraio 2013 il P.G.
presso la Corte Suprema di Cassazione ha chiesto l’acco-
glimento dell’istanza di regolamento di competenza, es-
sendo stato il provvedimento di sospensione emesso in
difetto dei relativi presupposti.
motivi dellA decisione
Con non articolato motivo l’istante si duole sostanzial-
mente dell’erroneità della declaratoria di sospensione,
non ricorrendo nel caso ipotesi di pregiudizialità neces-
saria richiesta all’art. 295 c.p.c.
Il motivo è fondato e va accolto p.q.r., nei termini di
seguito indicati.
Va anzitutto osservato che come questa Corte ha avuto
più volte modo di affermare la legitimatio ad causam, atti-
va e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dove-
re di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto
sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fat-
ti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo
la prospettazione dell’attore, prescindendo dall’effettiva
titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente
dovere del giudice di verif‌icarne l’esistenza in ogni stato e
grado del procedimento.
Da essa va tenuta distinta la titolarità della situazione
giuridica sostanziale, attiva e passiva, per la quale non è
consentito alcun esame d’uff‌icio, poiché la contestazione
della titolarità del rapporto controverso si conf‌igura come
una questione che attiene al merito della lite e rientra nel
potere dispositivo e nell’onere deduttivo e probatorio della
parte interessata.
Fondandosi, quindi, la legittimazione ad agire o a con-
traddire, quale condizione all’azione, sulla mera allegazio-
ne fatta in domanda, una concreta ed autonoma questione
intorno ad essa si delinea solo quando l’attore faccia valere
un diritto altrui, prospettandolo come proprio, ovvero pre-
tenda di ottenere una pronunzia contro il convenuto pur
deducendone la relativa estraneità al rapporto sostanziale
controverso (cfr. Cass., 30 maggio 2008, n. 14468).
Deve per altro verso ribadirsi il principio consolidato
nella giurisprudenza di legittimità in base al quale chiunque
abbia la disponibilità di fatto di una cosa, in base a titolo non
contrario a norme d’ordine pubblico, può validamente con-
cederla in locazione, comodato o costituirvi altro rapporto
obbligatorio ed è conseguentemente legittimato a richieder-
ne la risoluzione, nell’ipotesi in cui sussista l’inadempimento
del conduttore (v. Cass., 4 marzo 2005, n. 4764).
Atteso quanto sopra, va osservato che nella specie la
sospensione del giudizio è stata erroneamente pronunziata
dal Tribunale di Roma, non costituendo l’accertamento della
proprietà dell’immobile locato una questione pregiudiziale
in ordine alla legittimazione della sig. Kozak dell’effettiva
titolarità dell’immobile costituente oggetto del contratto di
locazione de quo, che giusta massima costante può essere
stipulato e conseguentemente regolato nelle vicende del
rapporto anche da chi ha della cosa una mera disponibilità
di fatto (cfr., da ultimo, Cass., 14 luglio 2011, n. 15443).
Orbene, laddove ha affermato che la causa pendente
in Corte d’appello ha effettivamente natura pregiudiziale
al presente giudizio, perchè incide sulla natura e qualità
dell’attrice, il giudice del merito ha invero disatteso i suin-
dicati principi.
Va pertanto disposta la riassunzione del giudizio avanti
al Tribunale di Roma. Spese rimesse. (Omissis)

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT