Corte di cassazione civile sez. un., 23 luglio 2014, n. 16755

Pagine922-924
922
giur
11/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
no queste ultime, perchè attraverso di essi avviene il rico-
noscimento del personale investito della funzione. Tanto
si desume: sia dalla collocazione sistematica dell’art. 497
ter c.p. nel capo IV del titolo VII, intitolato alla “falsità per-
sonale”; sia dal fatto che la “contraffazione” (sotto forma
di fabbricazione o formazione) è oggetto della specif‌ica
(e aggiuntiva) previsione contenuta nel n. 2 dello stes-
so articolo, al comma 1; sia, inf‌ine, dalla ratio ispiratrice
della norma, introdotta dall’art. 1 ter della L. 21 febbraio
2006, n. 49, che ha modif‌icato, con previsione aggiuntiva,
l’art. 10 bis del decreto legge n. 144 del 2005, conv. in legge
n. 55 del 2005, ossia il decreto contenente norme urgenti
per il contrasto del terrorismo internazionale, ed ha inteso
punire la detenzione (oltre alla fabbricazione e all’uso) di
segni distintivi di corpi di polizia, sul presupposto della
potenziale strumentalità di tale condotta rispetto alla con-
sumazione di delitti terroristici. Orbene, nel caso di specie
il Piva è stato fermato mentre circolava con una vettura
sul cui tettuccio era stato collocato un dispositivo lam-
peggiante a luce blu, normalmente in uso - anche se non
esclusivo - alle forze in servizio di ordine pubblico. Trattasi
di un “oggetto”, quindi, che, allorché usato, esonera dal-
l’osservanza degli obblighi, dei divieti e delle limitazioni
relativi alla circolazione stradale e porta a identif‌icare il
suo detentore con un soggetto in servizio di ordine pub-
blico; un oggetto, quindi, che era idoneo a trarre in ingan-
no i cittadini sulle qualità personali di chi lo deteneva e
sul potere connesso all’uso dello stesso. E l’accertamento
della sua idoneità ingannatrice rappresenta un giudizio di
merito che - per essere sorretto da logica motivazione -
non è censurabile in Cassazione.
2. Nella specie, il dispositivo non era lecitamente dete-
nuto. Il ricorrente insiste sul fatto che, essendo in servizio
alla Guardia di Finanza, era abilitato all’uso e alla deten-
zione del lampeggiante senza limitazioni di sosta, perchè
“in servizio permanente effettivo”. Senonché, la nozione di
“servizio permanente” è diversa da quella di “esercizio delle
funzioni”, implicando essa che il pubblico uff‌iciale può in
ogni momento intervenire per esercitare le sue funzioni,
ma non che egli le stia concretamente esercitando in ogni
momento (Cass., n. 38735 del 9 luglio 2004; Cass., n. 21730
del 17 aprile 2001). Dal che consegue che il Piva, come
correttamente argomentato dai giudici di merito, essendo
in vacanza in Calabria, fuori della sua sede di servizio, e
non essendo impegnato in un servizio di polizia, non era
legittimato né all’uso né alla detenzione di un dispositivo
in uso alle forze di polizia, peraltro privatamente ottenuto
- secondo il suo dire - attraverso canali internet. Corretto
è anche il rilievo che non rileva l’uso del dispositivo, ma la
sua detenzione, per cui il reato non è escluso dal fatto che
il lampeggiante fosse, al momento del controllo, spento (e
ciò a prescindere dal fatto che anche la circolazione col
dispositivo spento, ma collocato sul tettuccio dell’autovet-
tura, potrebbe integrare una forma di “uso”). La motivazio-
ne concernente l’elemento materiale del reato è, quindi,
priva di vizi logici e conforme al diritto.
3. Lo stesso dicasi per l’elemento soggettivo, ineccepi-
bile (e f‌inanche sovrabbondante) essendo il rilievo che
“la qualif‌ica ricoperta da Piva esclude in radice che egli
non fosse perfettamente consapevole delle conseguenze
dell’utilizzo improprio del lampeggiante”. Peraltro, es-
sendo l’elemento soggettivo integrato dal dolo generico, è
suff‌iciente la cosciente volontà della detenzione, mentre
l’errore circa la liceità della detenzione si risolve in errore
di diritto, la cui scusabilità non è nemmeno argomentata
dal ricorrente.
4. Sebbene l’argomento non sia affrontato dal ricorren-
te, va sottolineato che non opera, nella specie, il principio
di specialità posto dall’art. 9 della L. 689 del 1981, astratta-
mente invocabile sul rilievo che l’art. 177 del D.L.vo 285 del
1992, al comma 4, punisce l’uso del lampeggiante fuori dei
casi previsti dal comma 1 dello stesso articolo. La norma si
riferisce, infatti, ai casi di “uso” improprio da parte di un
soggetto legittimato (si riferisce, quindi, all’uso improprio
che ne faccia un appartenente alle forze dell’ordine o uno
degli altri soggetti indicati nell’art. 177 cit.), ma non anche
alla “detenzione” illegittimamente acquisita dal quivis de
populo, appartenente o meno ad uno dei Corpi specif‌icati
dalla norma.
5. Alla stregua di tanto non merita censura la decisione
impugnata, che è priva di errori ed esibisce una motivazio-
ne che si segnala per suff‌icienza argomentativa. Il ricorso
va pertanto rigettato, con conseguente condanna del ri-
corrente al pagamento delle spese processuali. (Omissis)
corte di cassazione civiLe
sez. un., 23 LugLio 2014, n. 16755
pres. miani canevari – est. vivaLdi – p.m. apice (conf.) – ric. min.
interno uff. terr. (avv. gen. stato) c. La rocca (avv.ti cenni e peLLegrino)
Giurisdizione civile y Giurisdizione ordinaria e
amministrativa y Giurisdizione del giudice ordina-
rio y Custodia di veicoli sottoposti a sequestro am-
ministrativo y Sussistenza y Fattispecie in materia
di controversia sull’indennità di custodia dei veico-
li reclamata dal custode che abbia stipulato con la
P.A. un contratto di acquisto dei mezzi f‌inalizzato
ad operazioni di demolizione degli stessi.
. La materia dei pubblici servizi forma oggetto della giu-
risdizione esclusiva del giudice amministrativo quando
la P.A. agisca esercitando il potere autoritativo o la fa-
coltà di adottare strumenti negoziali in sostituzione del
potere autoritativo, non quando le pretese creditorie
ineriscano a diritti patrimoniali di derivazione stretta-
mente convenzionale, essendo insuff‌iciente il generico
coinvolgimento di un pubblico interesse per fondare la
giurisdizione del giudice amministrativo. Ne consegue
che appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario
la controversia sull’indennità di custodia di veicoli in
sequestro amministrativo, reclamata dal custode che
abbia stipulato con la P.A. un contratto di acquisto dei
mezzi f‌inalizzato alla loro demolizione e radiazione, in
quanto tali operazioni sono espressione dell’attività
privata del proprietario, non essendo demandate al

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT