Corte di cassazione civile sez. III, 25 agosto 2014, n. 18195 (ud. 26 giugno 2014)

Pagine919-920
919
giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 11/2014
LEGITTIMITÀ
in sostanza alla guardia giurata una potestà in ordine a
chi potesse uscire dal parcheggio senza pagare, ossia i
clienti delle attività esentate, così esercitando anche una
funzione gestionale”).
In ragione delle considerazioni svolte sul peculiare
servizio espletato nella conduzione del parcheggio diviene
pressoché irrilevante la genetica veste dell’imputato (e
dei suoi colleghi) di guardia particolare giurata. Di tal
che può concludersi che il dipendente, sia esso guardia
giurata o non, di una società concessionaria della gestione
di un parcheggio comunale o di altro ente pubblico, che si
appropri delle somme versate dai conducenti di automezzi
fruitori del parcheggio, in quanto persona incaricata di un
pubblico servizio, commette il reato di peculato.
Sotto quest’ultimo prof‌ilo inconferenti si mostrano i
rilievi in punto di offensività della condotta lesiva del D.,
i cui effetti pregiudizievoli per l’ente comunale sono indi-
scutibili, la speciale tenuità dei singoli fatti appropriativi
compiuti dall’imputato essendo stata già debitamente ap-
prezzata con la concessione (in uno alle attenuanti gene-
riche) della attenuante prevista dall’art. 62 n. 4 c.p.
Al rigetto dell’impugnazione segue ex lege la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
(Omissis)
corte di cassazione civiLe
sez. iii, 25 agosto 2014, n. 18195
(ud. 26 giugno 2014)
pres. berruti – est. armano – p.m. serveLLo (diff.) – ric. autostrade
itaLia s.p.a (avv. coLzi) c. f.g. ed aLtri
Inquinamento y Acustico y Immissioni rumorose
prodotte da traff‌ico veicolare di autostrada y Im-
mobile situato nella fascia di rispetto autostradale
y Superamento della normale tollerabilità y Art. 844
c.c. y Applicazione analogica ai rapporti tra privati
e concessionari della P.A.
. In tema di immissioni rumorose prodotte da traff‌ico
veicolare di un’infrastruttura autostradale e impattanti
su immobile situato nella fascia di rispetto autostrada-
le, l’art. 844 c.c. detta un parametro di riferimento per
la determinazione della soglia di intollerabilità che si
applica analogicamente anche ai rapporti tra privati e
concessionari della P.A. (Mass. Redaz.) (c.c., art. 844)
(1)
(1) Qualche utile riferimento si rinviene in Cass. civ. 9 marzo 1988,
n. 2366, in Ius&Lex dvd n. 6/2014, ed. La Tribuna.
svoLgimento deL processo
La Corte di appello di Firenze, con sentenza depositata
il 12 febbraio 2008, ha confermato la decisione di primo
grado che, in relazione ad un procedimento di cognizione
ordinaria iniziato dopo un procedimento cautelare, ha
dato atto che gli interventi effettuati dalla società Auto-
strade per l’Italia s.p.a., con la costruzione di una idonea
barriera fono-assorbente, avevano ricondotto le immissio-
ni di rumore entro il limite della normale tollerabilità, ed
ha confermato la condanna la risarcimento dei danni nella
misura di L. 10 milioni per ciascuno dei nove danneggiati.
Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione
la Società Autostrade per l’Italia con due motivi illustrati
da memoria.
Gli intimati non hanno presentato difese, ma hanno
conferito procura per la discussione orale della causa.
motivi deLLa decisione
1. Con il primo motivo si denunzia violazione falsa ap-
plicazione dell’art. 844 c.c., nonchè del D.P.C.M. 14 novem-
bre 1997, artt. 3, 4 e 5, ex art. 360 c.p.c., n. 3.
Viene formulato il seguente quesito di diritto: dica la
Suprema Corte se - in presenza di immissioni rumorose
prodotte da traff‌ico veicolare di un’infrastruttura auto-
stradale e impattanti sull’immobile posto nella fascia di
rispetto autostradale - desumere il superamento della
normale tollerabilità attraverso l’applicazione del criterio
cosiddetto comparativo differenziale dei 3 decibel rispetto
al rumore di fondo, costituisca violazione e falsa applica-
zione dell’art. 844 c.c., attese le previsioni nel D.M.C.P. 14
novembre 1997, artt. 3, 4 e 5, e attesa la diversità di una
fattispecie del genere rispetto a quelle ove vengono in
rilievo sorgenti disturbanti f‌isse.
2. Il motivo è infondato.
La Corte di appello ha affermato che la mancanza di
una specif‌ica normativa applicabile ad un determinato
settore, soprattutto quelli in espansione, molto frequente
nel nostro ordinamento, è risolta con il ricorso al procedi-
mento analogico; che proprio perchè gli artt. 2 e 32 Cost.,
individuano il diritto alla salute quale diritto fondamenta-
le dell’individuo e l’art. 844 c.c., disciplina le immissioni
anche rumorose nei rapporti tra privati, esprimendo il
principio di riferimento della normale tollerabilità, non
vi sono ostacoli all’applicabilità del criterio comparativo
differenziale per determinare la soglia dell’intollerabilità
anche nei rapporti tra i privati ed i concessionari della
pubblica amministrazione, che comunque sono tenuti ad
osservare gli standard ambientali; che perciò l’art. 844 c.c.,
quale norma che disciplina in generale le immissioni, det-
ta un parametro di riferimento che può essere utilmente
applicato analogicamente anche ai rapporti con il conces-
sionario della pubblica amministrazione.
3. La corte di merito ha fatto corretta applicazione
delle norme vigenti in materia di immissioni ed a tutela
del diritto fondamentale della salute, costituzionalmente
protetto.
Ha posto in rilievo che la norma dell’art. 844 c.c., che
prevede come principio guida in materia il criterio della
normale tollerabilità delle immissioni, ben si coordina
come il cosiddetto criterio comparativo, che assume come
punto di riferimento il rumore di fondo della zona e che
consiste nel confrontare il livello medio del rumore di
fondo con quello del rumore rilevato nel luogo soggetto
alle immissioni, al f‌ine di controllare se sussista un supe-
ramento non tollerabile del livello medio di rumore, che
viene f‌issato in tre decibel superiore la rumore di fondo.

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT