Corte di cassazione civile sez. III, 14 agosto 2014, n. 17983

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giur
2/2015 Arch. loc. e cond.
LEGITTIMITÀ
nelle deduzioni con le quali egli contesti integralmente la
propria responsabilità (Cass. civ. sez. III, 22 marzo 2011 n.
6529; Cass. civ. sez. lav. 15 ottobre 2013 n. 23372; Cass. civ.
sez. un. 3 giugno 2013 n. 13902).
Il giudizio conf‌igura, nella sostanza, una sorta di acco-
glimento parziale della domanda attrice di addebito della
responsabilità. Unico limite all’ammissibilità del rilievo
di uff‌icio del concorso di colpa va ravvisato nel fatto che
siano stati dedotti in giudizio gli elementi di fatto sui quali
il giudice ha fondato il suo accertamento (Cass. civ. n.
23372/2013 cit.): circostanza che nella specie la ricorrente
non ha in alcun modo contestato e che non risulta obietti-
vamente dagli atti.
6. - Il secondo motivo - che denuncia vizi di motivazio-
ne sul concorso di colpa, in quanto la Corte di appello non
avrebbe tenuto conto delle risultanze probatorie e dello
stato dei luoghi, dai quali emergerebbe che le quattro la-
stre in vetro coprivano l’intero piano calpestabile in senso
longitudinale e non erano agevolmente evitabili - è inam-
missibile, poiché attiene alla valutazione delle prove ed
all’accertamento dei fatti da parte del giudice di merito;
questioni non suscettibili di riesame in sede di legittimità,
ove risultino correttamente motivate.
Ha rilevato la Corte di appello che costituisce regola di
prudenza evitare comunque il transito su superf‌ici vetra-
te, di per sè fragili e potenzialmente prive delle necessarie
misure di protezione, ed ha richiamato le regole di ordina-
ria cautela, che impongono a ciascuno anche di evitare di
esporsi al pericolo della possibile negligenza altrui.
Trattasi di motivazione adeguata, nei confronti della
quale non sono proposte censure di illogicità od incon-
gruenza ma solo rilievi di merito, inammissibili in questa
sede di legittimità.
7. - In accoglimento del ricorso principale la sentenza
impugnata è cassata, nel capo in cui ha ritenuto corre-
sponsabile del sinistro il proprietario, e - non essendo
necessari ulteriori accertamenti in fatto - la causa può es-
sere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c..
La domanda di risarcimento dei danni proposta contro
Rabbi Alfredo deve essere rigettata.
Le spese del giudizio di appello e del giudizio di cas-
sazione, quantif‌icate come in dispositivo, seguono la soc-
combenza. (Omissis)
corte di cAssAzione civile
sez. iii, 14 Agosto 2014, n. 17983
pres. segreto – est. sestini – p.m. bAsile (diff.) – ric. pAci (Avv. de
ferrAri) c. milAno AssicurAzioni s.p.A. ed Altri (Avv. cArdiA)
Responsabilità civile y Cose in custodia y Danni
a terzi derivanti dalle parti comuni dell’edif‌icio y
Responsabilità dell’ex art. 2051 c.c. y Posizione del-
l’amministratore y Responsabilità ex art. 1218 c.c.
nei confronti del condominio y Condizioni.
. Il condominio risponde, ai sensi dell’art. 2051 c.c.,
dei danni subiti da terzi estranei ed originati da par-
ti comuni dell’edif‌icio, mentre l’amministratore, in
quanto tenuto a provvedere non solo alla gestione delle
cose comuni, ma anche alla custodia delle stesse, è
soggetto, ai sensi dell’art. 1218 c.c., solo all’azione di
rivalsa eventualmente esercitata dal condominio per il
recupero delle somme che esso abbia versato ai terzi
danneggiati. (c.c., art. 1130; c.c., art. 1131; c.c., art.
1218; c.c., art. 2051) (1)
(1) Cfr. la citata, anche se risalente, Cass. civ. 11 febbraio 1981, n.
859, massimata in Ius&Lex dvd n. 1/2015, ed. La Tribuna, secondo
cui nell’espletamento delle attribuzioni di cui all’art. 1113 c.c. l’am-
ministratore è un rappresentante dei partecipanti al condominio,
alla tutela dei cui interessi di gruppo egli deve indirizzare la pro-
pria attività. La violazione di tale dovere, se lo rende responsabile
dei danni subiti dal gruppo dei condomini, si esaurisce nei rapporti
interni con il condominio, e, pertanto, non esclude o diminuisce
l’eventuale responsabilità del condominio medesimo nei confronti di
altri soggetti, compreso tra questi il singolo condomino, distinto dal
gruppo e come tale rimasto danneggiato per la difettosità di parti
comuni dell’edif‌icio, da considerarsi nella custodia del condominio
agli effetti dell’art. 2051 cod. civ.
svolgimento del processo
Ghitti Ezio e Tommesani Milena convenivano in giudi-
zio il Condominio “Le Betulle” di Madonna di Campiglio
nonché i singoli condomini - compreso Paci Gianguido - per
sentirli condannare al risarcimento dei danni conseguiti
alle lesioni gravissime che entrambi gli attori avevano
riportato in data 13 agosto 2003, allorché, essendosi recati
a visionare l’edif‌icio condominiale insieme ad alcuni cono-
scenti interessati all’acquisto di un appartamento, erano
caduti in una scarpata a seguito del cedimento del para-
petto in legno che correva lungo il ponticello di accesso al
condominio. Il Paci chiamava in causa la propria compa-
gnia assicuratrice MAA Ass.ni e Beberi Corrado, ammini-
stratore del condominio, per essere manlevato dagli stessi
in ipotesi di accoglimento delle domande avversarie.
Il Tribunale di Trento, Sez. dist. di Tione di Trento
emetteva sentenza n. 31/08 con cui - per quanto ancora
interessa nel presente giudizio - condannava il Condo-
minio e i singoli condomini al risarcimento dei danni pa-
trimoniali e non patrimoniali in favore della Tommesani
e del Ghitti, oltre al pagamento delle spese processuali;
rigettate le domande proposte nei confronti del Beberi,
condannava invece la Milano Ass.ni s.p.a. (già Nuova
MAA) a rimborsare a Paci Gianguido le somme che lo stes-
so avrebbe dovuto corrispondere - pro quota - agli attori a
titolo di risarcimento dei danni e di rimborso delle spese
processuali.
La sentenza veniva impugnata dalla Milano Assicura-
zioni s.p.a. (che assumeva l’inoperatività della polizza as-
sicurativa nel caso di specie) nonché, con separato atto,
da alcuni condomini; proponeva appello incidentale il
Paci, in relazione alla posizione del Beberi, di cui ribadiva
la responsabilità per omessa manutenzione delle parti co-
muni dell’edif‌icio e per non aver assicurato adeguatamen-
te il condominio in relazione ai rischi del tipo di quello
occorso.

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