Corte di cassazione civile sez. III, 7 maggio 2014, n. 9858

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giur
10/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
Corte di Cassazione CiviLe
sez. iii, 7 maggio 2014, n. 9858
Pres. CarLeo – est. ruBino – P.m. Patrone (diff.) – riC. generaLi ass.
s.P.a. (avv. fedeLi) C. terrestre ed aLtri
Assicurazione obbligatoria y Fondo di garanzia
per le vittime della strada y Azione diretta nei
confronti dell’assicuratore y Liquidazione coatta
amministrativa dell’impresa di assicurazione y
Controversia in tema di assicurazione per la r.c.a.
nei confronti di assicuratore in l.c.a. y Contumacia
dell’impresa designata dal fondo di garanzia per le
vittime della strada y Prescrizione eccepita dalla
costituita società in l.c.a. y Sentenza di condanna
emessa nei confronti della sola impresa designata y
Ammissibilità y Fondamento.
. Il giudizio per responsabilità civile automobilistica,
in cui si costituisca l’impresa assicuratrice del danneg-
giante in liquidazione coatta amministrativa ed eccepi-
sca la prescrizione del diritto risarcitorio del danneg-
giato, mentre resti contumace l’impresa designata
dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, può
concludersi con la sola condanna di quest’ultima, non
giovando ai coobbligati solidali, in forza dell’art. 1310
cod. civ., l’eccezione di prescrizione sollevata da uno
solo di essi. (c.c., art. 1292; c.c., art. 1310; l. 24 dicembre
1969, n. 990, art. 19; l. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 20;
l. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 26; l. 24 dicembre 1969,
n. 990, art. 29) (1)
(1) Nel senso che l’eccezione di prescrizione sollevata da uno soltan-
to dei coobbligati solidali convenuti non giova agli altri, v. Cass. civ.
9 aprile 2001, n. 5262, in Ius&Lex dvd n. 5/2014, ed. La Tribuna. Utili
riferimenti in argomento si rinvengono in Cass. civ. 13 marzo 2012, n.
3968, in questa Rivista 2012, 894.
svoLgimento deL ProCesso
Nel 1993 Luigi e Francesco Terrestre subivano danni
f‌isici e materiali in un incidente stradale con Raffaella
Angrisano, assicurata con la Alpi Ass.ni s.p.a., e citavano
in giudizio nel 1999 la danneggiante, la sua compagnia di
assicurazioni per la r.c.a. nonché le Assicurazioni Generali
s.p.a.(da ora in avanti, Generali) quale impresa designata
dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, essendo
la Alpi Ass.ni s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa.
Le Generali non si costituivano nel giudizio di primo
grado.
Il Tribunale di Nocera Inferiore con sentenza del 2003
accoglieva l’eccezione di prescrizione sollevata dalla Alpi
Ass.ni s.p.a. e condannava le Generali in solido con la An-
grisano a risarcire i danni agli attori.
Sia le Generali che la Angrisano proponevano appello,
la Alpi Ass.ni s.p.a. proponeva appello adesivo e la Corte
d’Appello di Salerno rigettava sia gli appelli principali che
quello adesivo, confermando integralmente la sentenza di
primo grado e negando come già il primo giudice eff‌icacia
estensiva alla eccezione di prescrizione sollevata in primo
grado dal solo commissario liquidatore della società Alpi
in l.c.a. in favore delle Generali.
La corte d’appello osservava che l’unicità del termine
di prescrizione per tutti i soggetti passivi dell’azione di
danno non incide sui caratteri essenziali dell’istituto
della prescrizione, ed in particolare sul suo carattere di-
spositivo e personale; ne consegue che l’eccezione di pre-
scrizione fatta valere da alcuni dei condebitori solidali
non opera in favore degli altri. La corte rilevava inoltre
l’inammissibilità della eccezione di prescrizione sollevata
dalle Generali per la prima volta in appello, in violazione
dell’art. 345 c.p.c.
La Ass.ni Generali s.p.a., quale impresa designata per il
Fondo Garanzia Vittime della Strada, propone ricorso per
cassazione articolato in quattro motivi evocando in giudizio
Terrestre Francesco, Angrisano Raffaella, Terrestre Luigi
nonché la Alpi Ass.ni s.p.a. in liquidazione coatta ammini-
strativa per la cassazione della sentenza n. 335 emessa il
25 maggio 2007 dalla Corte d’Appello di Salerno.
La Alpi Ass.ni s.p.a. ha depositato controricorso adesivo
contenente un motivo di ricorso incidentale.
I Terrestre e la Angrisano, regolarmente intimati, non
hanno svolto attività difensive.
Le parti costituite hanno depositato memorie illustra-
tive ex art. 378 c.p.c.
motivi deLLa deCisione
Preliminarmente i due ricorsi proposti avverso la stessa
sentenza, dotati di due distinti numeri di ruolo generale,
vanno riuniti ex art. 335 c.p.c.
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente principale
lamenta la violazione o falsa applicazione di norme di
diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione alla normativa
sulla assicurazione obbligatoria per la responsabilità civi-
le automobilistica (richiama la legge n. 990 del 1969, la
legge n. 39 del 1977 e il D.L.vo n. 209 del 2005, art. 290)
dalla quale desume il principio secondo il quale non vi
può essere condanna nei confronti dell’impresa designata
se non vi è condanna nei confronti della compagnia in
liquidazione coatta. Diversamente opinando, l’impresa de-
signata si troverebbe esposta all’obbligo di pagare il dan-
neggiato, pur mancando di un titolo per l’insinuazione al
passivo della l.c.a. con conseguente stravolgimento della
normativa, che prevede la surroga dell’impresa designata,
per l’importo pagato, nei diritti sia dell’assicurato che del
danneggiato verso l’impresa in l.c.a. con gli stessi privilegi
ad essi spettanti.
Con il quesito di diritto la ricorrente chiede alla Corte
se, nella fattispecie prevista dall’art. 19 comma primo
lett. C della legge n. 990 del 1969, possa sussistere una
sentenza di condanna dell’impresa designata allorchè la
domanda del danneggiato verso la compagnia assicura-
trice del danneggiante sia stata respinta.
Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente pro-
spetta la violazione o falsa applicazione di norme di diritto
in relazione agli artt. 1292 ss. c.c. e chiede alla Corte se,
nel sistema disciplinato dalla legge n. 39 del 1977 e dalle
altre norme richiamate dal primo quesito, l’impresa desi-
gnata dal F.G.V.S., nei confronti della quale è opponibile la
sentenza di condanna al risarcimento del danno emessa

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