Corte di cassazione civile sez. VI, ord. 3 settembre 2014, n. 18575

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 11/2014
LEGITTIMITÀ
richiedere per l’integrazione dell’aggravante la “reitera-
zione nel biennio”, non presuppone che il reato sia stato
commesso entro i due anni da una precedente sentenza o
decreto penale di condanna irrevocabili, bensì che nei due
anni antecedenti alla denuncia l’imputato abbia riportato
altra denuncia per il medesimo fatto.
motivi deLLa decisione
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
Ritiene la Corte che debba valere con riferimento
al reato in argomento il criterio già espresso in tema di
applicazione della sanzione accessoria della revoca della
patente di guida nell’ambito del reato di guida in stato di
ebbrezza di cui all’art. 186 C.d.S. Questa Corte, occupan-
dosi in tale contesto della nozione di recidiva nel biennio,
ha avuto modo di affermare che è conforme alla regola di
certezza del diritto e costituisce imprescindibile garanzia
per l’imputato ancorare il presupposto per la conf‌igurabi-
lità della recidiva alla “data del passaggio in giudicato, nel
biennio antecedente al fatto, dei due fatti di reato analoghi,
precedentemente commessi”, piuttosto che a quella della
loro commissione, poiché “solo dalla detta data può aversi
per conclamata l’affermazione di penale responsabilità del
soggetto, che prima può solo, più o meno fondatamente,
presumersi, col rischio di dar luogo a decisioni che ex post
potrebbero rivelarsi ingiuste” (Cass. Sez. IV, Sentenza n.
25988 del 5 marzo 2013 Rv. 257186).
2. Tanto premesso, non si ravvisa alcuna ragione per di-
scostarsi dalla richiamata impostazione interpretativa con
riferimento al reato in questione, nel quale la reiterazione
nel biennio rileva ai differenti f‌ini della conf‌igurabilità
dell’aggravante. Va evidenziato, infatti, che si tratta di un
parametro utilizzato dal legislatore, a differenti f‌ini, in
norme entrambe rientranti nel medesimo corpo normati-
vo, talché non vi è ragione che giustif‌ichi una divergenza
interpretativa. D’altra parte nessuna rilevanza potrebbe
essere attribuita alla mera denuncia, come pretenderebbe
il ricorrente, non essendo alla medesima riconducibile al-
cun effetto in termini di certezza giuridica. Per le ragioni
indicate il ricorso va dichiarato inammissibile per manife-
sta infondatezza. (Omissis)
corte di cassazione civiLe
sez. vi, ord. 3 settembre 2014, n. 18575
pres. petitti – est. d’ascoLa – ric. L.L. (avv. giancone) c. comune di napoLi
Depenalizzazione y Accertamento delle violazioni
amministrative y Contestazione y Verbale y Violazioni
del Codice della strada y Opposizione y Prova y A ca-
rico dell’Autorità amministrativa a cui l’opponente
contesta la rilevazione dell’infrazione del C.d.S. y
Sussistenza y Fattispecie in tema di opposizione al
verbale di accertamento per violazione dell’obbligo
di esporre il ticket per la sosta in apposite aree de-
stinate a parcheggio.
. Nel giudizio di opposizione a verbale di accertamento
di infrazione del codice della strada, grava sull’Auto-
rità amministrativa opposta, a fronte di una specif‌ica
contestazione da parte dell’opponente, che lamenti la
mancata riserva di una adeguata area destinata a par-
cheggio libero, la prova della esistenza della delibera
che escluda la sussistenza di tale obbligo ai sensi del-
l’art. 7, comma 8, c.s. (Mass. Redaz.) (c.c., art. 2697;
nuovo c.s., art. 7; nuovo c.s., art. 158) (1)
(1) Nello stesso senso della pronuncia in commento si veda Cass. civ.
7 marzo 2007, n. 5277, in Ius&Lex dvd n. 6/2014, ed. La Tribuna, che
conferma il più generale principio secondo cui, ai sensi dell’art. 2697
c.c., è onere - dovere dell’Amministrazione, che sebbene formalmen-
te convenuta in giudizio, sostanzialmente assume la veste di parte
attrice, fornire la prova degli elementi di fatto da cui possa ravvisarsi
l’esistenza della violazione contestata. Parimenti, utili riferimenti
sono riportati anche da Cass. civ. 20 gennaio 2010, n. 927, ibidem,
che sottolinea come, per fattispecie analoghe, non sia a carico del
soggetto opponente porre in essere anche l’acquisizione di tutti quei
documenti che, utili per il processo, dovrebbero essere allegati da
parte attrice.
svoLgimento deL processo
Con ricorso depositato presso il Giudice di Pace di
Napoli il 14 settembre 2007, L.L. impugnava due verbali di
contestazione di infrazione (omissis), notif‌icatale in data
4 agosto 2007, con i quali le veniva contestata la violazio-
ne, nello stesso giorno, dell’art. 7 C.d.S., comma 8: dell’ob-
bligo, cioè, di esporre il ticket per la sosta in apposite aree
destinate al parcheggio.
La ricorrente deduceva l’assenza, nelle vicinanze
dell’area con obbligo del pagamento del ticket, di spazi
riservati a parcheggio libero, come richiesto dall’art. 7,
comma 8.
Eccepiva, inoltre, la mancanza di delibere comunali
che qualif‌icassero la via in cui era avvenuta l’asserita vio-
lazione, come “area pedonale”, “zona a traff‌ico limitato”,
area rientrante nella zona A del (omissis), o come “area di
particolare rilevanza urbanistica”: condizioni alternative
che avrebbero dispensato il Comune dal delimitare aree di
parcheggio gratuito.
La ricorrente, inoltre, censurava la legittimità del se-
condo verbale, in quanto emesso nello stesso giorno e per
la stessa causale del primo, in violazione degli artt. 7 e
158 C.d.S..
Il Comune si costituiva in giudizio, limitandosi a depo-
sitare copia degli atti di accertamento.
Il Giudice di Pace di Napoli, con sentenza in data 29
settembre 2008, accoglieva parzialmente l’opposizione,
annullando il solo verbale n. (omissis), poichè elevato nel-
lo stesso giorno e per la stessa causale del primo; rigettava
l’opposizione relativa all’altro verbale.
La L., con atto notif‌icato in data 5 marzo 2009, propone-
va appello avverso la sentenza, adducendo quale motivo di
gravame l’errata valutazione degli oneri probatori incom-
benti sulla ricorrente.

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