Corte di cassazione civile sez. VI, 31 ottobre 2014, n. 23247

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giur
1/2015 Arch. loc. e cond.
LEGITTIMITÀ
Va sul punto segnalato il costante orientamento di que-
sta Corte secondo il quale l’inammissibilità del ricorso per
cassazione preclude ogni possibilità di far valere e/o di ri-
levare di uff‌icio, ai sensi dell’art. 129 c.p.p., l’estinzione del
reato per prescrizione (sez. un., 22 marzo 2005, n. 23428,
Bracale, Rv. 231164; nonchè sez. un., 22 novembre 2000, n.
32, De Luca, Rv. 217266).
Tanto sul rilievo che l’intervenuta formazione del giudi-
cato sostanziale derivante dalla proposizione di un atto di
impugnazione invalido perchè contrassegnato da uno dei
vizi indicati dalla legge (art. 591, comma, 1, con eccezione
della rinuncia ad un valido atto di impugnazione; art. 606,
comma 3), preclude ogni possibilità sia di far valere una
causa di non punibilità precedentemente maturata, sia di
rilevarla di uff‌icio.
Ed infatti l’intrinseca incapacità dell’atto invalido di
accedere davanti al giudice dell’impugnazione viene a
tradursi in una vera e propria absolutio ab instantia, de-
rivante da precise sequenze procedimentali, che siano in
grado di assegnare alle cause estintive già maturate una
loro effettività sul piano giuridico, divenendo altrimenti
fatti storicamente verif‌icatisi ma giuridicamente indiffe-
renti per essersi già formato il giudicato sostanziale (cosi,
in termini, sez. un., Bracale cit.).
5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la
Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichia-
rato inammissibile, con conseguente onere per il ricorren-
te, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., di sostenere le spese del
procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costitu-
zionale in data del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato
che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato pre-
sentato senza “versare in colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi
la somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00
in favore della Cassa delle Ammende. (Omissis)
corte di cAssAzione civile
sez. vi, 31 ottobre 2014, n. 23247
pres. merone – est. sAmbito – p.m. sepe (pArz. diff.) – ric. X s.r.l. (Avv.
tesAuro) c. AGenziA delle entrAte (Avv. Gen. stAto)
Tributi (in generale) y Accertamento tributario y
Accertamento catastale y Revisione del classamen-
to y Motivazione y Contenuto y Fondamento.
. L’atto con cui l’Agenzia del Territorio attribuisce d’uf-
f‌icio un nuovo classamento ad un’unità immobiliare
a destinazione ordinaria, deve specif‌icare a cosa sia
dovuto il mutamento. Tale principio, f‌issato in conside-
razione delle incertezze proprie del sistema catastale
italiano che non detta una specif‌ica def‌inizione nor-
mativa delle categorie e delle classi catastali, è stato
affermato proprio per consentire al contribuente di
individuare agevolmente il presupposto dell’operata ri-
classif‌icazione ed approntare le consequenziali difese,
e per delimitare, in riferimento a dette ragioni, l’ogget-
to dell’eventuale successivo contenzioso, essendo pre-
cluso all’Uff‌icio di addurre, in giudizio, cause diverse
rispetto a quelle enunciate. (Mass. Redaz.) (l. 27 luglio
2000, n. 212, art. 7) (1)
(1) Principio consolidato, come da giurisprudenza citata in motiva-
zione.
svolGimento del processo
La controversia ha ad oggetto la revisione del classa-
mento e della rendita, posta in essere a seguito dell’attiva-
zione della procedura ex L. n. 311 del 2004, art. 1, comma
335, di 38 unità immobiliari (con l’attribuzione di nuove
categoria e classe, per 5 unità, e di classe superiore, ferma
restando la precedente categoria, per le altre 33) facenti
parte di un edif‌icio sottoposto a vincolo storico artistico,
sito in Milano. Il ricorso, con cui la proprietaria S.r.l.
(omissis) ha dedotto l’illegittimità dell’atto per difetto di
motivazione e per mancata attribuzione della pertinente
cat. A/9, è stato rigettato in primo grado, ma la decisione
è stata parzialmente riformata in appello, con la sentenza
indicata in epigrafe, che ha annullato l’atto in riferimento
alle 5 unità interessate al mutamento di categoria, perchè
adottato in assenza di sopralluogo e supportato da motiva-
zioni generiche. I giudici d’appello hanno ritenuto, nel re-
sto, l’atto correttamente motivato, pure tenuto conto che
la Società non aveva subito alcun limite all’esercizio del
diritto di difesa.
Per la cassazione della sentenza, che ha escluso che il
vincolo storico-artistico incidesse sull’accertamento cata-
stale, ha proposto ricorso la contribuente con due motivi,
ai quali ha resistito l’Agenzia delle Entrate, succeduta al-
l’Agenzia del Territorio, con controricorso con cui ha pro-
posto ricorso incidentale, al quale la ricorrente principale
ha, a sua volta, replicato con controricorso. L’Agenzia ha
depositato memoria.
motivi dellA decisione
1. Va, preliminarmente, rilevata la tardività della me-
moria difensiva depositata dall’Agenzia delle Entrate il 12
settembre 2014 in relazione al termine di cinque giorni, di
cui all’art. 378 c.p.c., riferito all’udienza, f‌issata per il suc-
cessivo giorno 18: la sospensione dei termini processuali
durante il periodo feriale, di cui alla L. n. 742 del 1969,
comporta la sottrazione del medesimo dal relativo compu-
to, sicchè il rispetto del termine va valutato, mediante un
conteggio che si interrompe in detto periodo temporale e
prosegue, a ritroso, f‌ino al suo esaurimento (Cass. n. 19530
del 2005; n. 12044 del 2010).
2. Col primo mezzo, la ricorrente principale deduce, in
riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, che la CTR
è incorsa in violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, nel
ritenere che la motivazione dell’atto di attribuzione di una
nuova “classe” è legittima se contiene l’indicazione della
“ubicazione delle predette unità, la loro consistenza, la
categoria e la classe e la conseguente rendita catastale”.
La contribuente evidenzia, per contro, come, secondo la
più recente giurisprudenza di questa Corte, il requisito

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