Corte di cassazione civile sez. II, 30 aprile 2013, n. 10184

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giur
Arch. loc. e cond. 1/2015
LEGITTIMITÀ
- non era certo che prima dell’ingresso dei Barberio
nell’appartamento il tubo non fosse presente, anzi, la cir-
costanza che uno dei cadaveri fosse sporco di vernice e
su parte del pavimento vi fossero teli di plastica, lasciava
ipotizzare che in occasione di lavori di imbiancatura fos-
sero state le stesse vittime a rimuovere il tubo;
- gli imputati avevano delegato la completa gestione
degli aff‌itti immobiliari alla madre comproprietaria (de-
ceduta in corso di causa) ed al fratello (posizione stralcia-
ta), per cui a costoro spettava il controllo della eff‌icienza
e sicurezza dell’alloggio. Tali considerazione erano co-
munque assorbite dalla circostanza della mancanza della
prova della stipula del contratto.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cas-
sazione, ai soli effetti civili, il difensore delle parti civili
lamentando:
2.1. la erronea applicazione della legge ed il difetto di
motivazione in ordine alla ritenuta mancata stipula del
contratto di locazione.
Invero il giudice di merito aveva confuso il momento
della stipula dell’accordo, con quello della sua formalizza-
zione in un atto scritto. Se è vero che il secondo momento
non si era realizzato, vi erano suff‌icienti elementi di prova
per ritenere stipulato l’accordo quali: la circostanza che ai
Barberio erano state consegnate le chiavi dell’immobile e
quindi la detenzione dell’alloggio; a riprova di ciò, non era
stata richiesta dalla madre degli imputati la restituzione
immediata delle chiavi se essa fosse stata f‌inalizzata ad
una mera visita; la circostanza che nell’immobile era state
attivate le utenze di fornitura gas ed elettricità, su richie-
sta del Barberio; il primo febbraio l’Azienda Municipale
aveva attivato l’erogazione del gas su richiesta ed i Barbe-
rio avevano iniziato ad abitarlo.
2.1. la erronea applicazione della legge e la mancanza
di motivazione in ordine alla causalità della negligente
condotta degli imputati, che avevano dato in uso una casa
priva dei minimi requisiti di sicurezza.
motivi dellA decisione
3. Il ricorso è fondato.
3.1. Va premesso che la sentenza che conferma l’assolu-
zione si basa eminentemente sulla circostanza della prova-
ta assenza dell’esistenza di un contratto di locazione. Da ciò
hanno desunto i giudici di merito che non si era radicata
in capo agli imputati alcuna posizione di garanzia idonea a
conf‌igurare la causalità di un’eventuale condotta colposa.
Ciò detto, va rammentato che la L. n. 431 del 1998, art.
1, comma 4, stabilisce che “A decorrere dalla data di en-
trata in vigore della presente legge, per la stipula di validi
contratti di locazione è richiesta la forma scritta”.
Ne consegue che attualmente nel nostro ordinamento
la forma del contratto di locazione deve essere quella
scritta “ad substantiam”.
Ben può sostenersi, pertanto, che nel caso che ci occupa,
tra le vittime ed i proprietari, al momento del sinistro, non vi
fosse in atto alcun valido contratto di locazione, in quanto è
provato che nessun accordo scritto era stato stipulato e che
la sua redazione era stata prevista per una data successiva.
3.2. La sentenza impugnata, però, manifesta illogicità e
contraddittorietà, laddove una volta ribadita la assenza di un
negozio scritto, sottovaluta in modo assoluto altre circostan-
ze emerse in sede di istruttoria dibattimentale: le vittime
avevano le chiavi dell’appartamento; avevano iniziato lavori
di imbiancatura (v. pg. 14 sent. primo grado); avevano allac-
ciato utenze a loro nome ed ivi avevano iniziato ad abitare.
Tali comportamenti non possono che ritenersi sintomatici
dell’esistenza di un costituito legame tra le parti, in base
al quale vi è era stata un’anticipazione di parte degli effetti
della locazione, in particolare dell’uso dell’immobile.
L’esistenza di contratti ad effetti anticipati è riconosciu-
ta pacif‌icamente nel nostro ordinamento. A titolo esempli-
f‌icativo, le Sezioni Unite della Cassazione hanno ritenuto
che nella promessa di vendita, quando viene convenuta la
consegna del bene prima della stipula del contratto def‌ini-
tivo, la disponibilità conseguita dal promissario acquirente
si fonda sull’esistenza di un contratto di comodato funzio-
nalmente collegato al contratto preliminare (Cass. sez. un.,
sentenza n. 7930 del 27 marzo 2008 rv 602815).
Ebbene partendo da tali considerazioni, va osservato
che il giudice di merito non ha valutato la possibilità che
tra le parti fosse stato effettivamente già stato stipulato
(per fatti concludenti) un contratto, di comodato gratui-
to, f‌inalizzato alla anticipazione degli effetti del futuro
contratto scritto di locazione (con il trasferimento della
detenzione dell’immobile), da cui originava in capo ai pro-
prietari una posizione di garanzia della sicurezza del bene
che andavano a consegnare in uso.
Si impone pertanto l’annullamento con rinvio della
sentenza, ai soli effetti civili, aff‌inchè il giudice di rinvio
valuti la possibilità dell’esistenza di un legame contrattua-
le in corso tra i proprietari dell’immobile e le vittime e,
di conseguenza, la presenza di una posizione di garanzia
in capo agli imputati e la sussistenza di condotte colpose
causalmente legate agli eventi mortali. (Omissis)
corte di cAssAzione civile
sez. ii, 30 Aprile 2013, n. 10184
pres. triolA – est. mAnnA – p.m. pAtrone (conf.) – ric. c.p. (Avv.
d’AlessAndro) c. b.p. (Avv. cAffArelli)
Prova civile y Giuramento y Ammissibilità y Limiti
y Oggetto y Qualità di amministratore condominiale
y Esclusione.
. Il giuramento, sia decisorio che suppletorio, non può
vertere sull’esistenza o inesistenza di rapporti giuridici
o di situazioni giuridiche, né può deferirsi per provo-
care l’espressione di apprezzamenti od opinioni, e,
tantomeno, di valutazioni giuridiche, dovendo la sua
formula avere ad oggetto circostanze determinate, che,
quali fatti storici, siano stati percepiti dal giurante con
i sensi o con l’intelligenza, sicché non può costituirne
oggetto la qualità di amministratore di condominio,
essa implicando l’accettazione della nomina, che è un

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