Corte di cassazione civile sez. II, 20 agosto 2014, n. 18084

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giur
1/2015 Arch. loc. e cond.
LEGITTIMITÀ
Le prospettazioni alternative operate dalla parte ricor-
rente non colgono nel segno.
In disparte l’uso improprio del concetto di “risarci-
mento”, richiamato più volte sia nel corpo dei motivi sia
nei quesiti di diritto (il risarcimento suppone l’illecito o
l’inadempimento, l’uno e l’altro intuitivamente estranei
alle diverse ipotesi che nel ricorso fonderebbero, alterna-
tivamente, la pretesa rivalsa), il rimborso non può essere
mediato né dalle norme sul concorso di spesa dei condo-
mini, né da quelle sulla gestione d’affari o sul divieto di
arricchimento senza causa.
Vi si oppone innanzi tutto la diversità ontologica tra
le spese di giudizio e quelle inerenti alla conservazione
della cosa comune; il fatto che la negotiorum gestio
presuppone l’absentia domini, non conf‌igurabile nei con-
fronti di un ente di gestione a carattere necessario come
il condominio negli edif‌ici (ed esclusa per difetto di tutti
i suoi presupposti la previsione dell’art. 2031 cpv. c.c.); e
la circostanza che l’arricchimento senza causa presuppor-
rebbe la perdita incolpevole del diritto di ottenere il rim-
borso delle spese dal soccombente, perdita diff‌icilmente
conf‌igurabile in astratto e sicuramente da escludere in
concreto, non avendo l’odierno ricorrente impugnato il
diniego di liquidazione espresso nell’ambito del procedi-
mento ex art. 1129 c.c..
Oltre a ciò, è però fondamentale osservare che il nes-
so che ciascuna delle predette causae petendi pone tra le
spese di lite e i (potenzialmente ma non necessariamen-
te) comuni interessi del condomino vittorioso e del condo-
minio, non è tale da fondare ex se la pretesa.
Le spese di un procedimento giurisdizionale possono
essere sostenute nell’interesse di più soggetti (si pensi
alla lite tra contraenti e alla posizione del subcontraente
non intervenuto in causa), ma non per questo è possibile
deviarne in tutto o in parte il carico in assenza di un’appo-
sita causa convenzionale che lo preveda. E ancor meno è
possibile che siffatta deviazione possa scaturire dall’esito
del giudizio, in quanto il criterio della soccombenza, ope-
rando tra le sole parti in lite, perde il proprio substrato
giustif‌icativo nei riguardi di soggetti terzi.
7.2.1. - Da ultimo, ma non per ultimo, l’allocazione del
rischio secondo un’ottica di analisi economica.
Accolta, soltanto in ipotesi dialettica, la tesi di parte ri-
corrente, sarebbe simmetrico il diritto dei condomini non
partecipanti alla lite di recuperare la propria quota parte
di spese dall’amministratore soccombente, seguendo, d’al-
tronde, quello stesso circuito d’azioni che il nuovo testo
dell’art. 1129 c.c., prof‌ila.
Non vi osterebbe, infatti, l’esclusività del regolamento
ex art. 91 c.p.c., operante solo tra le parti del procedi-
mento.
Ma la conseguente sia pur parziale traslazione del ri-
schio d’insolvenza dell’amministratore dal solo condomi-
no attore a tutti gli altri condomini, se può giustif‌icarsi
negando in radice l’applicazione dell’art. 91 c.p.c., ai pro-
cedimenti di revoca dell’amministratore, non può certo
ammettersi nell’ipotesi opposta e, soprattutto, in quanto
non operi, come nella specie non opera ratione temporis,
la predetta modif‌ica dell’art. 1129 c.c. (che una tale tra-
slazione sembrerebbe ad ogni modo consentire). Inverata
per le ragioni f‌in qui esposte quest’ultima situazione, il
condomino vittorioso nel procedimento, prestata acquie-
scenza al diniego di liquidazione delle spese non può
deviare potestativamente sugli altri condomini il rischio
d’insolvenza dell’amministratore.
Rischio che, pertanto, non può che gravare su colui il
quale, tra più soggetti interessati, agendo in giudizio ha
attribuito maggior valore alla lite, piuttosto che incidere
su coloro che per evitarne i costi (o per qualsivoglia altra
ragione) hanno preferito rimanere inerti.
8. - Infondato il ricorso principale, resta assorbito l’esa-
me del ricorso incidentale condizionato, in quanto propo-
sto contro un’esplicita statuizione di rigetto dell’eccezione
di nullità della citazione in appello (cfr. in tema di ricorso
incidentale condizionato, Cass. S.U. n. 7381/13, secondo
cui il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente
vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni
preliminari di merito o pregiudiziali di rito ha natura di
ricorso condizionato all’accoglimento del ricorso princi-
pale, indipendentemente da ogni espressa indicazione di
parte, sicché, laddove le medesime questioni pregiudiziali
di rito o preliminari di merito siano state oggetto di deci-
sione esplicita o implicita da parte del giudice di merito,
tale ricorso incidentale va esaminato dalla Corte solo in
presenza dell’attualità dell’interesse, ovvero unicamente
nell’ipotesi della fondatezza del ricorso principale).
9. - In conclusione il ricorso principale va respinto.
10. - La parziale novità della questione giustif‌ica, ap-
plicato il testo dell’art. 92, comma 1, vigente prima delle
modif‌iche apportate dalla L. n. 69 del 2009, l’integrale
compensazione delle spese del presente giudizio di cas-
sazione. (Omissis)
corte di cAssAzione civile
sez. ii, 20 AGosto 2014, n. 18084
pres. triolA – est. d’AscolA – p.m. velArdi (conf.) – ric. colombo (Avv.
lAnzA) c. cond. viA vittorio emAnuele 201 in cAtAniA (Avv.ti torrese e
sAnGiorGio)
Contributi e spese condominiali y Rimborso
delle spese anticipate dall’amministratore y Ge-
nerale potere di spesa y Sussistenza y Esclusione
y Controllo preventivo da parte dell’assemblea y
Necessità y Conseguenze y Esigibilità del rimborso
delle anticipazioni da parte dell’amministratore y
Esclusione y Applicabilità dei principi in tema di
mandato y Limiti y Fondamento.
. L’amministratore di condominio non ha - salvo quanto
previsto dagli artt. 1130 e 1135 c.c. in tema di lavori
urgenti - un generale potere di spesa, in quanto spetta
all’assemblea condominiale il compito generale non solo
di approvare il conto consuntivo, ma anche di valutare
l’opportunità delle spese sostenute dall’amministratore;
ne consegue che, in assenza di una deliberazione dell’as-

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