Corte di cassazione civile sez. VI, 1 settembre 2014, n. 18470

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 10/2014
Legittimità
Corte di Cassazione CiviLe
sez. vi, 1 settemBre 2014, n. 18470
Pres. Petitti – est. manna – P.m. X – riC. Comune di monteveCChia (avv.
CorBetta) C. K.d. (avv.ti ConsigLio e rigamonti)
Incroci stradali y Regolamentazione semaforica
y Attraversamento nell’imminenza dell’accensione
della luce rossa y Durata inferiore ai quattro secon-
di della luce gialla y Violazione dell’art. 146, comma
3, c.s. y Sussistenza.
. In relazione ai tempi di permanenza dell’illuminazio-
ne semaforica gialla, l’automobilista deve adeguare la
velocità allo stato dei luoghi e una durata di quattro
secondi dell’esposizione della luce gialla non costitui-
sce un dato inderogabile. (Nella fattispecie è stata con-
fermata la violazione dell’art. 146, comma 3, c.s., nono-
stante una durata di tre secondi della luce semaforica
gialla) (Mass. Redaz.) (nuovo c.s., art. 41; nuovo c.s.,
art. 146) (1)
(1) In genere, nel senso che il conducente che impegna un incrocio
disciplinato da semaforo, ancorché segnalante a suo favore luce ver-
de, non è esonerato dall’obbligo di diligenza nella condotta di guida,
anche in relazione a pericoli derivanti da eventuali comportamenti
illeciti o imprudenti di altri utenti della strada che non si attengano
al segnale di arresto o di precedenza, v. Cass. civ. 21 luglio 2006, n.
16768, in questa Rivista 2007, 137. Interessante, in argomento, l’ap-
profondimento di T. PIRANI, P. LITTERA, Il reddelay nel Vistared e
prof‌ili critici nella durata del giallo ai semafori, ivi 2013, 839, che
affronta le problematiche che emergono in occasione della rileva-
zione del passaggio col rosso e quelle relative alla durata del giallo,
con particolare riferimeneto alla citata risoluzione 16 luglio 2007 n.
67906 emanata dal Dipartimento per i Trasporti Terrestri, Direzione
Generale per la Motorizzazione.
svoLgimento deL ProCesso
Con sentenza n. 473 del 16 agosto 2012 il Tribunale di
Lecco, in funzione di giudice d’appello e in riforma della
sentenza di primo grado emessa dal giudice di pace dello
stesso centro, accoglieva l’opposizione proposta da K.D.
contro il verbale di accertamento della polizia municipale
del comune di Montevecchia, in relazione all’infrazione
agli artt. 41, comma 11 e 146, comma 3 codice della strada,
per aver proseguito la marcia del veicolo nonostante il
segnale semaforico proiettasse la luce rossa. A sostegno
della decisione, la circostanza che, sebbene per pochi cen-
tesimi di secondo, la luce gialla del semaforo (come era
risultato dai fotogrammi prodotti) aveva avuto una durata
inferiore a quattro secondi, durata ritenuta generalmente
da adottare su strade urbane in base alla nota del Mini-
stero dei trasporti n. 67906 del 16 luglio 2007.
Per la cassazione di tale sentenza il comune di Monte-
vecchia propone ricorso, aff‌idato a otto motivi, illustrati
poi da memoria.
Resiste con controricorso K.D.
motivi deLLa deCisione
1. - Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e
falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., in relazione all’art.
360, n. 3 c.p.c., perché l’appello sarebbe stato basato solo
sulla mera diversità della sentenza di primo grado rispetto
a quanto deciso in precedenti similari.
2. - Il secondo motivo deduce la violazione e falsa ap-
plicazione degli artt. 41, comma 11, e 146, comma 3 C.d.S.,
in relazione al n. 3 dell’art. 360 c.p.c., in quanto, avendo
la stessa appellante ammesso di aver oltrepassato la linea
d’arresto quando la luce rossa del semaforo era scattata
da 190 millesimi di secondo, è irrilevante la durata della
proiezione della luce gialla del semaforo.
3. - Il terzo mezzo espone la violazione e falsa appli-
cazione dell’art. 113 c.p.c., per aver il Tribunale posto a
base della decisione non una norma giuridica ma una nota
ministeriale, ossia la n. 67906 del 16 luglio 2007, che non
costituisce, come ammesso dallo stesso giudice di secondo
grado, una fonte di diritto.
4. - Il quarto motivo lamenta l’omessa, insuff‌iciente e
contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e
decisivo per il giudizio, in relazione al n. 5 dell’art. 360
c.p.c. Pur applicando la predetta risoluzione ministeriale,
il giudice di secondo grado non ha considerato che in que-
sta si ritiene in ogni caso minima inderogabile una durata
della luce gialla di tre secondi, che è appunto la durata
calcolata per la velocità massima di 50 km/h.
5. - Anche il quinto motivo allega l’omessa, insuff‌iciente
e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso
e decisivo per il giudizio, in relazione al n. 5 dell’art. 360
c.p.c., ma sotto altro aspetto. Si sostiene, infatti, che dai
fotogrammi prodotti si evincerebbe che dal momento
dell’accensione della luce gialla a quello in cui l’auto ha
oltrepassato la linea d’arresto sarebbero decorsi 4 secondi
e 206 millesimi, il che vizia l’adeguatezza del giudizio di
fatto operato dal giudice di merito.
6. - Di contenuto sostanzialmente ripetitivo il sesto
mezzo, anch’esso rubricato ai sensi del n. 5 dell’art. 360
c.p.c. e avente riguardo alla medesima questione di fatto.
7. - Il settimo motivo denuncia la violazione dell’art.
141, comma 3 C.d.S., che impone di regolare la velocità

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