Corte di cassazione civile sez. II, 6 novembre 2014, n. 23708

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giur
Arch. loc. e cond. 1/2015
LEGITTIMITÀ
4.2. Non essendo dunque controverso che l’immobile
sia stato concesso in comodato e non restituito; e che il
comodante abbia manifestato la volontà di ottenerne la
restituzione; T.P. va condannata alla restituzione in favore
di C.G. dell’immobile sito in (Omissis), libero da persone
e cose, nel termine di giorni 30 dal deposito della presente
sentenza.
5. Le spese.
Le spese del giudizio di legittimità e dei gradi prece-
denti di merito saranno liquidate dal giudice del rinvio, ai
sensi dell’art. 385, comma 3, c.p.c.. (Omissis)
corte di cAssAzione civile
sez. ii, 6 novembre 2014, n. 23708
pres. ed est. triolA – p.m. finocchi Ghersi (diff.) – ric. soc. residence
hotel srl (Avv.ti spAziAni testA e Armellini) c. cAmpidonico (Avv.ti
boGGiA e chiArelli)
Servitù y Servitù prediali y Servitù di parcheggio y
Contratto che riconosca o costituisca una servitù
di parcheggio di autovetture y Nullità.
. Il contratto che riconosca o costituisca una servitù
di parcheggio di autovetture è nullo per impossibilità
dell’oggetto, difettando la “realitas” propria del diritto
di servitù, intesa come inerenza dell’utilità al fondo
dominante, come del peso al fondo servente. (Mass.
Redaz.) (c.c., art. 832; c.c., art. 1061; c.c.,art. 1140) (1)
(1) Sostanzialmente nel medesimo senso si esprimono Cass. civ.
7 marzo 2013, n. 5769, in Arch. giur. circ. 2013, 620 e Cass. civ.
28 aprile 2004, n. 8137, ivi 2004, 972, secondo cui il parcheggio di
autovetture costituisce manifestazione di un possesso a titolo di
proprietà del suolo, non anche estrinsecazione di un potere di fatto
riconducibile al contenuto di un diritto di servitù , del quale difetta
la “realitas”, intesa come inerenza al fondo dominante dell’utilità,
così come al fondo servente del peso. Cfr. Cass. civ. 21 gennaio
2009, n. 1551, ivi 2010, 615. In senso contrario si esprime invece
Cass. civ. 26 giugno 2001, n. 8737, in Ius&Lex dvd n. 6/2014, ed. La
Tribuna, che ammette l’esistenza del diritto di servitù, acquistato
per usucapione, dei condomini di un edif‌icio che parcheggiavano i
propri veicoli in un terreno adiacente al proprio condominio e di
proprietà di terzi.
svolGimento del processo
Con atto di citazione notif‌icato 12/17 dicembre 2001 An-
tonella Campidonico, quale erede di Bruno Campidonico,
conveniva davanti al Tribunale di Livorno - Sezione distac-
cata di Portoferraio - la Residence Hotel s.r.l., chiedendo
che venisse accertato che su un terreno di proprietà della
società in questione godeva di servitù di parcheggio. La
società Residence Hotel s.r.l. si costituiva contestando il
fondamento della domanda, che veniva accolta dal Tribu-
nale adito con sentenza in data 11 marzo 2005.
La Residence Hotel s.r.l. proponeva appello, il quale
veniva rigettato dalla Corte di appello di Firenze con sen-
tenza in data 5 maggio 2008.
I giudici di secondo grado rilevavano che con contrat-
to in data 21 agosto 1990 P.G. aveva trasferito alla società
appellante la proprietà di un piccolo appezzamento di
terreno posto in località “Il Forno”; all’art. 3 si era te-
stualmente stabilito: La presente vendita viene fatta ed
accettata avuto riguardo allo stato attuale di fatto e di
diritto del terreno con tutti gli annessi e connessi, usi,
diritti, azioni, ragioni e servitù, libero e franco da iscri-
zioni e trascrizioni pregiudizievoli, come lo garantisce la
parte venditrice. Si dà atto tra le parti che il terreno,
compravenduto è gravato da servitù di parcheggio limi-
tatamente a due auto a favore della proprietà di Bruno
Campidonico, nipote della venditrice, rappresentata da
un fabbricato di civile abitazione ubicato ad ovest del
terreno servente.
Secondo i giudici di merito in tal modo le parti avevano
inteso stipulare un contratto a favore di terzi avente ad
oggetto la costituzione della servitù contestata.
Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazio-
ne la Residence Hotel s.r.l., in base a tre motivi, illustrati
da memoria. Resiste con controricorso Antonella Campi-
donico.
motivi dellA decisione
Con il primo motivo la società ricorrente deduce so-
stanzialmente che i giudici di merito hanno riconosciuto a
favore della attrice una servitù di parcheggio che, invece,
secondo la costante giurisprudenza di questa S.C. non è
conf‌igurabile.
La doglianza è fondata.
Questa S.C., infatti, ha anche di recente avuto occa-
sione di affermare che il parcheggio di autovetture costi-
tuisce manifestazione di un possesso a titolo di proprietà
del suolo, non anche estrinsecazione di un potere di fatto
riconducibile al contenuto di un diritto di servitù, del
quale difetta la realitas, intesa come inerenza al fondo do-
minante dell’utilità, così come al fondo servente del peso
(sent. 7 marzo 2013 n. 5760), mentre la mera commoditas
di parcheggiare l’auto per specif‌iche persone che acce-
dano al fondo (anche numericamente limitate) non può
in alcun modo integrare gli estremi della utilità inerente
al fondo stesso, risolvendosi, viceversa, in un vantaggio
affatto personale dei proprietari (sent. 28 aprile 2004 n.
8137). Ne consegue che sia che si voglia ritenere che nella
specie non rileva accertare se la Corte di appello nella sua
confusa motivazione ha inteso affermare che le parti con
il contratto in data 21 agosto 1990 avevano dato vita ad
un riconoscimento di una servitù già esistente oppure che
avevano costituito una servitù a favore di terzo, essendo in
entrambi i casi nulla la volontà negoziale per impossibilità
dell’oggetto.
Tale nullità, poi, poteva essere dedotta per la prima
volta anche in questa sede ai sensi dell’art. 1421 cod. civ..
Vengono ad essere assorbiti il secondo ed il terzo moti-
vo, con i quali la società ricorrente censura la motivazione
con la quale la Corte di appello ha ritenuto che nella spe-
cie le parti, nel citato contratto del 21 agosto 1990 ave-
vano inteso riconoscere una servitù già esistente oppure
costituire una servitù a favore di terzo (come già osservato
non si comprende a quale delle due possibilità i giudici di

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