Corte di cassazione civile sez. III, 8 luglio 2014, n. 15491

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 11/2014
Contrasti
corte di cassazione civiLe
sez. iii, 8 LugLio 2014, n. 15491
pres. spirito – est. d’amico – p.m. russo (conf.) – ric. La china ed aLtro
(avv.to scichiLone) c. axa ass.ni s.p.a. ed aLtro (avv. incannò)
Risarcimento del danno y Danno non patrimonia-
le y Danno da perdita della vita y Danno biologico
terminale y Trasmissibilità iure hereditatis y Sus-
sistenza y Criteri di liquidazione.
Risarcimento del danno y Parenti della vittima
(morte di congiunti) y Diritto al risarcimento y Am-
missibilità y Danno biologico iure proprio y Condi-
zioni.
. In tema di danno da perdita della vita, nel caso in cui
intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni
colpose e la morte causata dalle stesse, è conf‌igurabile
un danno biologico risarcibile, da liquidarsi in relazione
alla menomazione della integrità f‌isica patita dal dan-
neggiato sino al decesso. Tale danno, qualif‌icabile come
danno “biologico terminale”, dà luogo ad una pretesa ri-
sarcitoria, trasmissibile “iure hereditatis” da commisura-
re soltanto all’inabilità temporanea, adeguando tuttavia
la liquidazione alle circostanze del caso concreto, ossia
al fatto che, se pur temporaneo, tale danno è massimo
nella sua intensità ed entità, tanto che la lesione alla
salute non è suscettibile di recupero ed esita, anzi, nella
morte. (c.c., art. 2043; c.c., art. 2056; c.c., art. 2059) (1)
. Il danno alla salute subito dai prossimi congiunti
della vittima di un sinistro stradale costituisce danno
non patrimoniale, risarcibile “iure proprio” in favore
di tali soggetti, ove sia adeguatamente provato il nes-
so causale tra la menomazione dello stato di salute dei
medesimi ed il fatto illecito. (c.c., art. 2043; c.c., art.
2059; c.c., art. 2697) (2)
(1) In senso conforme si vedano: Cass. civ. 28 aprile 2006, n. 9959,
in questa Rivista 2007, 572 e Cass. civ. 23 febbraio 2004, n. 3549, ivi
2005, 75. In senso difforme si veda Cass. civ. 23 gennaio 2014, n. 1361,
riportata di seguito, con nota di G. GUSSONI, La sentenza della terza
sezione della Cassazione civile n. 1361/2014. Identif‌icazione e liqui-
dazione equitativa dei danni non patrimoniali. Danno per perdita
della vita. Precomprensione e diritto, secondo cui il risarcimento del
danno non patrimoniale da perdita della vita deve essere garantito
dall’ordinamento in via primaria, nella sua duplice conf‌igurazione di
danno “biologico terminale” e di danno “catastrofale”, anche qualora
la morte sia stata istantanea e immediatamente successiva al sinistro,
senza che assumano rilievo né la persistenza in vita della vittima, per
un apprezzabile lasso di tempo, né la consapevolezza che la vittima
possa aver avuto dell’approssimarsi inevitabile della propria f‌ine.
(2) In senso conforme alla pronuncia in commento si veda Cass. civ.
23 febbraio 2004, n. 3549, in questa Rivista 2005, 75.
svoLgimento deL processo
1. Con atto di citazione notif‌icato il 9/11 settembre
1997, Ignazio La China e Giuseppa Cassaro convennero,
innanzi al Tribunale di Caltanissetta, Roberto Tasca e la
società Allsecures Assicurazioni s.p.a., chiedendone la
condanna al risarcimento di tutti i danni subiti, in proprio
e quali eredi del f‌iglio Francesco La China, deceduto in
conseguenza del sinistro verif‌icatosi in data 9 aprile 1996
lungo la S.S. 640, in direzione di Agrigento.
2. Resistette il Tasca, chiedendo farsi applicazione della
presunzione di cui all’art. 2054 c.c. ed eccependo anche il con-
corso di colpa della vittima per non avere indossato le cinture
di sicurezza. Lo stesso Tasca avanzò domanda in garanzia nei
confronti della Allsecures per mala gestio del sinistro.
Resistette anche la società di assicurazioni che chiese
il rigetto delle domande attrici, contestando la dinamica
dell’incidente.
Previa separazione della posizione degli intervenuti
Grazia Sferrazza, Salvatore Calabrò e Rosalba Calabrò
prossimi congiunti ed eredi di Calogero Calabrò, anch’egli
terzo trasportato sull’autovettura del Tasca e deceduto a
seguito dello scontro, il Giudice monocratico del Tribuna-
le, con sentenza 12/19 novembre 2005, dichiarò che il sini-
stro si era verif‌icato per colpa esclusiva di Roberto Tasca,
condannando quest’ultimo, in solido con la società assicu-
rativa, al pagamento, in favore degli attori, della somma di
€ 500.000, 00 a titolo di danno biologico iure hereditatis,
ed € 125.000,00 a titolo di danno morale iure proprio.
3. Il Giudice, basandosi sui risultati dei rilievi eseguiti
dai Carabinieri, nonché sulla c.t.u. espletata nell’ambito
del procedimento penale svoltosi a carico di Roberto Ta-
sca, ritenne provato che quest’ultimo, a causa dell’elevata
velocità e del fondo viscido per la pioggia, aveva invaso la
corsia opposta, mentre nessun addebito poteva ascriversi
al conducente del veicolo antagonista.
4. Per la riforma della sentenza ha proposto appello la
AXA Assicurazioni S.p.A., subentrata per incorporazione
alla Allsecures Assicurazioni.
Hanno resistito gli appellati, tutti con appello incidentale.
5. La Corte d’appello di Caltanissetta, in parziale riforma
dell’impugnata sentenza, ha condannato in solido la suddet-
ta Axa Assicurazioni s.p.a. e Roberto Tasca al pagamento, in
favore di Ignazio La China e Roberto Cassaro, della comples-
siva somma di € 348.928,00 pari ad € 174.464,00 ciascuno,
oltre gli interessi legali, da calcolarsi previa devalutazione
ai valori del 9 aprile 1996, sulle somme rivalutate anno per
anno sino alla data di pubblicazione della medesima sen-
tenza ed oltre gli interessi legali dalla data di pubblicazione
della sentenza in oggetto al soddisfo.

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