Corte di cassazione civile sez. III, 18 novembre 2014, n. 24468

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Arch. loc. e cond. 1/2015
Legittimità
corte di cAssAzione civile
sez. iii, 18 novembre 2014, n. 24468
pres. AmAtucci – est. rossetti – p.m. russo (conf.) – ric. c.G. (Avv.
ArGenio) c. t.p. (Avv. GiAnnellA)
Comodato y Estinzione y Richiesta del comodante
y Termine f‌inale deducibile dall’uso y Attività com-
merciale y Cessazione y Esclusione.
. La circostanza che nell’immobile dato in comodato sia
svolta un’attività commerciale non basta per ritenere
quel comodato soggetto ad un termine implicito, ai sen-
si dell’art. 1810 c.c., e di conseguenza che il comodante
non possa chiedere la restituzione dell’immobile sino
a che non cessi l’attività in esso svolta. (Mass. Redaz.)
(c.c., art. 1803; c.c., art. 1804; c.c., art. 1809; c.c., art.
1810) (1)
(1) Nel senso che il termine f‌inale può risultare dall’uso cui la cosa
dev’essere destinata, solo in quanto tale uso abbia in sé connaturata
una durata predeterminata nel tempo e che, in mancanza di tale de-
stinazione, l’uso del bene viene invece a qualif‌icarsi a tempo indeter-
minato, v. Cass. civ. 9 febbraio 2011, n. 3168, in Ius&Lex dvd n. 6/2014,
ed. La Tribuna. Principio seguito anche da Cass. civ. 25 giugno 2013,
n. 15877, ibidem.
svolGimento del processo
1. Nel 2005 il sig. C.G. convenne la sig.a T.P. dinanzi al
Tribunale di Avellino, esponendo che:
- nel 2002 concesse in comodato alla sig.a T.P., all’epoca
dei fatti sua moglie, un immobile al piano terra del fab-
bricato sito a (Omissis);
- tale immobile era destinato dalla convenuta all’eser-
cizio dell’attività di estetista;
- dopo la separazione dei coniugi e la cessazione della
convivenza, aveva inutilmente richiesto il rilascio dell’im-
mobile.
Concluse pertanto chiedendo la condanna della conve-
nuta al rilascio dell’immobile ed al risarcimento del danno
derivante dall’occupazione senza titolo.
2. Con sentenza 29 dicembre 2008 n. 2280 il Tribunale
di Avellino rigettò la domanda, sul presupposto che:
- alla donna, in sede di separazione, erano stati aff‌idati
i f‌igli della coppia;
- il centro estetico era essenziale per l’attività lavora-
tiva della donna, e tale attività lavorativa era a sua volta
necessaria per il mantenimento dei f‌igli;
- l’immobile era stato concesso in comodato senza f‌is-
sazione di termine, e dunque non ne era esigibile la re-
stituzione sino a quando non fosse esaurito l’uso cui era
adibito.
3. La sentenza, appellata dal soccombente, venne con-
fermata dalla Corte d’appello di Napoli con sentenza 2 feb-
braio 2011 n. 106.
4. La sentenza d’appello è stata impugnata per cas-
sazione da C.G., sulla base di due motivi.
Ha resistito con controricorso T.P..
motivi dellA decisione
1. Il primo motivo di ricorso.
1.1. Col primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta
che la sentenza impugnata sarebbe affetta dal vizio di vio-
lazione di legge di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3. Si assumono
violati gli artt. 1803, 1809 e 1810 c.c..
Espone, al riguardo, che l’immobile era stato conces-
so in comodato senza f‌issazione di termine: esso pertanto
doveva ritenersi “precario”, e risolubile ad nutum del co-
modante.
1.2. Il motivo è fondato.
La Corte d’appello ha correttamente ritenuto che,
anche quando un immobile sia concesso in comodato
senza f‌issazione espressa d’un termine, l’apposizione d’un
termine di durata possa comunque desumersi dall’uso cui
è destinato il bene.
Ne ha tratto però l’erronea conseguenza che quando
l’immobile oggetto di comodato sia destinato ad un uso spe-
cif‌ico, la restituzione potrebbe essere domandata solo una
volta che sia cessato dell’uso cui l’immobile è destinato.
1.3. Tale affermazione della Corte d’appello è erronea
in diritto.
L’errore in iure commesso dalla Corte d’appello è consi-
stito nel ritenere che il comodato di un immobile che sia
destinato ad una determinata attività sia implicitamente
soggetto ad un termine di durata corrispondente alla du-
rata dell’attività che vi si svolge.
Questa interpretazione non è consentita dall’art. 1810
c.c..
Tale norma stabilisce infatti una regola, e due eccezio-
ni ad essa.
La regola è che l’immobile concesso in comodato debba
essere restituito non appena il comodante lo richieda.
Le due eccezioni sono:
(a) che sia stato pattuito espressamente un termine
di durata;
(b) che il termine di durata del comodato “risulti dal-
l’uso cui la cosa è destinata”.
La norma prevede dunque tre ipotesi: quella in cui al
comodato non sa f‌issato alcun termine; quella in cui sia
f‌issato un termine esplicito, e quella in cui sia f‌issato un
termine implicito.

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