Corte di cassazione civile sez. III, 31 ottobre 2014, n. 23155

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giur
1/2015 Arch. loc. e cond.
LEGITTIMITÀ
che un giudizio ex ante basato sulla rispondenza degli ele-
menti enunciati nella motivazione a consentire l’effettivo
esercizio del diritto di difesa. La giurisprudenza di questa
Corte ha, infatti, affermato che l’obbligo di motivazione
dell’atto impositivo “persegue il f‌ine di porre il contri-
buente in condizione di conoscere la pretesa impositiva
in misura tale da consentirgli sia di valutare l’opportunità
di esperire l’impugnazione giudiziale, sia, in caso positivo,
di contestare eff‌icacemente l’an ed il quantum debeatur.
Detti elementi conoscitivi devono essere forniti all’inte-
ressato, non solo tempestivamente (e cioè inserendoli ab
origine nel provvedimento impositivo), ma anche con quel
grado di determinatezza ed intelligibilità che permetta al
medesimo un esercizio non diff‌icoltoso del diritto di dife-
sa” (cfr. Cass. n. 7056 del 2014; n. 15842 del 2006; n. 23009
del 2009).
10. Va ora esaminato, per comodità espositive, il ricorso
incidentale nella parte in cui censura la statuizione d’an-
nullamento del provvedimento di variazione della catego-
ria (relativo a cinque unità) in riferimento alla L. n. 311
del 2004, art. 1, comma 335.
Premesso che la doglianza, oltre che enunciata, risulta,
anche, svolta, di tal che l’eccezione d’inammissibilità del
motivo sollevata dalla contribuente va disattesa, le con-
siderazioni esposte ai punti 5-7 bastano ad evidenziarne
l’infondatezza: l’uff‌icio sembra far coincidere la motiva-
zione del provvedimento con la fonte normativa che ne
consente l’emanazione, e sostenere che, in costanza del
relativo presupposto, le variazioni del classamento con-
cretamente operato per ciascuna unità immobiliare non
necessitino di specif‌ica motivazione in seno all’atto. In
esso, invece, avrebbe dovuto darsi conto non della sola
evoluzione del mercato immobiliare, nè della mera ri-
chiesta del Comune, bensì della modif‌ica del valore degli
immobili presenti nella microzona, attraverso le procedu-
re di cui alla L. n. 311 del 2004, comma 339. Il rigetto
del sub-motivo afferente l’illegittimità dell’atto per vizio
di motivazione, priva la ricorrente incidentale d’interesse
all’esame della questione relativa alla ritenuta necessità
del previo sopralluogo.
11. L’accoglimento del primo motivo del ricorso princi-
pale ed il rigetto del ricorso incidentale rendono def‌initivo
l’accertamento del vizio di motivazione dell’atto impu-
gnato, e, dunque, superf‌luo, per difetto d’interesse della
Società, l’esame del secondo motivo, relativo all’incidenza
del vincolo storico-artistico nell’attribuzione della catego-
ria: il giudice tributario può, infatti, emettere - entro i limi-
ti posti dalle domande di parte - una pronuncia di merito
sostitutiva della pretesa tributaria nel caso in cui sia l’atto
sia ritenuto invalido per motivi di carattere sostanziale,
ma non anche quando, come nel caso in esame, l’atto sia
stato annullato per ragioni di carattere formale (cfr. Cass.
n. 15825 del 2006; n. 13034 del 2012; n. 6918 del 2013).
12. A tale stregua, la causa può esser decisa nel merito
con la totale caducazione dell’atto impugnato.
13. Si ravvisano giusti motivi per compensare le spese
del giudizio, per essersi la giurisprudenza consolidata in
epoca successiva alla proposizione del ricorso. (Omissis)
corte di cAssAzione civile
sez. iii, 31 ottobre 2014, n. 23155
pres. russo – est. sestini – p.m. finocchi Ghersi (diff.) – ric. triedil
s.r.l. (Avv. AcAmporA) c. cedAc s.r.l. (Avv. riberA)
Prova civile y Documentale y Scrittura privata y
Scritture di terzi y Disconoscimento y Onere y Insus-
sistenza y Mancata proposizione dell’istanza di ve-
rif‌icazione y Effetti y Inutilizzabilità della scrittura
y Esclusione.
. Non sussiste l’onere di disconoscere una scrittura
privata (nel caso, la sottoscrizione dell’avviso di ricevi-
mento di una raccomandata contenente disdetta di un
contratto di locazione) laddove sia pacif‌ico che il docu-
mento non proviene dalla parte contro cui la scrittura è
prodotta (ossia dal destinatario della disdetta), dal che
consegue che - ove venga, invece, effettuato il discono-
scimento - non sussiste l’onere di proporre istanza di
verif‌icazione e la scrittura deve essere apprezzata - sul
piano probatorio - quale atto proveniente da terzo,
senza che possa determinarsi il diverso effetto dell’inu-
tilizzabilità che consegue alla mancata proposizione
dell’istanza di verif‌icazione. (Mass. Redaz.) (c.p.c., art.
214) (1)
(1) Le scritture private, in quanto provenienti da terzi estranei alle
parti in causa, non sono assoggettate alla disciplina sostanziale di
cui all’art. 2702 c.c. ed a quella processuale di cui all’art. 214 c.p.c.,
sicché per contestarne la veridicità non è necessario impugnarle per
falsità. Esse pertanto possono assumere soltanto valore indiziario ed,
in difetto di contestazione della parte contro cui sono prodotte in
concorso di altri elementi di prova, possono essere poste a fondamen-
to di una decisione. Così ha ritenuto Cass. civ. 27 novembre 1998, n.
12066, in Ius&Lex dvd n. 6/2014, ed. La Tribuna.
svolGimento del processo
La società Studio CEDAC s.r.l. si oppose all’intimazione
di licenza ad essa notif‌icata dalla Triedil s.r.l. assumendo
che non era stata inviata tempestiva disdetta e che - quin-
di - il contratto si era tacitamente rinnovato.
Il Tribunale di Napoli ritenne ritualmente comunicata
la disdetta (atteso che la sottoscrizione dell’avviso di rice-
vimento della relativa raccomandata non era stata impu-
gnata con querela di falso) e dichiarò cessato il contratto
di locazione.
La Corte di Appello di Napoli ha riformato la sentenza,
sul rilievo che la conduttrice aveva disconosciuto la sotto-
scrizione dell’avviso di ricevimento relativo alla disdetta
e che, in difetto di istanza di verif‌icazione da parte della
locatrice, non sussisteva la possibilità di avvalersi del
documento; considerato, peraltro, che l’intimazione di
licenza conteneva la volontà di non rinnovare il contratto
all’effettiva scadenza legale, ha dichiarato la cessazione
della locazione alla data del 1° gennaio 2014.
Ricorre per cassazione la Triedil s.r.l. aff‌idandosi ad un
unico motivo; resiste lo Studio CEDAC s.r.l. a mezzo di con-
troricorso contenente ricorso incidentale aff‌idato ad un
solo motivo. La controricorrente ha depositato memoria.

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