Corte di cassazione civile sez. VI, 23 ottobre 2014, n. 22531

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giur
Arch. loc. e cond. 1/2015
LEGITTIMITÀ
motivi dellA decisione
1. Con l’unico motivo, la ricorrente deduce “violazione
e errata applicazione delle norme inerenti il disconosci-
mento di scrittura privata ed errata interpretazione della
fattispecie giudiziale”.
Assume che la Corte di Appello “ha erroneamente in-
terpretato le risultanze delle prove documentali, acquisite
agli atti” ed ha errato nel ritenere eff‌icace il disconosci-
mento (e rilevante la mancata richiesta di verif‌icazione)
in relazione ad una sottoscrizione che non proveniva dalla
parte, bensì “dal portiere dello stabile condominiale, sig.
C.E., che, benchè addetto alla ricezione, quale custode
delegato è, come impiegato del condominio, soggetto terzo
al giudizio ed estraneo alle parti dello stesso”.
2. Sul punto, l’intimata ha rilevato che l’impugnazione
introduce “un fatto nuovo mai fatto presente nei due pre-
cedenti gradi di giudizio”, essendo “nuova la circostanza
che la racc.ta di disdetta della locazione sia stata ricevuta
dal portiere dello stabile condominiale”.
3. Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello ha so-
stenuto che la fede privilegiata che assiste la notif‌ica com-
piuta dall’uff‌iciale giudiziario si estende alla notif‌icazione
demandata all’agente postale (“sicchè il destinatario che
intenda contestare l’avvenuta esecuzione della notif‌icazio-
ne, affermando di non aver mai ricevuto l’atto ed in parti-
colare di non avere mai apposto la propria f‌irma sull’avviso,
ha l’onere di impugnarlo a mezzo della querela di falso”),
ma ha precisato che ciò vale “soltanto per gli atti la cui no-
tif‌icazione è aff‌idata all’uff‌iciale giudiziario, non certo per
la corrispondenza ordinaria, qual è la lettera di disdetta
da un contratto di locazione”; ha affermato - di conseguen-
za - che la CEDAC non era tenuta a proporre querela di
falso, ma soltanto a disconoscere la sottoscrizione e che,
in difetto di istanza di verif‌icazione, la Triedil non poteva
“avvalersi del documento al f‌ine di dimostrare l’avvenuta
ricezione della lettera raccomandata di disdetta”.
4. Dalla sentenza impugnata e dalla stessa narrativa
del controricorso emerge che la conduttrice aveva ecce-
pito avanti al primo giudice di “non aver ricevuto l’atto
in questione”, ossia “la racc.ta relativa alla disdetta”; non
risulta invece, che sia mai stata dedotta la circostanza che
l’avviso di ricevimento recasse una sottoscrizione riferibile
al legale rappresentante della società destinataria (o - co-
munque - a soggetto munito di poteri di rappresentanza),
di cui sia stata contestata l’effettiva provenienza.
La fattispecie si pone, quindi, al di fuori dell’ambito di
operatività dell’istituto del disconoscimento della scrittu-
ra privata giacchè “l’onere del disconoscimento della scrit-
tura privata e, correlativamente, l’eventuale verif‌icarsi
del riconoscimento tacito ai sensi dell’art. 215 c.p.c., pre-
suppongono che il documento prodotto contro una parte
provenga dalla parte stessa, ovvero da soggetto che la rap-
presenti, in quanto munito di procura, ovvero, trattandosi
di persona giuridica..., in ragione del rapporto organico in
base al quale può impegnare la responsabilità dell’ente”
(Cass. n. 13357/2004; conf. Cass. n. 11074/1994).
Nel caso in esame, ricorre - invece - la diversa ipotesi
della scrittura proveniente da un terzo (che la ricorrente
indica nel portiere dello stabile ove aveva sede la società
intimata), rispetto alla quale non può trovare applicazione
l’istituto del disconoscimento e non può quindi prodursi
l’effetto di inutilizzabilità della scrittura che - discono-
sciuta - non sia stata fatta oggetto di verif‌icazione.
Ha errato, dunque, la Corte territoriale quando ha
ritenuto che, in difetto di istanza di verif‌icazione, il docu-
mento non fosse utilizzabile e che, pertanto, dovesse per-
venirsi alla conclusione che la disdetta non risultava “es-
sere pervenuta alla società conduttrice” (con conseguente
rinnovazione tacita del contratto).
Al contrario, il documento avrebbe dovuto essere con-
siderato alla stregua di una scrittura proveniente da un
terzo (avente “valore indiziario”, ex Cass. n. 12066/1998)
e valutato nel contesto degli altri elementi circostanziali
al f‌ine di pervenire ad una conclusione circa l’avvenuta
ricezione (o meno) della disdetta.
5. Non ha fondamento l’eccezione di novità della que-
stione, sollevata dall’intimata, giacchè l’oggetto della con-
troversia continua ad essere quello originario (se, cioè, la
disdetta sia pervenuta o meno nella sfera diconoscibilità
della conduttrice), salva la precisazione contenuta nel
ricorso - della circostanza (verosimilmente nota alle parti
f‌in dall’inizio del giudizio)che la sottoscrizione dell’avviso
di ricevimento era riferibile al C..
6. Il ricorso va dunque accolto, con cassazione e rinvio
alla Corte territoriale, che dovrà attenersi al seguente
principio di diritto:”non sussiste l’onere di disconoscere
una scrittura privata (nel caso, la sottoscrizione dell’av-
viso di ricevimento di una raccomandata contenente di-
sdetta di un contratto di locazione) laddove sia pacif‌ico
che il documento non proviene dalla parte contro cui la
scrittura è prodotta (ossia dal destinatario della disdet-
ta), dal che consegue che - ove venga, invece, effettuato il
disconoscimento - non sussiste l’onere di proporre istanza
di verif‌icazione e la scrittura deve essere apprezzata - sul
piano probatorio - quale atto proveniente da terzo, senza
che possa determinarsi il diverso effetto dell’inutilizzabili-
tà che consegue alla mancata proposizione dell’istanza di
verif‌icazione”.
7. L’accoglimento del ricorso principale comporta l’as-
sorbimento di quello incidentale (concernente il regola-
mento delle spese di lite).
8. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del
presente giudizio. (Omissis)
corte di cAssAzione civile
sez. vi, 23 ottobre 2014, n. 22531
pres. vivAldi – est. frAscA – ric. comune di cAmmArAtA (Avv. mAdoniA)
c. l.v. (Avv. lonGo)
Procedimento civile in genere y Domanda giudi-
ziale y Interpretazione e qualif‌icazione y Erronea
attivazione nella forma del procedimento speciale
per convalida di sfratto in luogo di un’azione di rila-
scio per occupazione senza titolo y Ragione di mero
rito y Conf‌igurabilità y Rigetto nel merito della do-

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