Corte di cassazione civile sez. II, 6 ottobre 2014, n. 20985

Pagine174-175
174
giur
2/2015 Arch. loc. e cond.
LEGITTIMITÀ
siva giurisprudenza della S.C. (v. Cass. civ. 23 aprile 2008, n. 10587, cit.)
ha sottolineato che, ritenuta l’inapplicabilità della sanatoria giudiziale
della morosità di cui all’art. 55 della L. n. 392 del 1978 alle locazioni di
immobili per uso diverso da quello abitativo, va escluso che il pagamento
dei canoni e degli oneri accessori a giudizio iniziato possa, nel caso delle
locazioni di detto tipo, evitare la risoluzione del contratto, se l’inadem-
pimento è grave. Conseguentemente, se il conduttore di un immobile ad
uso diverso, alla prima udienza, o nel termine f‌issato dal giudice, paga il
dovuto, non per questo può sottrarsi al giudizio di risoluzione contrat-
tuale, in quanto il pagamento effettuato dopo la notif‌icazione dell’atto
introduttivo, essendo comunque tardivo, può valere solo a purgare la
morosità, ma non certo a cancellare l’inadempimento.
corte di cAssAzione civile
sez. ii, 6 ottobre 2014, n. 20985
pres. oddo – est. sAn giorgio – p.m. celeste (conf.) – ric. rovidotti
ed AltrA (Avv. AbbAte) c. condominio viA pAlmAnovA 22 viterbo (Avv.
russo)
Innovazioni y Decoro architettonico y Legittimità
dell’innovazione y Condizioni y Autorizzazione am-
ministrativa dell’opera y Rilevanza y Esclusione y
Fondamento.
. In tema di condominio negli edif‌ici, per la legittimi-
tà dell’innovazione, ai sensi dell’art. 1120, secondo
comma, c.c., è irrilevante che l’autorità amministrativa
abbia autorizzato l’opera, in quanto il rapporto tra la
pubblica autorità e il condomino esecutore dell’opera
non può incidere negativamente sulle posizioni sogget-
tive degli altri condomini. (c.c., art. 1120) (1)
(1) In senso conforme al principio espresso in massima, cfr. Cass.
civ., sez. un., 28 giugno 1975, n. 2552 in Ius&Lex dvd n. 1/2015, ed.
La Tribuna e Cass. civ., sez. II, 14 maggio 1977, n. 1936, in Arch. civ.
1977, 768.
svolgimento del processo
1. - Con sentenza del giudice monocratico del Tri-
bunale di Viterbo in data 4 luglio 2003, in accoglimento
della domanda del Condominio di via Palmanova n. 22 in
Viterbo, i signori Augusto Rovidotti e Antonella Andreozzi
furono condannati alla rimozione dei macchinari di con-
dizionamento apposti sulla facciata estrema del condo-
minio e all’integrale ripristino dello stato dei luoghi. Il
Rovidotti e la Andreozzi proposero appello avverso detta
sentenza.
2. - La Corte d’appello di Roma, con sentenza deposi-
tata il 24 ottobre 2007, respinse il gravame. Le censure
formulate dagli appellanti involgevano essenzialmente la
inesatta applicazione dei principi evincibili dall’art. 1102
c.c. sotto due prof‌ili, la dedotta impraticabilità di una
diversa soluzione tecnica per poter dotare il loro appar-
tamento, situato all’ultimo piano, di impianto di riscalda-
mento autonomo dopo la delibera di trasformazione adot-
tata dall’assemblea condominiale in data 18 aprile 2000, e
la dedotta inidoneità degli impianti per il riscaldamento
apposti sulla facciata del palazzo condominiale a pregiudi-
carne il pregio architettonico ed estetico, anche tenendo
conto di analoghi interventi posti in essere da altri condo-
mini, tanto più che nessuna indagine era stata svolta su
un effettivo deprezzamento dell’immobile e delle singole
unità che lo compongono. Aggiungevano gli appellanti
che il Comune di Viterbo, avendo emesso provvedimento
in sanatoria delle opere realizzate in data 28 giugno 2002,
aveva accertato la insussistenza di un impatto negativo o
di pregiudizio dal punto di vista ambientale, paesaggistico
o urbanistico.
Al riguardo la Corte di merito osservò anzitutto come la
avvenuta concessione della sanatoria in via amministrati-
va fosse irrilevante e come non fosse ammissibile in quella
sede la produzione di una relazione di parte del tutto im-
propriamente detta “a chiarimenti” di altra relazione.
Quindi, nel condividere le argomentazioni espresse dal
primo giudice sulla insussistenza di qualsiasi elemento
dal quale potesse desumersi la impossibilità tecnica di
adottare altri sistemi di riscaldamento autonomo, come la
installazione di caldaie esterne, osservò la Corte capitolina
che si evinceva bene dalle allegate fotograf‌ie la grandezza
dei due macchinari.
La dimensione degli stessi e la loro collocazione erano
quasi “aggrappati” alla gronda del tetto, della quale rom-
pevano la soluzione di continuità costituivano elementi
che, unitamente al rilievo della arbitrarietà di un uso
della parte più alta della facciata comune, in luogo della
parte che delimita la singola unità immobiliare in corri-
spondenza dei balconi privati, determinava la violazione
del precetto di cui all’art. 1102 c.c.
3. Per la cassazione di tale sentenza ricorrono il Rovi-
dotti e la Andreozzi sulla base di tre motivi. Resiste con
controricorso il Condominio di Via Palmanova n. 22 di
Viterbo.
motivi dellA decisione
1. - Per ragioni di priorità logica appare opportuno esa-
minare per primo il secondo motivo di ricorso, con il quale
si deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 1120
c.c. Si lamenta che la Corte di merito abbia considerato
alterato il decoro architettonico del fabbricato per effetto
della realizzazione dell’impianto in oggetto senza valut
are la obiettiva rilevanza, incidenza e gravità delle inno-
vazioni di cui si tratta e la idoneità delle stesse a produrre
un pregiudizio economicamente apprezzabile. A maggior
ragione tale valutazione sarebbe stata necessaria in consi-
derazione dell’intervenuta sanatoria in via amministrativa
delle opere realizzate, evidentemente ritenute perciò non
pregiudizievoli per l’ambiente.
La illustrazione del motivo si conclude con la formula-
zione del seguente quesito di diritto, ai sensi dell’art. 366-
bis c.p.c., applicabile nella specie ratione temporis: «Il
giudice di merito non può ritenere vietate, per alterazione
del decoro architettonico ex art. 1120, 2° comma, c.c., le
innovazioni apportate da un condomino, senza verif‌icare
la obiettiva rilevanza, incidenza e gravità delle modif‌iche
realizzate, nonché la loro concreta idoneità a produrre
un pregiudizio economicamente valutabile: ciò, in parti-
colare, ove le innovazioni stesse siano state sanate in via
amministrativa».

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT