Corte di cassazione civile sez. VI, ord. 12 novembre 2014, n. 24146

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giur
Arch. loc. e cond. 2/2015
LEGITTIMITÀ
Il diritto a chiedere il distacco, a determinate con-
dizioni, non potendo la rinunzia del singolo condomino,
comportare un maggiore aggravio per gli altri, non può
che valere per il futuro e non comporta la possibilità di
chiedere restituzioni o danni.
L’operatività della rinuncia, quale atto abdicativo uni-
laterale, è limitata dal divieto di sottrarsi all’obbligo di
concorrere alle spese necessarie alla conservazione della
cosa comune con aggravio degli altri partecipanti (Cass.
30 giugno 2006 n. 15079, 30 marzo 2006 n. 7518, 25 marzo
2004 n. 5974, ma già in precedenza Cass. 29 maggio 1995 n.
6036, 6 luglio 1968 n. 2316).
Va, invece, accolto limitatamente alla restituzione dei
contributi successivi alla richiesta di distacco.
La sentenza va, conseguentemente, cassata con rinvio
per l’applicazione dei principi enunciati. (Omissis)
corte di cAssAzione civile
sez. vi, ord. 12 novembre 2014, n. 24146
pres. petitti – est. mAnnA – ric. AbAte (Avv. mAtArAzzo) c. rAviele ed
Altri (Avv. del bAlzo)
Procedimento civile in genere y Legittimazione y
Ad causam y Diritto al risarcimento dei danni cagio-
nati ad un immobile y Ambulatorietà y Esclusione y
Cedibilità ex art. 1260 c.c. y Conf‌igurabilità.
. Il diritto al risarcimento dei danni cagionati ad un immo-
bile non costituisce un accessorio del diritto di proprietà
sull’immobile stesso, trasmissibile automaticamente con
la sua alienazione, ma ha natura personale, in quanto
compete esclusivamente a chi, essendo proprietario del
bene all’epoca dell’evento dannoso, ha subito la relativa
diminuzione patrimoniale. Ne consegue che il relativo
credito, che sorge al momento in cui si verif‌icano i danni,
non ha carattere ambulatorio, ma è suscettibile soltanto
di apposito e specif‌ico atto di cessione ai sensi dell’art.
1260 cod. civ. (c.c., art. 1260; c.c., art. 2043) (1)
(1) In termini sulla prima parte della massima, v. Cass. civ. 3 luglio
2009, n. 15744, in Ius&Lex dvd n. 1/2015, ed. La Tribuna.
svolgimento del processo e motivi dellA decisione
1. - Il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art.
377 c.p.c., ha depositato in cancelleria la seguente relazio-
ne in base agli artt. 380-bis e 375 c.p.c.:
“l. - Anna, Gloria e Mirella Raviele, comproprietarie
di un fabbricato sito in S. Martino V.C., convenivano in
giudizio innanzi al Tribunale di Avellino Marianna e Con-
cetta Abate, comproprietarie di un terreno conf‌inante,
per sentirle condannare alla demolizione di opere edilizie
realizzate in violazione delle norme sulle distanze, all’ese-
cuzione di lavori di ripristino della stabilità di un muro e
al risarcimento dei danni.
1.1. - Resistente Marianna e contumace Concetta Aba-
te, il Tribunale accoglieva in parte la domanda, condan-
nando le convenute al pagamento in favore delle attrici
della somma di € 6.000,00 oltre accessori.
1.2. - Gravata in via principale da Marianna Abate e in via
incidentale da Anna, Gloria e Mirella Raviele, tale sentenza
era confermata dalla Corte d’appello di Napoli. Per quanto
ancora rileva in questa sede di legittimità, la Corte parteno-
pea osservava che le attrici dovevano ritenersi attivamente
legittimate. Ciò in quanto le Raviele erano divenute proprie-
tarie del fabbricato con atto di donazione del 16 novembre
1985, col quale l’immobile era stato trasferito loro nello stato
di fatto e di diritto in cui si trovava, con tutti i relativi diritti,
accessioni, accessori, pertinenze, dipendenze, servitù attive
e passive e comunioni. In tale qualità, pertanto, le attrici
erano legittimate attivamente in causa, poiché in caso di
danneggiamento di un bene esclusivamente il proprietario
di esso ha il potere di agire per il ristoro dei danni.
Né aveva rilievo il fatto che i danni fossero stati presu-
mibilmente provocati da un’attività costruttiva interrotta
prima che le Raviele divenissero proprietarie dell’edif‌icio,
trattandosi di un illecito permanente e come tale produt-
tivo di danno f‌ino a che non si fosse provveduto alle neces-
sarie riparazioni. Di conseguenza era infondata l’eccezione
di prescrizione del diritto al risarcimento.
Inf‌ine, confermava il giudizio d’incapacità a deporre del
teste Quirino Abate, che la qualità di direttore dei lavori
edili effettuati dalle convenute esponeva potenzialmente ad
un’azione di garanzia impropria da parte di queste ultime. Ad
ogni modo, aggiungeva, le dichiarazioni rese da detto teste
non erano confermate dall’altro testimone, Antonio Adamo,
il quale, avendo avuto conoscenza dei fatti di causa per aver
provveduto a redigere una perizia di parte in favore delle at-
trici, aveva riferito che prima dei lavori intrapresi dalle con-
venute il muro di cinta della proprietà Raviele si presentava
senza alcuna lesione o distacco dal piazzale, come invece era
evidenziato dai rilievi fotograf‌ici successivi.
2. - Per la cassazione di tale pronuncia Marianna Abate
propone ricorso.
2.1. - Resistono con controricorso le sole Gloria e Anna
Raviele.
2.2. - Mirella Raviele e Concetta Abate non hanno svolto
attività difensiva.
3. - Tre i mezzi d’annullamento proposti.
3.1. - Col primo motivo è denunciata la violazione e la
falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c. e dell’art. 2043 c.c., in
relazione al n. 3 dell’art. 360 c.p.c. L’azione di risarcimento
del danno, afferma parte ricorrente, ha carattere personale
e compete unicamente a colui il quale risulta proprietario
al momento del fatto illecito. Nella specie, all’epoca in cui
le Raviele acquistarono il loro fabbricato, i pretesi danni
prodotti dall’attività edilizia svolta dalle Abate si erano già
prodotti e stabilizzati nella loro entità.
3.2. - Il secondo espone la violazione dell’art. 2947 c.c., in
relazione al n. 3 dell’art. 360 c.c., in quanto, contrariamente
a quanto asserito dalla Corte territoriale, l’illecito in esame
non è permanente ma istantaneo ad effetti permanenti.
3.3. - Col terzo motivo, inf‌ine, è dedotta la violazione
dell’art. 246 c.p.c., in relazione al n. 3 (rectius, 4) dell’art.
360 c.p.c., perchè l’interesse che determina l’incapacità
a testimoniare è unicamente quello giuridico, personale,

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