Corte di cassazione civile sez. I, 6 agosto 2014, n. 17734

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giur
Arch. loc. e cond. 1/2015
LEGITTIMITÀ
un danno effettivo, costituendo danno solo il pregiudizio
effettivamente subito ed occorrendo nella liquidazione del
danno prendersi ln considerazione l’eventuale sopravve-
nienza di un fatto autonomo, non collegato causalmente
con la condotta del responsabile, idoneo ad attenuare o
ad eliminare il danno. La conclusione, cui è pervenuta
la Corte di merito, merita di essere condivisa. Ed invero,
nell’ambito delle relazioni tra soggetti di diritto privato,
l’obbligo di risarcire non ha di regola f‌ini sanzionatori in
quanto la funzione primaria dell’obbligo di risarcimento
è quella di compensare il pregiudizio arrecato restau-
rando almeno per equivalente la situazione patrimoniale
del danneggiato quale era prima dell’ illecito. Il diritto
al risarcimento postula quindi, ed indispensabilmente,
l’effettività del verif‌icarsi di un danno, che, come tale, sia
stato concretamente sofferto, non essendo suff‌iciente la
mera potenzialità conf‌igurabile in astratto. Del resto, que-
sta Corte ha già avuto modo di statuire in una precedente
decisione che l’inadempimento o l’inesatto adempimento
dell’obbligazione contrattuale non integra di per sé il dan-
no patrimoniale, che è la conseguenza di quell’illecito sul
patrimonio del creditore e che, in concreto per particolari
circostanze, può anche non verif‌icarsi. Tale principio si
applica anche all’ipotesi in cui oggetto della obbligazione
inadempiuta è la riconsegna della cosa in buono stato di
conservazione, come nella fattispecie astratta disciplinata
dall’art. 1590 c.c.
Ciò premesso, la Corte, considerato che i giudici di
secondo grado avevano accertato che la pattuita riconse-
gna era strumentale alla realizzazione del progetto di ri-
strutturazione e che, quindi, il grado di deterioramento
dell’ immobile non aveva avuto un rif‌lesso economico, non
avendo determinato una diminuzione di valore del bene
per il creditore e non avendo causato alcun maggior costo
di ristrutturazione, concludeva che il danno alla cosa non
si era tradotto in un danno patrimoniale risarcibile (così,
da Casso n. 8751/96 nella motivazione, sinteticamente
riportata). A tale principio di diritto il Collegio intende
aderire, non essendo stati addotti dal ricorrente convin-
centi argomenti di segno contrario, con la conseguenza
che deve ritenersi l’infondatezza della doglianza in esa-
me.
In conclusione, considerato che la sentenza impugnata
appare esente da entrambe le censure dedotte, il ricorso
deve essere rigettato. Segue la condanna del ricorrente
alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità,
liquidate come in dispositivo. (Omissis)
corte di cAssAzione civile
sez. i, 6 AGosto 2014, n. 17734
pres. luccioli – est. lAmorGese – p.m. ceroni (conf.) – ric. Amm. Aut.
monopoli di stAto (Avv. Gen. stAto) c. AlessAndro rollo s.A.s. (Avv.
fArAchi)
Patrimonio dello Stato e degli enti pubblici y In
genere y Immobile detenuto in locazione da un pri-
vato nell’ambito di un rapporto di diritto comune y
Potere della P.A. di conseguirne la disponibilità in
via autoritativa ex art. 823, secondo comma, c. c y
Esclusione.
. La P.A. non ha il potere di emettere, a norma dell’art.
823, secondo comma, cod. civ., atti autoritativi in au-
totutela per il conseguimento della disponibilità di un
bene immobile detenuto in locazione da un privato
nell’ambito di un rapporto di diritto comune. (c.c., art.
823) (1)
(1) Si rimanda a Cass. civ. 18 aprile 1984, n. 2513, in questa Rivista
1984, 418. Per essa, qualora un ente pubblico conceda in locazione,
con contratto iure privatorum e per l’esercizio di attività artigianale
da parte del conduttore, un immobile del proprio patrimonio di-
sponibile, e successivamente, prima della scadenza convenzionale
o legale del rapporto, ottenga coattivamente il rilascio del bene
mediante l’adozione ed esecuzione di provvedimenti amministrativi,
al conduttore medesimo, in relazione all’illegittimità di detto inter-
vento autoritativo in un rapporto di tipo privatistico, nonché a fronte
dell’impossibilità di riottenere la consegna dell’immobile (nella
specie, utilizzato dal concedente per f‌inalità pubblicistiche), deve
essere riconosciuto il diritto di essere risarcito del danno, il quale
va commisurato alla perdita dei prof‌itti dell’indicata attività artigia-
nale dalla data dell’indebito rilascio f‌ino a quella in cui si sarebbe
prevedibilmente protratto il rapporto, anche alla stregua del regime
vincolistico (con rivalutazione del debito risarcitorio al momento
della decisione.
svolGimento del processo
Con atto di citazione notif‌icato il 18 dicembre 1995,
la ditta Rollo e C. conveniva in giudizio il Ministero delle
f‌inanze, l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Sta-
to e la Manifattura Tabacchi di Lecce, opponendosi alle
intimazioni di rilascio e di sfratto in via amministrativa
dell’immobile, sito in Lecce, via Libertini n. 4, condotto in
locazione dal CRAL, Sezione Dopolavoro dei Monopoli di
Lecce, per la durata di cinque anni dal 1° gennaio 1986 e
adibito a sala cinematograf‌ica. L’Amministrazione Autono-
ma dei Monopoli di Stato eccepiva il difetto di giurisdizio-
ne del giudice ordinario sul presupposto che l’immobile
rientrava nel patrimonio indisponibile dello Stato ed era
oggetto di un rapporto di natura concessoria.
Il Tribunale di Lecce qualif‌icava il rapporto in senso
privatistico come locazione poiché l’immobile faceva parte
del patrimonio disponibile e quindi, essendo disciplinato
dalla legge n. 392 del 1978, si era rinnovato perchè non
disdettato alla prima scadenza; quindi, confermava il
provvedimento adottato dal Pretore in sede cautelare che
aveva disapplicato l’ingiunzione di sfratto in via ammini-
strativa e disposto la rideterminazione dei canoni in favore
dell’Amministrazione dei Monopoli di Stato.
Quest’ultima proponeva appello, contestando la quali-
f‌icazione del contratto tra la ditta Rollo e il CRAL come lo-
cazione, deducendo che la ditta Rollo occupava l’immobile
sine titulo ed eccependo il difetto di giurisdizione.
La Corte di appello di Lecce, con sentenza 28 gennaio
2008, ha rigettato il gravame dell’Amministrazione Auto-
noma dei Monopoli di Stato, ha accolto quello incidentale
della ditta Rollo nella parte relativa alla rideterminazione

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