Corte di cassazione civile sez. III, 23 luglio 2014, n. 16781

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giur
12/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
solo con esplicita, specif‌ica ed articolata scelta sistematica
del legislatore, con un’eventuale disciplina transitoria.
4.3.2.2 Né, ricostruito il sistema con l’applicazione or-
dinaria del principio posto dall’art. 11 disp. sulla legge in
generale (in ragione della richiamata inscindibile connes-
sione tra diritto sostanziale e rito, in questa fattispecie),
potrebbe prospettarsi alcuna questione di legittimità co-
stituzionale in ordine a tale soluzione: per due ragioni
concorrenti ed autonome tra loro.
La prima: proprio le alternative possibili, di alcune delle
quali si è appena dato conto, attestano che la questione
attiene alla discrezionalità propria del legislatore che, con-
sapevole del principio generale vigente riconducibile all’art.
11 ricordato, avrebbe potuto e potrebbe scegliere tra solu-
zioni diverse, assumendo la responsabilità delle eventuali
complesse scelte di sistema necessarie; palese, quindi, l’as-
senza di una soluzione costituzionalmente obbligata.
La seconda: deve osservarsi che la conclusione cui
la sentenza 236/2011 della Corte costituzionale è giunta
atteneva ad una fattispecie in cui si trattava di una causa
di estinzione del reato (la prescrizione) immediatamente
applicabile e di agevole individuazione. A maggior ragione
tale conclusione non può che valere per la nostra fatti-
specie, caratterizzata da plurimi elementi di incertezza
quanto al def‌initivo concretizzarsi della causa estintiva.
Deve conclusivamente affermarsi il principio di diritto
che “La sospensione del procedimento con messa alla pro-
va, di cui agli artt. 3 e 4 della legge n. 67 del 28 aprile 2014,
non può essere richiesta dall’imputato nel giudizio di cas-
sazione, né invocandone l’applicazione in detto giudizio,
sollecitando l’annullamento con rinvio al giudice di merito.
Infatti il benef‌icio della estinzione del reato, connesso al-
l’esito positivo della prova, presuppone lo svolgimento di un
iter procedurale, alternativo alla celebrazione del giudizio,
introdotto da nuove disposizioni normative, per le quali,
in mancanza di una specif‌ica disciplina transitoria, vige il
principio “tempus regit actum”. Né alla luce della sentenza
della Corte Costituzionale n. 236 del 2011, è conf‌igurabile
alcuna lesione del principio di retroattività della lex mitior,
che per sé imponga l’applicazione dell’istituto a prescinde-
re dalla assenza di una disciplina transitoria”. (Omissis)
corte dI cassazIone cIvIle
sez. III, 23 luglIo 2014, n. 16781
pres. russo – est. stalla – p.m. patrone (dIff.) – rIc. namIa (avv.
polImenI) c. multIass assIc. s.p.a.
Assicurazione (Contratto di) y Assicurazione
contro i danni y Contratto di coassicurazione y Ri-
partizione dei rischi e delle obbligazioni secondo
la previsione dell’art. 1911 c.c. y Applicazione della
norma nell’azione promossa dal danneggiato per
danni derivanti da circolazione di veicoli y Esclu-
sione y Fondamento.
. Il contratto di coassicurazione genera separati rap-
porti assicurativi, in virtù dei quali ciascun assicura-
tore è titolare delle sole posizioni soggettive relative
al proprio rapporto con l’assicurato. Ne consegue che
l’assunzione dell’obbligo di pagare l’indennità solo “pro
quota” si riferisce al solo rapporto interno tra assicura-
to e coassicuratore e non trova applicazione nell’ipote-
si in cui ad agire nei confronti del coassicuratore sia il
danneggiato, con azione diretta ex art. 18, della legge
24 dicembre 1969, n. 990 (“ratione temporis” applicabi-
le), rilevando in tal caso il regime di maggior tutela del
danneggiato e non la previsione dell’art. 1911 c. c. (c.c.,
art. 1911; l. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 18) (1)
(1) Nello stesso senso si veda, in argomento, Cass. civ., 12 luglio 2005,
n. 14590, in Ius&Lex dvd n. 6/2014, ed. La Tribuna.
svolgImento del gIudIzIo
Nell’ottobre 1982 Pasquale Namia conveniva in giudizio
Antonino Cusenza e la Pan Ass. S.p.a, chiedendone la con-
danna in solido al risarcimento dei danni tutti da lui subiti
in occasione del sinistro stradale verif‌icatosi nel maggio
‘78 lungo l’autostrada Salerno-Reggio Calabria; allorquan-
do la sua vettura si era scontrata con l’autotreno condotto
dal Cusenza che, a causa di un guasto, si trovava fermo al
centro della corsia di marcia, dietro una curva ed in as-
senza tanto dei segnalatori ottici di emergenza quanto del
prescritto “triangolo” di veicolo in avaria.
Stante la sopravvenuta sottoposizione a liquidazione
coatta amministrativa della convenuta Pan Ass. S.p.a., la
causa veniva dapprima cancellata dal ruolo ex articolo 309
c.p.c., e quindi riassunta dall’attore nei confronti, tra le
altre parti, della Multiass Assicurazioni S.p.a, in quanto
società assicuratrice subentrante.
Nella costituzione in giudizio di quest’ultima, interve-
niva la sentenza n. 112 del 18 febbraio 2000 con la quale
l’adito tribunale di Palmi, in accoglimento della domanda
attorea, dichiarava la responsabilità del Cusenza nella
causazione del sinistro e condannava quest’ultimo, in
solido con la Multiass Assicurazioni S.p.a., al risarcimento
dei danni; liquidati - tenuto conto della quota di coas-
sicurazione (40%) concernente il rapporto assicurativo in
oggetto - nella somma di lire 9.054.515, oltre accessori e
due terzi delle spese di lite.
Interposto appello principale dal Namia, che lamen-
tava l’erroneo contenimento del quantum indennitario
nei limiti della quota di coassicurazione, ed appello inci-
dentale dalla Multiass Assicurazioni S.p.a., interveniva la
sentenza n. 176 del 16 giugno 2007 con la quale la corte di
appello di Reggio Calabria respingeva entrambi i gravami
e compensava integralmente tra le parti le spese di lite.
Avverso tale decisione viene dal Namia proposto ricorso
per cassazione sulla base di quattro motivi; ai quali resiste
con controricorso la Aurora Assicurazioni incorporante la
Multiass Assicurazioni S.p.a.), che propone altresì ricorso
incidentale sulla base di cinque motivi. Né il Cusenza né
la Pan Ass, in persona del commissario liquidatore, hanno
svolto attività difensiva in questa sede.

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