Corte di cassazione civile sez. III, 16 giugno 2014, n. 13671

Pagine935-937
935
giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 11/2014
LEGITTIMITÀ
Rileva che, costituendo l’indennizzo a carico dell’as-
sicuratore un’obbligazione di valuta, avrebbe potuto es-
sere emessa condanna a suo carico non oltre i limiti del
massimale di un miliardo e mezzo di lire per ogni sinistro,
in vigore nel 1996, quindi per importo non superiore ad €
774.685,35 (art. 21 legge n. 990/1969 e allegata tabella A);
che il Fondo è tenuto al pagamento in forza di legge e non
di contratto; che il debito è di valuta e non di valore; che
il limite è rilevabile anche di uff‌icio, con la sola eccezione
dei casi di mala gestio o di ingiustif‌icato ritardo nell’adem-
pimento (Cass. n. 17977/2007): fattispecie non ricorrenti
nel caso in esame, rispetto alle quali non è stata formulata
dagli interessati domanda alcuna.
3.- Il motivo è fondato nei termini che seguono.
3.1.- Nell’assicurazione obbligatoria per la responsabi-
lità civile da circolazione dei veicoli l’obbligazione a carico
della compagnia assicuratrice nei confronti del danneg-
giato è sempre obbligazione di valuta e non di valore,
per quanto si determini, entro i limiti del massimale, in
relazione al debito di valore del danneggiante assicurato.
Non può dunque far carico all’assicuratore oltre i limiti
del massimale, perchè quello è il limite dell’obbligazione
indennitaria dell’assicuratore verso l’assicurato (cfr. per
tutte, Cass. civ. sez. III, 8 luglio 2003 n. 10725).
Ne consegue che non può aversi riguardo ad un mas-
simale diverso da quello convenuto tra i contraenti o a
quello minimo di legge vigente alla data del sinistro se,
come nella specie, del danno debba rispondere il Fondo
di garanzia, restando irrilevanti le eventuali variazioni
successive (Cass. civ. sez. III, 29 marzo 2006 n. 7247).
3.2.- Ciò premesso, non è però escluso che l’assicura-
tore, qualora sia in mora nell’adempimento, possa essere
tenuto verso il danneggiato per una somma superiore al
massimale, secondo i principi posti dall’art. 1224, primo
e secondo comma, c.c.: quindi, quanto agli interessi ma-
turati al saggio legale sul massimale, senza necessità che
il creditore offra la prova del danno; anche oltre questo
limite qualora il danneggiato dimostri, anche mediante il
ricorso a presunzioni, di avere subito un danno maggiore
(pure per gli effetti della svalutazione monetaria, nella
parte eventualmente eccedente quella già coperta dagli
interessi).
3.3. - Va detto che questa Corte ha da tempo statuito che,
nel sistema dell’assicurazione obbligatoria, l’assicuratore
è da considerare in mora nei confronti del danneggiato
qualora ritardi il pagamento oltre il termine di cui all’art.
22 della legge n. 990 del 1969. Ed ha anche chiarito che la
domanda relativa alla corresponsione degli interessi ed al
risarcimento del maggior danno può ritenersi proposta in
tutti i casi in cui il danneggiato chieda anche generica-
mente di essere totalmente risarcito, poiché egli normal-
mente manifesta così il suo intento di ottenere comunque
l’integrale risarcimento, in esso inclusi gli effetti dannosi
derivatigli dal ritardo dell’assicuratore nel provvedere al
pagamento (cfr. Cass . civ. 10725/2003). Non sarebbe stato
invece possibile procedere alla rivalutazione del mas-
simale, come la Corte di appello ha sostanzialmente fatto
mediante l’operazione sopra descritta, così erroneamente
assoggettando l’obbligazione di valuta che grava sull’as-
sicuratore, in quanto tale presidiata dal principio nomina-
listico, alle regole proprie dei debiti di valore.
4. - In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata
deve essere quindi cassata nei limiti in cui l’assicuratore
risultasse essere stato condannato al pagamento di una
somma eccedente il massimale, maggiorato degli interessi
moratori e dell’eventuale maggior danno.
Il giudice del rinvio, che si designa nella stessa Corte
d’appello in diversa composizione e che regolerà anche le
spese del giudizio di cassazione, conterrà la condanna a
carico della S.p.A. Reale Mutua Assicurazioni in una som-
ma non eccedente il massimale di legge alla data del 5
agosto 1996, maggiorata degli interessi di mora (ex art.
1224, primo comma, c.c.) e dell’eventuale maggior danno
da svalutazione (ex art. 1224, secondo comma, c.c.) a far
data dal sessantesimo giorno successivo alla richiesta di
risarcimento indirizzata alla compagnia assicuratrice ai
sensi dell’art. 22 della legge n. 990/1969. (Omissis)
corte di cassazione civiLe
sez. iii, 16 giugno 2014, n. 13671
pres. berruti – est. LanziLLo – p.m. basiLe (conf.) – ric. occhetti (avv.
todaro) c. Lo presti (avv.ti campoLo e deorsoLa)
Assicurazione obbligatoria y Risarcimento danni
y Azione diretta nei confronti dell’assicuratore y
Rigetto della domanda verso l’assicuratore e sepa-
razione delle domande y Azione proseguita nei con-
fronti del solo proprietario del veicolo y Qualità di
litisconsorte necessario dell’assicuratore y Esclu-
sione.
. Quando, promossa azione risarcitoria per danni da
sinistro stradale, sia stata rigettata la domanda nei
confronti dell’assicuratore, dichiarandosene la ca-
renza di legittimazione passiva, e, previa separazione
delle domande, si sia provveduto alla prosecuzione
della causa nei confronti del proprietario del mezzo, la
compagnia assicuratrice non è litisconsorte necessaria
nel giudizio per risarcimento dei danni da circolazione
di veicoli, competendo peraltro al solo proprietario
dell’autovettura tale posizione processuale. (c.c., art.
2054; l. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 18; l. 24 dicembre
1969, n. 990, art. 23; d.l.vo 7 settembre 2005, n. 209, art.
144) (1)
(1) In senso contrario, si esprimono Cass. civ. 17 febbario 2014, n.
3621, in questa Rivista 2014, 625 e l’ormai datata Cass. civ. 12 agosto
1982, n. 4575, ivi 1983, 10, che considerano l’assicuratore ed il pro-
prietario del veicolo che ha causato il danno, litisconsorti necessari
nel giudizio di risarcimento. Sempre in argomento cfr. Cass. civ. 22
agosto 2007, n. 17848, ivi 2008, 146 e Cass. civ. 3 marzo 2004, n. 4353,
ivi 2004, 731, che considerano litisconsorti necessari conducente e
proprietario per il caso che dallo scontro di veicoli siano derivati
danni ai trasportati.

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT