Corte di cassazione civile sez. VI, ord. 19 giugno 2014, n. 14025

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giur
10/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
sta depositata dinanzi al Giudice di pace la prova della
spedizione con raccomandata a/r n. 60621242641-8 del 15
ottobre 2008, ricevuta dalIa moglie del Travagliante.
2.1. - Il motivo - scrutinabile per la porzione di giurisdi-
zione di spettanza del giudice ordinario (ossia per il fermo
disposto per il mancato pagamento delle sanzioni irrogate
per violazioni del codice della strada) - è fondato.
In primo luogo il Tribunale non ha considerato che la
norma di interpretazione autentica dettata dall’art. 3,
comma 41, del decreto-legge n. 203 del 2005 ha chiarito
la portata precettiva dell’art. 86 del D.P.R. n. 602 del 1973,
precisando che, f‌ino all’emanazione del decreto ministe-
riale di attuazione previsto dal comma 4 dello stesso art.
86, il fermo ben può essere eseguito dal concessionario sui
veicoli a motore nel rispetto delle disposizioni, relative alle
modalità di iscrizione e di cancellazione ed agli effetti dello
stesso, contenute nel decreto del Ministero delle f‌inanze 7
settembre 1998, n. 503. È pertanto erronea la tesi secondo
cui vi sarebbe carenza di potere di procedere al fermo da
parte del concessionario delegato alla riscossione in man-
canza del regolamento di cui al comma 4 del citato art. 86.
In secondo luogo lo stesso giudice d’appello ha omes-
so di prendere in esame la pertinente documentazione,
prodotta sin dal primo grado del giudizio, attestante che
l’iscrizione del fermo era stata preceduta - in conformità
della risoluzione n. 2/E del 9 gennaio 2006 dell’Agenzia
delle entrate - dal preavviso, contenente l’ulteriore invito
all’obbligato di effettuare il pagamento entro i successivi
venti giorni, con la contestuale comunicazione che, alla
scadenza di detto termine, si sarebbe proceduto all’iscri-
zione del fermo (cfr. sez. un., 7 maggio 2010, n. 11087; sez.
un., 12 ottobre 2011, n. 20931).
3. - La sentenza impugnata è cassata: con dichiarazione
della giurisdizione del giudice tributario, e rimessione della
causa alla competente commissione tributaria provinciale,
per la parte in cui il provvedimento di fermo si riferisce al
mancato pagamento della TARSU; con rinvio, per il resto, al
Tribunale di Catania, in persona di diverso magistrato.
La competente commissione tributaria provinciale e il
giudice del rinvio provvederanno, per la frazione di giurisdi-
zione loro rispettivamente attribuita, anche alla regolamen-
tazione delle spese del giudizio di cassazione. (Omissis)
Corte di Cassazione CiviLe
sez. vi, ord. 19 giugno 2014, n. 14025
Pres. PiCCiaLLi – est. manna – riC. autostarCars s.r.L. (avv.ti CuCari e
PiCiChé) C. manCini (avv.ti Casarotti e manCuso)
Contratti in genere y Effetti del contratto y Tra-
sferimento di cosa generica y Vendita di autovettura
designata solo per marca, tipo e accessori y Natura
y Vendita di cosa generica y Obblighi del venditore y
Individuazione y Conseguenze.
. La vendita di un’autovettura designata solo per marca,
tipo e accessori, non è una vendita di cosa altrui o cosa
futura, ma una vendita di cosa appartenente a genere
limitato, che fa sorgere a carico del venditore il duplice
obbligo di individuare la “res” e di consegnarla nel luo-
go pattuito. L’individuazione necessaria all’effetto rea-
le deve essere fatta col concorso di entrambe le parti,
sicché la mancata importazione del veicolo dal luogo
di produzione a quello di consegna rende il venditore
inadempiente ad entrambe le dette obbligazioni. (c.c.,
art. 1218; c.c., art. 1378; c.c., art. 1472; c.c., art. 1476;
c.c., art. 1477; c.c., art. 1478) (1)
(1) Nel medesimo senso, v. Cass. civ. 28 aprile 2011, n. 9466, in
Ius&Lex, dvd n. 5/2014, ed. La Tribuna.
svoLgimento deL ProCesso e motivi deLLa deCisione
I. - Il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art.
377 c.p.c., ha depositato in cancelleria la seguente relazio-
ne in base agli artt. 380-bis e 375 c.p.c.:
“1. - Provvedendo su contrapposte domande di recesso
ex art. 1385 c.c. da un contratto di vendita di un’autovettu-
ra Mercedes ML 320 CDI Sport variamente accessoriata, il
Tribunale di Novara accoglieva quella proposta dall’acqui-
rente, Michela Mancini, condannando la venditrice, Auto-
starcars s.r.l., alla restituzione del doppio della caparra
versata.
1.1. - L’impugnazione proposta dalla società venditrice
era respinta dalla Corte d’appello di Torino.
1.2. - Per quanto ancora rileva in questa sede di legitti-
mità, la Corte torinese osservava che la Autostarcars s.r.l.
avrebbe dovuto consegnare in Italia e presso la sua sede
sita in Oleggio l’autovettura del tipo ordinato, auto che,
invece, essa non aveva neppure provveduto ad importare.
Rilevava, inoltre, che dalla documentazione prodotta e
dalle prove testimoniali assunte non era emerso quanto as-
serito dalla società venditrice, ossia che un proprio agente
sarebbe stato disponibile a ritirare il veicolo in Germania
(luogo di produzione), per poi trasportarlo a Oleggio o in
qualsivoglia altro luogo indicato dall’acquirente.
2. - Per la cassazione di tale sentenza la Autostarcars
s.r.l. propone ricorso, aff‌idato a due motivi.
2.1. -Michela Mancini resiste con controricorso.
3. - Il primo mezzo d’annullamento denuncia la falsa
applicazione dell’art. 1476 c.c. e la violazione degli artt.
1478 e 1475 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c. Sostiene
parte ricorrente che la Corte territoriale (e prima ancora
il Tribunale) non ha considerato che la vendita aveva ad
oggetto una cosa altrui (e per di più futura), ai sensi del-
l’art. 1478 c.c.; di rif‌lesso, la Autostarcars non aveva l’ob-
bligo di consegnare l’autovettura, ma solo di procurarne
l’acquisto in favore della Mancini, ai sensi dell’art. 1476, n.
2 c.c. Il come, il quando e il dove della consegna - conclude
parte ricorrente - è fuori luogo ai f‌ini del contendere, per-
chè l’obbligazione di consegna è ontologicamente succes-
siva al trasferimento della proprietà della cosa venduta, e
sorge per effetto dell’acquisto della proprietà della cosa,
non prima che ciò avvenga.
3.1. - Il motivo è manifestamente infondato.
La vendita, da parte di un concessionario, di un’auto-
vettura designata solo per marca, tipo e corredo di acces-

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