Corte di cassazione civile sez. III, 3 luglio 2014, n. 15226

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 11/2014
LEGITTIMITÀ
della rete stradale, si rende autore della condotta vietata
e che, in ragione di ciò, soggiace all’applicazione della
sanzione per essa prevista dal codice della strada.
Nell’utilizzo della rete stradale è possibile rinvenire
soltanto l’occasionale contesto di verif‌icazione dell’illecito
amministrativo posto in essere dal contravventore, senza
che sia in alcun modo conf‌igurabile un rapporto di utenza
destinato a conformare, in applicazione dei principi e dei
criteri previsti in materia di servizi pubblici, le modalità di
riscossione delle sanzioni per le violazioni contestate dagli
agenti accertatori.
4. - Il ricorso è dichiarato inammissibile.
È enunciato, ai sensi dell’art. 363 c.p.c., il seguente
principio di diritto: «Le associazioni dei consumatori e de-
gli utenti non sono legittimate a richiedere, avvalendosi
della tutela inibitoria ai sensi dell’art. 140 del codice del
consumo, che sia ordinato ad un’amministrazione comu-
nale di astenersi dall’applicare le maggiorazioni per il ri-
tardo in sede di riscossione delle sanzioni amministrative
conseguenti a verbali di accertamento di infrazioni del
codice della strada, giacché, per un verso, la potestà san-
zionatoria in materia di circolazione stradale rappresenta
la reazione autoritativa alla violazione di un precetto con
f‌inalità di prevenzione, speciale e generale, e non l’eserci-
zio, da parte dell’Autorità amministrativa, di un servizio
pubblico, e, per l’altro verso, il destinatario della sanzione
amministrativa non è l’utente preso in considerazione
dagli artt. 3, comma 1, lettera a), e 101 del codice del
consumo».
5. - Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la
soccombenza.
Risultando dagli atti che il procedimento in esame è
considerato esente dal pagamento del contributo unif‌ica-
to, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al comma
1-quater dell’art. 13 del testo unico approvato con il D.P.R.
30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
- Legge di stabilità 2013). (Omissis)
corte di cassazione civiLe
sez. iii, 3 LugLio 2014, n. 15226
pres. amatucci – est. staLLa – p.m. saLvato (conf.) – ric. tropea (avv.
ciriaco) c. zurich insurance company (avv. rudeL)
Assicurazione obbligatoria y Risarcimento danni
y Azione diretta nei confronti dell’assicuratore e
del danneggiante y Accertamento giudiziale dei pre-
supposti comuni della loro responsabilità y Impu-
gnazione della sentenza relativamente a tale capo
y Conseguenze.
. In tema di assicurazione obbligatoria della respon-
sabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli
a motore o dei natanti, qualora il danneggiato, eserci-
tando l’azione diretta nei confronti dell’assicuratore,
evochi in giudizio quest’ultimo ed il responsabile as-
sicurato (artt. 18 e 23 della legge 24 dicembre 1969,
n. 990), le domande proposte si trovano in rapporto di
connessione e reciproca dipendenza, trovando presup-
posti comuni nell’accertamento della responsabilità
risarcitoria dell’assicurato e dell’entità del danno ri-
sarcibile, con la conseguenza che l’impugnazione della
sentenza per un capo attinente a detti presupposti co-
muni, da qualunque parte ed in confronto di qualsiasi
parte proposta, impedisce il passaggio in giudicato
dell’intera pronuncia con riguardo a tutte le parti. (c.c.,
art. 2909; c.p.c., art. 102; c.p.c., art. 112; c.p.c., art. 331;
l. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 18; l. 24 dicembre 1969,
n. 990, art. 23) (1)
(1) Conforme alla pronuncia in commento si veda Cass. civ. 10
marzo 2009, n. 5737, in questa Rivista 2010, 163.
svoLgimento deL giudizio
Nel novembre ‘96 Adriano Pasquale Tropea conveniva
in giudizio Vincenzo Popello e la Zurigo Assicurazioni
S.p.A., chiedendone la condanna in solido al risarcimento
dei danni tutti da lui subiti in conseguenza dell incidente
stradale avvenuto, nel dicembre ‘95, per asserita respon-
sabilità del Popello.
Nella costituzione in giudizio della Zurigo Assicurazio-
ni S.p.A. e nella contumacia di quest ultimo, interveniva
la sentenza 25 novembre 2002 con la quale il tribunale di
Lamezia Terme respingeva la domanda di risarcimento nei
confronti della Zurigo Assicurazioni S.p.A., e l’accoglieva
invece nei confronti del conf‌itente Popello che, sulla
base di quanto da lui stesso dichiarato nel modulo di con-
statazione amichevole di incidente, veniva condannato al
risarcimento dei danni, oltre accessori e spese.
Interposto appello da parte del Tropea avverso l’as-
solutoria della compagnia assicuratrice, interveniva nella
perdurante contumacia del Popello - la sentenza n. 429 del
22 maggio 2007 con la quale la corte di appello di Catanza-
ro rigettava il gravame.
Avverso tale sentenza viene dal Tropea proposto ricorso
per Cassazione sulla base di un unico motivo. Resiste con
controricorso la Zurich Insurance Company s.a. (nuova
denominazione di Zurigo Assicurazioni spa). Il Popello
non ha svolto attività difensiva in questa sede.
motivi deLLa decisione
§ 1. Con l’unico motivo di ricorso, il Tropea deduce
violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ex art.
360, 1° comma, n. 3) c.p.c., con riferimento agli articoli
2909 codice civile e 112 c.p.c.; nonché manifesta illogicità
ex articolo 360, 1° comma n. 5) cit.. Ciò perchè la corte
di appello - pur dopo aver correttamente affermato che
nell’azione risarcitoria per sinistro stradale proposta nei
confronti tanto del danneggiante quanto dell’assicuratore,
la decisione sui presupposti comuni della responsabilità
doveva essere unitaria nei confronti di entrambi i con-
venuti (come stabilito dalla sentenza Sez. un. 10311/06
citata dalla stessa corte territoriale) aveva poi disatteso
tale principio nel momento in cui aveva ritenuto di con-

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