Corte di cassazione civile sez. II, 22 luglio 2014, n. 16698

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giur
Arch. loc. e cond. 1/2015
LEGITTIMITÀ
Tabacchi nella gestione diretta degli immobili già conces-
si al CRAL, formalizzato con nota 17 febbraio 1995 n. 4/
RI/2922, cui fece seguito il pagamento del canone da parte
della ditta Rollo in favore della stessa amministrazione e
il suo rif‌iuto di corrispondere il canone rivalutato). Que-
sta motivazione si sottrae alle critiche proposte, in quanto
adeguata e immune da vizi logici.
Il terzo motivo, nel quale è dedotto vizio di contraddit-
toria motivazione per ragioni analoghe a quelle espresse
nel precedente motivo, si conclude con un momento di
sintesi nel quale si chiede di accertare se sia espressa
in modo inequivoco la volontà dell’amministrazione di
subentrare nel contratto di locazione, in assenza di for-
ma scritta e nonostante la stessa amministrazione abbia
qualif‌icato la fattispecie come occupazione senza titolo. Il
motivo è inammissibile con riguardo al primo prof‌ilo, es-
sendo incongruo il momento di sintesi conclusivo rispetto
alla dedotta questione dell’appartenenza dell’immobile al
patrimonio indisponibile dell’amministrazione.
Il secondo prof‌ilo è infondato, avendo la sentenza impu-
gnata - come si è detto esaminando il motivo precedente
- dato conto delle modalità con cui l’Amministrazione dei
Monopoli di Stato è subentrata nel contratto con una mo-
tivazione che non può ritenersi inf‌iciata dal punto di vista
logico per il fatto che i giudici del merito siano pervenuti
ad una conclusione diversa da quella unilateralmente
invocata dall’amministrazione ricorrente.
Quest’ultima ha ritenuto la ditta Rollo occupante senza
titolo, in tal modo prescindendo dall’esistenza, accertata
nel giudizio di merito, di un contratto di locazione con
il CRAL, evidentemente vincolante anche per l’ammini-
strazione proprietaria dell’immobile che, tra l’altro, come
risulta nella sentenza impugnata, aveva dato il consenso
alla stipula di quel contratto.
Nel quarto motivo è dedotta la violazione degli artt. 823
e 826 c.c. per avere escluso il diritto dell’amministrazione
di esercitare il potere di autotutela in via amministrativa
e alternativa agli ordinari mezzi giurisdizionali di tutela, a
difesa della proprietà su un bene appartenente al proprio
patrimonio indisponibile, una volta che era venuto meno
il contratto di locazione con il CRAL.
Il motivo è infondato. Esso si basa, da un lato, sul
presupposto della inesistenza o ineff‌icacia del contratto
di locazione stipulato con il CRAL che ha trovato precisa
smentita nel giudizio di merito e non è stato idoneamen-
te confutato nel giudizio di legittimità e, dall’altro, sul
presupposto dell’appartenenza del bene al patrimonio
indisponibile dell’amministrazione che non ha trovato
conferma nel giudizio. Ne consegue che è insussistente il
potere dell’amministrazione di emettere, a norma dell’art.
823, comma 2, c.c., atti autoritativi in autotutela per il
conseguimento della disponibilità di un bene immobile
detenuto in locazione da un privato nell’ambito di un rap-
porto di diritto comune (v. Cass. n. 2513/1984; Cons. Stato,
sez. IV, n. 628/2004).
In conclusione, il ricorso è rigettato. Le spese seguono
la soccombenza e si liquidano in dispositivo. (Omissis)
corte di cAssAzione civile
sez. ii, 22 luGlio 2014, n. 16698
pres. triolA – est. miGliucci – p.m. cApAsso (conf.) – ric. d’incecco
(Avv. di pAolo) c. cosentino (Avv. di benedetto)
Amministratore y Giudiziario y Natura y Ausiliario
del giudice y Esclusione y Mandatario dei condomini
y Conf‌igurabilità y Conseguenze y Determinazione
del compenso ai sensi dell’art. 1709 c.c y Fattispe-
cie.
. In tema di condominio negli edif‌ici, il decreto emesso
ai sensi dell’art. 1129, primo comma, c. c. ha ad oggetto
esclusivamente la nomina dell’amministratore da parte
del tribunale, in sostituzione dell’assemblea che non vi
provvede, senza che però muti la posizione dell’ammini-
stratore stesso, il quale, benché designato dall’autorità
giudiziaria, instaura con i condomini un rapporto di
mandato e non riveste la qualità di ausiliario del giu-
dice. Ne consegue che l’amministratore nominato dal
tribunale deve rendere conto del suo operato soltanto
all’assemblea, e la determinazione del suo compenso
rimane regolata dall’art. 1709 cod. civ. (Fattispecie an-
teriore alle modif‌iche dell’art. 1129 c. c., operate con la
legge 11 dicembre 2012, n. 220, inapplicabile “ratione
temporis”). (c.c., art. 1129; c.c., art. 1709) (1)
(1) Non constano precedenti in termini.
svolGimento del processo
1. - Giuseppe D’Incecco, proprietario di un appartamen-
to ubicato nel Condominio Edilnova in Pescara, proponeva
opposizione contro il decreto con il quale il tribunale di
quella città aveva liquidato, ai sensi dell’art.52 disp. att.
cod. proc. civ., il compenso chiesto da Sergio Cosentino
per l’attività di amministratore giudiziario del predetto
Condominio, del quale il D’Incecco era stato in precedenza
l’amministratore.
Deduceva che venuto a scadenza il proprio mandato,
l’assemblea a tal f‌ine convocata non era riuscita a raggiun-
gere le maggioranze di legge necessarie per nominare il
nuovo amministratore; su istanza di alcuni condomini il
tribunale aveva nominato il Cosentino amministratore
giudiziario; tale provvedimento era illegittimo, perché
emesso in assenza dei presupposti di legge, ed era stato
impugnato dinanzi al tribunale di Pescara, per cui esso
D’Incecco, precedente amministratore del Condominio de
quo, non aveva mai dimesso la carica di amministratore ed
aveva continuato ad operare in regime di prorogatio dei
poteri; comunque, il Cosentino, in quanto mandatario di
essi condomini, avrebbe dovuto concordare il proprio com-
penso con i condomini medesimi ed, in mancanza, avrebbe
dovuto chiederne la liquidazione a mezzo d’un ordinario
giudizio di cognizione, e non quale ausiliario al Giudice
che l’aveva nominato.
Pertanto, chiedeva - previa riunione del presente giu-
dizio a quello che aveva ad oggetto la dedotta nullità del
provvedimento di nomina - che venisse accertata la nullità
del ricorso del Cosentino e del successivo provvedimento

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