Corte di cassazione civile sez. un., 7 luglio 2014, n. 15425

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giur
10/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
9. Avuto dunque riguardo ai principi appena richiamati,
pienamente condivisi dal Collegio, deve rilevarsi che, con-
siderata la ricostruzione della vicenda operata dai giudici
del merito, il dedotto vizio motivazionale risulta del tutto
insussistente, essendosi la Corte territoriale correttamen-
te conformata all’orientamento costantemente espresso
da questa Corte, con argomentazioni scevre da cedimenti
logici o manifeste contraddizioni.
Risulta infatti dal provvedimento impugnato che un
anziano pedone veniva investito nei pressi di un cimitero
dalla vettura condotta dall’imputato, il quale si stava re-
cando presso lo stesso luogo per la consegna di una corona
di f‌iori.
L’impatto faceva f‌inire l’uomo con una gamba sul cofa-
no della vettura, senza tuttavia fargli perdere l’equilibrio,
che riacquistava grazie ad un ombrello che aveva con sè e
con il quale colpiva la vettura per richiamare l’attenzione
del conducente che non si era fermato e che proseguiva
comunque la marcia.
Tali circostanze, riferite dalla persona offesa, trovano
conferma, sempre secondo i giudici del merito, nelle di-
chiarazioni dei testimoni escussi e nella documentazione
medica acquisita agli atti.
10. Lo svolgimento dei fatti così come accertato evi-
denzia inequivocabilmente la piena consapevolezza, in
capo all’investitore, dell’impatto con il pedone il quale,
come correttamente osservato dal primo giudice, f‌inendo
con la gamba sul cofano della vettura, aveva certamente
occupato il campo visivo del conducente ed aveva succes-
sivamente colpito la vettura con un ombrello.
Dunque risulta accertato in fatto che l’imputato non
ha effettuato neppure una breve sosta, proseguendo la
marcia f‌ino a destinazione.
Sulla scorta dei richiamati principi, dunque, tale
condotta integra pacif‌icamente la violazione sanzionata
dall’art. 189 c.d.s., comma 6.
A conclusioni analoghe deve pervenirsi per ciò che
concerne l’ulteriore contestazione, atteso che l’allonta-
namento dal luogo dell’incidente senza neppure fermarsi
evidenzia la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato
di cui all’art. 189 c.d.s., comma 7 nei termini in prece-
denza specif‌icati, considerato il manifesto e consapevole
rif‌iuto di verif‌icare la necessità di assistenza dell’investito,
l’avanzata età del quale, peraltro, consigliava particolare
cautela.
11. Va inf‌ine rilevato che la sentenza impugnata non
merita censura neppure nella parte in cui riconosce l’at-
tendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e dei
due congiunti che l’accompagnavano, escludendo l’aff‌ida-
bilità del teste indotto dalla difesa.
Occorre ricordare, a tale proposito, come questa Corte
abbia già avuto modo di ritenere che in sede di legittimità
non è sindacabile la valutazione del giudice di merito, cui
spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di
prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti
versioni e interpretazioni dei fatti, salvo il controllo sulla
congruità e logicità della motivazione (sez. II n. 20806, 25
maggio 2011; sez. IV n. 8090, 11 settembre 1981).
Nella fattispecie, la Corte territoriale ha compiutamen-
te indicato le ragioni per le quali il teste della difesa doveva
ritenersi scarsamente attendibile, ponendo in evidenza il
collegamento per ragioni di lavoro con l’imputato e la rico-
struzione del fatto in termini tali da apparire “preconfe-
zionata”, a fronte delle dichiarazioni della persona offesa e
degli altri testi valutate come “verosimili, equilibrate e non
mosse dal rancore”, oltre che sostanzialmente confermate
dall’implicito riconoscimento di responsabilità da parte
dell’imputato conseguente all’avvenuto risarcimento del
danno.
Valutato pertanto l’iter argomentativo posto a sostegno
della decisione sul punto entro il ristretto ambito delinea-
to dalla richiamata giurisprudenza di questa Corte, non
si rileva alcun vizio di legittimità risultando la decisione
impugnata, sul punto, del tutto immune da censure.
12. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichia-
rato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità
- non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa
del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) - con-
segue l’onere delle spese del procedimento, nonchè quello
del versamento, in favore della Cassa delle ammende,
della somma, equitativamente f‌issata, di Euro 1.000,00.
Ai sensi dell’art. 585 c.p.p., comma 4, l’inammissibilità
dell’impugnazione si estende ai motivi nuovi. (Omissis)
Corte di Cassazione CiviLe
sez. un., 7 LugLio 2014, n. 15425
Pres. roveLLi – est. giusti – P.m. aPiCe (Conf.) – riC. risCossione siCiLia
s.P.a. (avv. gaLLo) C. travagLiante
Giurisdizione civile y Giurisdizione ordinaria o
amministrativa y Fermo amministrativo di beni
mobili registrati y Pluralità di pretese (tributaria e
non) y Azione promossa innanzi al giudice ordina-
rio y Devoluzione al giudice tributario per la parte
riferita a crediti di natura tributaria y Necessità y
Fattispecie in tema di crediti di natura tributaria
ed altri derivanti da infrazioni al Codice della stra-
da.
. In caso di opposizione al provvedimento di fermo
amministrativo di beni mobili registrati, che si fondi su
una pluralità di pretese, alcune delle quali di natura tri-
butaria (nella specie, per il mancato pagamento della
TARSU) ed altre di natura diversa (nella specie, per
infrazioni al codice della strada), ove l’impugnazione
sia stata proposta congiuntamente, senza distinguere
la natura dei crediti, innanzi al giudice ordinario, que-
sti deve trattenere la causa innanzi a sé in relazione
ai crediti d’imposta non tributari, e rimettere la cau-
sa innanzi al giudice tributario per la parte in cui il
provvedimento si riferisce a crediti di competenza di
quest’ultimo. (d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, art. 86;
d.l.vo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2; d.l.vo 31 dicem-
bre 1992, n. 546, art. 19) (1)

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