Corte di cassazione civile sez. un, 22 settembre 2014, n. 19888
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giur
12/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
traffico al momento della rilevazione, da fornirsi in base
a concrete circostanze di fatto”. Ha rilevato, quindi, il
giudice dell’appello che la “parte appellante non solo non
ha contestato le risultanze degli accertamenti eseguiti
nella specie che - in quanto dotati di fede privilegiata -
esigevano la proposizione della querela di falso avverso il
verbale redatto dagli agenti di Polizia Municipale, ma non
ha fornito elementi di prova - del quale era onerato - da
cui desumere un cattivo funzionamento del dispositivo in
relazione alle particolari circostanze di tempo e di luogo
in cui è stato effettuato l’accertamento degli agenti ver-
balizzanti”. Riteneva a tal fine il giudice di pace “del tutto
insufficienti le risultanze della deposizione della teste O.
... trattandosi di asserzione meramente valutativa, frutto
di una percezione personale”. Parimenti, secondo il giu-
dice dell’appello, “non pare inoltre assumere rilevanza la
deposizione della teste nella parte in cui ha riferito della
presenza di altre vetture che procedevano sia davanti che
dietro nello stesso senso di marcia della vettura condotta
dall’appellante, trattandosi di asserzione che, per la gene-
ricità del relativo tenore, non pare idonea a stabilire un
collegamento fra la presenza di tali vetture e un presunto
errore di puntamento da parte degli agenti, di cui la stessa
teste non risulta aver fatto neppure menzione nella relati-
va deposizione”. Risultava infatti, che il “rilevamento della
velocità è stato effettuato ad una distanza di m. 197,70 e
che il veicolo dell’appellante era l’unico che al momento
stava percorrendo la corsia di marcia”. Osservava ancora
che “il puntamento dell’apparecchio in direzione della
vettura condotta dall’appellante costituisce fatto storico
oggetto di diretta constatazione da parte degli agenti, pri-
vo di margini di apprezzamento individuale e rispetto al
quale le relative risultante del verbale fanno piena prova
fino a querela di falso”.
3. Il motivo è infondato.
Correttamente il giudice dell’appello ha ritenuto legit-
timo l’utilizzo dell’apparecchiatura, nonché l’affidabilità
dell’accertamento effettuato dall’agente operante, avendo
fatto applicazione di principi più volte affermati da questa
Corte. Si richiamano tal fine i seguenti: “In base al dato
letterale del D.L. n. 121 del 2002, art. 4, convertito nella L.
n. 168 del 2002, nonché alla stregua di un’interpretazione
logico-sistematica della medesima norma, l’accertamento
delle infrazioni al codice della strada compiuto attraverso
mezzi di rilevamento a distanza richiede, per essere valido,
la documentazione fotografica dell’infrazione nei soli casi
in cui i suddetti mezzi siano privi di assistenza da parte de-
gli organi proposti al rilevamento delle infrazioni. In pre-
senza di personale dell’amministrazione competente, per
contro, la verbalizzazione da questi compiuta è garanzia
sufficiente dell’affidabilità della rilevazione” (Cass. n. 14097
del 2008, Rv. 604116), nonché “In tema di accertamento
della violazione dei limiti di velocità a mezzo di apparec-
chiature elettroniche, la rilevazione effettuata mediante
telelaser, prevista dall’art. 142 C.d.S. e dal D.P.R. n. 495 del
1992, art. 345, deve ritenersi legittima, restando affidata
all’organo di polizia stradale l’attestazione mediante ver-
balizzazione, assistita da fede privilegiata fino a querela di
falso, della riferibilità della velocità al veicolo individuato
mediante l’apparecchio. Tale sistema non è stato abrogato
dal D.L. n. 121 del 2002, art. 4, convertito nella L. n. 168
del 2002, che prescrive la documentazione della violazione
mediante sistemi fotografici, di ripresa video ed analoghi,
atti ad accertare, anche i tempi successivi, le modalità di
realizzazione dell’infrazione, in quanto questa ultima nor-
mativa e diretta a regolare la diversa ed ulteriore ipotesi
dell’accertamento dell’illecito in un momento successivo
a quello della commissione dell’infrazione ed in assenza
dell’agente, sulla base della documentazione fotografica e
video” (Cass. n. 1889 del 28/01/2008 - Rv. 603201).
Occorre solo osservare ulteriormente che il giudice
dell’appello, pur a fronte dell’affermata fede privilegiata,
ha tenuto conto della testimonianza resa in giudizio, ri-
tenendola recessiva rispetto all’accertamento effettuato
dall’agente, adeguatamente motivando tale convincimento
con riguardo alla limitata distanza e alla semplicità della
rilevazione (targa), elementi questi sufficienti ad esclu-
dere il rischio concreto di “errate percezioni sensoriali”, a
fronte invece delle affermazioni della teste, fondate su cir-
costanze che potevano invece essere influenzate da errate
percezioni (velocità e condizioni in dettaglio del traffico).
4. Le spese seguono la soccombenza. (Omissis)
corte dI cassazIone cIvIle
sez. un, 22 settembre 2014, n. 19888
pres. rovellI – est. gIustI – p.m. apIce (conf.) – rIc. Imp. costr. strade
scavI marzadro gIovannI ed altrI (avv.tI tezzele e valenza) c. sondrIo
dIesel s.r.l. (avv.tI cIutI e alongI)
Obbligazioni in genere y Adempimento y Paga-
mento y Quietanza y Tipica e atipica y Quietanza
atipica contenuta nella dichiarazione di vendita di
autoveicolo ex art. 13 R.D. n. 1814/1927 y Efficacia
probatoria y Fondamento.
. La quietanza “tipica”, essendo indirizzata al “sol-
vens”, fa piena prova dell’avvenuto pagamento, sicché
il quietanzante non è ammesso alla prova contraria per
testi, salvo dimostri, in applicazione analogica dell’art.
2732 c. c., che il rilascio della quietanza è avvenuto per
errore di fatto o per violenza. La quietanza “atipica”
contenuta nella dichiarazione di vendita di autoveicolo
ex art. 13 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1814, invece, es-
sendo indirizzata al conservatore del pubblico registro
automobilistico affinché non iscriva il privilegio legale
per il prezzo, non è prova piena, ma, al pari della con-
fessione stragiudiziale fatta ad un terzo, è liberamente
apprezzata dal giudice, senza soggiacere ai limiti di
“revoca” della confessione sanciti dall’art. 2732 c. c.
(c.c., art. 1199; c.c., art. 2722; c.c., art. 2726; c.c., art.
2732; c.c., art. 2735; r.d.l. 15 marzo 1927, n. 436, art. 2;
r.d. 29 luglio 1927, n. 1814, art. 13) (1)
(1) Nello stesso senso, relativamente alla prima parte della massima
de qua, si vedano le SS.UU., 13 maggio 2002, n. 6877, in questa Rivi-
sta 2002, 654, che, risolvendo un contrasto giurisprudenziale, si sono
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