Corte di cassazione civile sez. VI, 1 settembre 2014, n. 18471

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giur
12/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
“Costituisce jus receptum che, in tema di sanzioni
amministrative, il termine per la contestazione della
violazione all’interessato, stabilito, a pena di estinzione
dell’obbligazione di pagamento, dalla L. n. 689 del 1981,
art. 14, comma 6, non decorre dal momento in cui il “fatto”
è stato acquisito nella sua materialità, ma da quello nel
quale l’accertamento è stato compiuto o avrebbe potuto
ragionevolmente essere effettuato dall’organo addetto
al controllo dell’osservanza delle disposizioni che si as-
sumono violate, dovendosi tener conto anche del tempo
necessario per la valutazione della idoneità di tale fatto
ad integrare gli estremi (oggettivi e soggettivi) di compor-
tamenti sanzionati come illeciti amministrativi”. (Cass.
12830/2006; 23608/09; 26734/11; 25836/11).
Come l’art. 14, anche l’art. 201 del Codice della strada
lega la decorrenza del termine decadenziale di 150 giorni
(ora, novanta) all’accertamento dell’infrazione.
Questo principio va applicato anche in ipotesi di illeciti
amministrativi che, come quello di cui all’art.180, comma
8, che si perfeziona con la mancata collaborazione del pri-
vato in un termine pref‌issato, siano di semplice identif‌ica-
zione. All’Amministrazione, già oberata di una pluralità di
impegni, deve, in ogni caso, essere riconosciuto un lasso
di tempo ragionevole per poter raccogliere e verif‌icare la
documentazione (ricevute di spedizione, avvisi di ricevi-
mento, decorrenza dei termini) dell’illecito stesso.
Il sindacato sulla congruità del periodo impiegato per
accertare l’illecito è rimesso al giudice di merito, che deve
immancabilmente pronunciarsi sul punto.
2.4) Il Tribunale di Locri ha quindi errato nell’inter-
pretare la normativa in tema di accertamento dell’illecito
amministrativo e decorrenza del termine per la conte-
stazione.
Ha omesso infatti di valutare la congruità del tempo
impiegato dall’amministrazione per procedere all’accerta-
mento dell’infrazione.
Tale valutazione, che è censurabile in sede di legitti-
mità solo in punto di motivazione, è inibita alla Corte di
legittimità, mancando in atti qualsiasi considerazione del
Tribunale sulla ragionevolezza del tempo impiegato dal-
l’Amministrazione a tal proposito.
Discende da quanto esposto l’accoglimento del ricorso.
La sentenza impugnata va cassata e la cognizione ri-
messa al Tribunale di Locri, in diversa composizione, che
si atterrà al seguente principio di diritto: «In tema di san-
zione amministrative per violazione dell’art. 180 comma 8
c.d.s. i limiti temporali entro i quali, a pena di estinzione
dell’obbligazione di pagamento, l’Amministrazione proce-
dente deve provvedere alla notif‌ica della contestazione,
devono ritenersi collegati all’esito del procedimento di
accertamento; la legittimità della durata di quest’ ulti-
mo va valutata in relazione al caso concreto e sulla base
della complessità delle indagini, e non anche alla data di
commissione della violazione, dalla quale decorre il solo
termine iniziale di prescrizione di cui all’art. 28 della legge
n. 689 del 1981.»
Il giudice di rinvio provvederà anche alla liquidazione
delle spese di questo giudizio. (Omissis)
corte dI cassazIone cIvIle
sez. vI, 1 settembre 2014, n. 18471
pres. petIttI – est. manna – rIc. spallIna (avv. IracI sarerI) c. comune
nIcosIa (avv. agozzIno)
Depenalizzazione y Applicazione delle sanzioni y
Cause di esclusione della responsabilità y Errore di
diritto y Ammissibilità y Condizioni y Obbligo di co-
noscenza delle norme e rilevanza della segnaletica
stradale.
. In tema di illecito amministrativo, l’errore di diritto,
quale causa di esclusione della responsabilità in rife-
rimento alla violazione di norme amministrative (in
analogia a quanto previsto dall’art. 5 cod. pen.), viene
in rilievo soltanto a fronte dell’inevitabilità dell’igno-
ranza del precetto violato, da apprezzarsi alla luce
della conoscenza e dell’obbligo di conoscenza delle
leggi che grava sull’agente in relazione anche alle sue
qualità professionali e al suo dovere di informazione
sulle norme e sulla relativa interpretazione, nonché,
nel caso di infrazioni al codice della strada, tenendo
conto della segnaletica, la cui presenza è volta a rende-
re edotti di divieti e prescrizioni gli utenti della strada.
(l. 24 novembre 1981, n. 689, art. 3; c.p., art. 5; nuovo
c.s., art. 158) (1)
(1) Stesso principio si ritrova in Cass. civ. 3 maggio 2010, n. 10621, in
Ius&Lex dvd n. 6/2014, ed. La Tribuna; ed in Cass. civ. 12 aprile 2012,
n. 5809, in questa Rivista 2012, 883.
svolgImento del processo
Con sentenza n. 143/09 il Giudice di pace di Nicosia
rigettava l’opposizione proposta da Giuseppa Spallina al
verbale d’accertamento redatto nei confronti di lei dalla
Polizia municipale di detto comune il 21 giugno 2008, in
relazione alla violazione dell’art. 158 c.d.s., per aver l’op-
ponente lasciato in sosta la propria autovettura in zona a
traff‌ico limitato senza esporre l’apposita autorizzazione.
L’appello proposto da Giuseppa Spallina era respinto
dal Tribunale di Nicosia, con sentenza n. 68/12. Osservava
il giudice di secondo grado che la notif‌ica del verbale d’ac-
certamento era stata effettuata presso la residenza ana-
graf‌ica dell’opponente (via Nazionale, 93), l’unica cono-
sciuta e conoscibile dal comune di Nicosia, non essendo il
comune tenuto a sapere della diversa residenza effettiva
affermata (via Vittorio Veneto, 27); che la parte ricorrente
avrebbe dovuto provare non che la residenza effettiva era
diversa da quella anagraf‌ica, ma che il comune di Nicosia
ne era o avrebbe dovuto esserne a conoscenza; che ad
ogni modo tale notif‌ica, effettuata a mezzo del servizio po-
stale, era andata a buon f‌ine, essendo stato ritirato l’atto
in giacenza presso l’uff‌icio postale; che tale notif‌ica era
avvenuta entro il termine di 150 giorni dall’accertamento,
essendo stata spedita la raccomandata di cui al 2° comma
dell’art. 8 della legge n. 890/82 il 24 settembre 2008, e
dovendosi considerare perfezionata la notif‌ica stessa de-
corsi dieci giorni dalla spedizione o dal ritiro del piego,
se anteriore; e che, inf‌ine, era privo di pregio il motivo

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