Corte di cassazione civile sez. III, 27 giugno 2014, n. 14636

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giur
11/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
corte di cassazione civiLe
sez. iii, 27 giugno 2014, n. 14636
pres. petti – est. carLeo – p.m. fresa (conf.) – ric. proietti Liberati
(avv. boratto) c. seLLaroLi ed aLtri (avv. margiotta)
Assicurazione obbligatoria y Certif‌icato di as-
sicurazione e contrassegno y Azione diretta del
danneggiato nei confronti dell’assicuratore del
responsabile y Sussistenza di un valido rapporto
assicurativo y Necessità y Esclusione y Suff‌icienza
della esistenza di un contrassegno autentico.
. In tema di assicurazione per danni da circolazione di
veicoli, il terzo danneggiato non è tenuto ad effettuare
accertamenti se sia stato pagato il premio assicura-
tivo o rilasciato solo il certif‌icato ed il contrassegno,
potendo fare ragionevole aff‌idamento sull’apparenza
della situazione, come gli consente l’art. 7 della legge
24 dicembre 1969, n. 990 (ora sostituito dall’art. 127
del D.L.vo 7 settembre 2005, n. 209), giacché quello
che rileva per la promovibilità della azione diretta nei
confronti dell’assicuratore è l’autenticità del contras-
segno e non la validità del rapporto assicurativo. (c.c.,
art. 2054; d.l.vo 7 settembre 2005, n. 209, art. 127; l. 24
dicembre 1969, n. 990, art. 7) (1)
(1) Nello stesso senso si veda Cass. civ. 13 dicembre 2010, n. 25130,
in questa Rivista 2011, 211.
svoLgimento deL processo
Con citazione notif‌icata in data 19 giugno 1994 Antonio
Sellaroli conveniva in giudizio Fabrizio Proietti Liberati,
Nazzareno Sabatini e la Toro Assicurazioni S.p.a esponen-
do che il 17 ottobre 1990, mentre attraversava, servendosi
delle strisce pedonali, via Taranto in Roma, era stato inve-
stito dalla Ford Fiesta tg Roma V34079, di proprietà del
Sabatini, condotta dal Proietti ed assicurata per la r.c. dal-
la Toro, riportando gravi lesioni personali, e chiedendo la
condanna dei convenuti al risarcimento dei danni subiti.
Si costituiva il Sabatini, eccependo la propria carenza di
titolarità del rapporto avendo prima del sinistro venduto
l’auto al Proietti. Si costituivano altresì quest’ultimo resi-
stendo alla domanda e la Toro Assicurazioni la quale ecce-
piva che il premio assicurativo era stato pagato solo dopo
il sinistro. L’attore chiamava quindi in causa l’Assitalia in
nome del FGVS, la quale eccepiva la prescrizione del dirit-
to azionato. In esito al giudizio, il Tribunale di Roma con-
dannava il Proietti e l’Assitalia in solido al risarcimento
dei danni patiti dall’attore, liquidati in € 47.033,25. Avver-
so tale decisione i soccombenti proponevano appello ed in
esito al giudizio, in cui proponeva altresì appello inciden-
tale condizionato il Sellaroli, la Corte di Appello di Roma
con sentenza depositata in data 27 giugno 2007 dichiarava
la prescrizione biennale del diritto; condannava il Proietti
a rifondere all’Assitalia quanto dalla stessa pagato al Sel-
laroli; provvedeva inf‌ine al governo delle spese.
Avverso la detta sentenza il Proietti ha proposto ricorso
per cassazione articolato in due motivi. Resistono con con-
troricorso il Sabatini, il Sellaroli nonché l’Ina Assitalia e
la Toro Assicurazioni le quali hanno proposto rispettiva-
mente ricorso incidentale, aff‌idato a due motivi, e ricorso
incidentale condizionato.
motivi deLLa decisione
In via preliminare, deve rilevarsi che il ricorso princi-
pale e quelli incidentali sono stati riuniti, in quanto propo-
sti avverso la stessa sentenza.
Procedendo all’esame del ricorso principale proposto
dal Proietti, va rilevato che, con la prima doglianza, dedu-
cendo la violazione e la falsa applicazione dei principi in
materia di apparenza del diritto e conseguentemente degli
artt. 1310 e 2943 c.c., il ricorrente ha censurato la sentenza
impugnata per aver la Corte di Appello ritenuto operanti
i principi in materia di apparenza del diritto nonostante
che nel caso di specie il comportamento colposo atto ad
ingenerare nel creditore il ragionevole convincimento di
trovarsi di fronte all’effettivo debitore fosse ascrivibile allo
stesso debitore apparente (la Toro Assicurazioni) o a terzi
(i VVUU) e non ad esso Proietti, estraneo ai comporta-
menti della Toro.
La doglianza non coglie nel segno e deve essere disat-
tesa. All’uopo, mette conto di sottolineare che il percorso
decisionale della Corte di merito si fonda sulla premes-
sa che, nel caso di specie, il decorso del termine pre-
scrizionale fu interrotto in forza di specif‌iche richieste
risarcitorie, inviate con raccomandate dirette al Sabatini,
apparente proprietario dell’auto investitrice risultandone
ancora l’intestatario, nonchè alla Toro Assicurazioni, qua-
le compagnia assicuratrice della responsabilità civile del
proprietario.
Il ragionevole convincimento del danneggiato di aver
individuato esattamente nel Sabatini e nella Toro i suoi
effettivi debitori in solido fu determinato dalle seguenti
circostanze: 1) il Proietti non dichiarò ai VVUU intervenu-
ti sul luogo dell’incidente l’avvenuto acquisto del veicolo,
lasciandosi qualif‌icare come conducente ed ingenerando
nel danneggiato il convincimento che proprietario dell’au-
to fosse ancora il Sabatini, mero intestatario di essa. (v.
pagg. 7 ed 8 della sentenza). 2) al momento dell’incidente
l’auto investitrice appariva coperta per la r.c.a. dalla Toro,
come si desume dal fatto che agli atti del fascicolo di pri-
mo grado risulta allegato un certif‌icato assicurativo con
la stampigliatura “copia” avente come durata del periodo
assicurativo la data 14 settembre 1990-14 marzo 1991, pe-
riodo che copriva il sinistro avvenuto il 17 ottobre 1990 (v.
pag. 8 della sentenza). 3) a seguito della ricezione delle
richieste di risarcimento in data 22 marzo 1992 la Toro in-
vitava il danneggiato a visita medico legale presso un me-
dico f‌iduciario confermando e soprattutto rafforzando nel
Sellaroli il convincimento di agire nei confronti dei suoi
effettivi debitorii solo nel corso del giudizio, all’udienza
dell’1° ottobre 1993, a seguito della comunicazione del-
l’agente in Latina, eccepiva che il contraente aveva pagato
la rata annuale di premio tardivamente, in data 17 ottobre
poche ore dopo il sinistro, laddove la data di scadenza era
maturata il 14 settembre 1990. (v. pag. 7 ).

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