Corte di cassazione civile sez. II, 13 novembre 2014, n. 24209

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giur
2/2015 Arch. loc. e cond.
LEGITTIMITÀ
10. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
In considerazione delle differenti soluzioni date alla
questione dai giudici di merito e, quindi, della obiettiva con-
trovertibilità in ordine alla interpretazione del divieto posto
dall’art. 6 del regolamento condominiale, le spese del giudi-
zio di cassazione possono essere compensate tra le parti.
Poiché il ricorso, notif‌icato in data successiva al 31
gennaio 2013, è rigettato, e poiché risulta dagli atti del
giudizio che il procedimento in esame è assoggettato al
pagamento del contributo unif‌icato, deve dichiararsi la
sussistenza delle condizioni di cui all’art. 13, comma 1
quater, del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228,
art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bi-
lancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabili-
tà 2013). (Omissis)
corte di cAssAzione civile
sez. ii, 13 novembre 2014, n. 24209
pres. picciAlli – est. correnti – p.m. pAtrone (conf.) – ric. f.g. (Avv.
monello) c. condominio viA X in romA (Avv. cintio)
Parti comuni dell’edif‌icio y Impianto di riscalda-
mento y Centralizzato y Distacco y Diritto del con-
domino distaccato a richiedere restituzioni o danni
y Esclusione.
. Il diritto a chiedere, a determinate condizioni, il di-
stacco dall’impianto di riscaldamento centralizzato,
non può che valere per il futuro e non comporta la pos-
sibilità di chiedere restituzioni o danni, non potendo la
rinunzia del singolo condomino comportare un maggior
aggravio per gli altri. (Mass. Redaz.) (c.c., art. 1117;
c.c., art. 1118; c.c., art. 1123) (1)
(1) Nel senso che, in caso di legittimo distacco dall’impianto cen-
tralizzato, permane solo l’obbligo di pagare le spese di conservazione
dell’impianto stesso, v. Cass. civ. 29 settembre 2011, n. 19893, in
Ius&Lex dvd n. 1/2015, ed. La Tribuna; Cass. civ., 30 giugno 2006, n.
15079, ibidem; Cass. civ., 30 marzo 2006, n. 7518, in questa Rivista
2007, 398, con nota di LUIGI TISCORNIA e Cass. civ., 25 marzo 2004,
n. 5974, ivi 2004, 568, con nota di MAURIZIO DE TILLA.
svolgimento del processo
Con citazione 21 marzo 1994 F.G., proprietaria di un
attico in Via X, che da tempo lamentava l’insuff‌icienza del
calore irradiato dai termosifoni posti nel suo appartamento,
più volte segnalata, conveniva davanti al Tribunale di Roma
il condominio chiedendo dichiararsi la cessazione dell’ob-
bligo di contribuire alle spese di esercizio, il diritto alla
restituzione delle somme già versate, l’autorizzazione ad
isolare i termosifoni dall’impianto centralizzato ed i danni.
Il condominio chiedeva il rigetto della domanda.
Interveniva B.S., proprietaria di 1/10 di uno dei due
appartamenti dell’attico e per intero dell’altro dato in co-
modato alla f‌iglia, chiedendo l’autorizzazione al distacco
con restituzione delle somme versate.
Il Tribunale, esperita c.t.u, con sentenza 16657/2002 di-
chiarava l’insuff‌icienza dell’impianto termico, condannava
il condomino alla restituzione delle somme percepite per il
servizio non fornito ed ai danni in Euro 4030, oltre accessori.
La Corte di appello di Roma, con sentenza 30 maggio
2007, dichiarava in applicazione dell’art. 18 del regola-
mento condominiale, l’obbligo della F. di corrispondere
dal momento del distacco la metà delle spese di gestione
dell’impianto, revocando le statuizioni su restituzione
di somme e danni e condannando la F. a metà spese del
grado, sul presupposto che erano infondati i motivi rela-
tivi all’illegittimità del distacco ma ammessa, sulla scorta
della recente evoluzione giurisprudenziale, la rinuncia
individuale all’uso del riscaldamento centralizzato.
L’art. 18 del regolamento, peraltro, dopo aver generi-
camente enunciato che la rinunzia ai servizi comuni non
è ammessa, consente la rinunzia al riscaldamento cen-
tralizzato almeno per una stagione predeterminando il
contributo agli oneri di gestione nella metà.
Ricorre F. con due motivi e relativi quesiti, resiste il
condominio.
All’udienza del 20 novembre 2013 è stato concesso
termine al condominio per la produzione della delibera di
autorizzazione a stare in giudizio (sez. un. 18331/2010),
adempimento effettuato.
La ricorrente ha presentato memoria.
motivi dellA decisione
Col primo motivo si denunziano violazione dell’art.
1123 c.c., comma 2 e art. 1138 c.c., u.c., vizi di motivazione
in relazione all’applicazione dell’art. 18 del regolamento,
che si riferisce al distacco volontario, non a quello non
reso, con relativi quesiti.
Col secondo motivo si denunziano violazione dell’art.
2051 c.c. e vizi di motivazione in ordine alla restituzione
all’appellata degli oneri pagati nel passato pur avendo
riconosciuto che la stessa ha usufruito solo parzialmente
del servizio ed ai danni.
Osserva questa Corte Suprema:
La sentenza impugnata ha ammesso la possibilità del
distacco sulla scorta della richiamata evoluzione giuri-
sprudenziale ed applicato l’art. 18 del regolamento.
La prima censura non riporta la norma del regolamento
invocata e propone una distinzione tra distacco volontario
e servizio non reso, incompatibile con l’ammissione che il
servizio, come dedotto in citazione e come risulta anche
dalla c.t.u, era solo insuff‌iciente.
Ritiene il Collegio di dare continuità all’indirizzo giuri-
sprudenziale che ha ritenuto legittima la rinuncia di un
condomino all’uso dell’impianto centralizzato anche senza
necessità di autorizzazione o approvazione da parte degli altri
condomini, purché l’impianto non ne sia pregiudicato, con il
conseguente esonero, in applicazione del principio contenuto
nell’art. 1123 c.c., comma 2, dall’obbligo di sostenere le spese
per l’uso del servizio centralizzato e l’obbligo di pagare solo le
spese di conservazione (Cass. 29 settembre 2011 n. 19893),
principio informatore che prevale anche sul regolamento,
donde l’accoglimento del motivo per quanto in motivazione.
Il secondo motivo va in parte rigettato.

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