Corte di cassazione civile sez. III, 14 marzo 2014, n. 5944

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 9/2014
LEGITTIMITÀ
corte di caSSazione civile
Sez. iii, 14 Marzo 2014, n. 5944
PreS. Petti – eSt. chiarini – P.M. careStia (conf.) – ric. MoSca ed altro
(avv. agnello) c. fondiaria Sai S.P.a. ed altro
Assicurazione obbligatoria y Mancato pagamento
della seconda rata di premio alla scadenza del ter-
mine y Sospensione dell’assicurazione opponibile
anche ai terzi y Accettazione del pagamento tardivo
da parte dell’assicuratore y Limiti.
. Nei contratti di assicurazione della r.c.a. con rateizza-
zione del premio, una volta scaduto il termine di paga-
mento della seconda rata, l’eff‌icacia del contratto resta
sospesa a partire dal quindicesimo giorno successivo
alla scadenza, e tale sospensione è opponibile anche ai
terzi danneggiati, ai sensi dell’art. 1901 c. c., dovendosi
ritenere il veicolo sprovvisto di assicurazione, senza
che rilevi l’accettazione, da parte dell’assicuratore, di
un pagamento tardivo, che non costituisce rinunzia alla
sospensione della garanzia assicurativa, ma impedisce
solo la risoluzione di diritto del contratto. (c.c., art.
1901; l. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 7; d.l.vo 7 settem-
bre 2005, n. 209, art. 127) (1)
(1) Sostanzialmente conforme alla pronuncia in commento si veda
Cass. civ. 30 novembre 2012, n. 21571, in questa Rivista 2013, 244.
Cfr. inoltre Cass. civ. 19 dicembre 2006, n. 27132, in Ius&Lex dvd n.
5/2014, ed. La Tribuna.
SvolgiMento del ProceSSo
Con sentenza del 29 settembre 2009 la Corte di appel-
lo di Palermo ha confermato la sentenza di primo grado
che, condannata la Sai Assicurazioni s.p.a., in qualità di
impresa designata per le vittime della strada, e Maria
Francesca Mosca, in qualità di proprietaria dell’auto
investitrice del ciclomotore guidato da Salvatore Gan-
dolfo a risarcirgli i danni nella misura del 50% a norma
dell’art. 2054 secondo comma, c.c., e accolta la domanda
di regresso della Sai nei confronti della Mosca, ha invece
respinto la domanda di garanzia di costei nei confronti
della Mapfre Progress s.p.a., assicuratrice dell’auto, sulle
seguenti considerazioni: 1) correttamente il giudice di
primo grado aveva ritenuto la corresponsabilità della
Mosca nella determinazione del sinistro, sì che il relativo
motivo di appello doveva esser respinto; 2) per effetto
del combinato disposto degli artt. 7 della legge n. 990 del
1969 e dell’art. 1901 c.c., in presenza di un certif‌icato
assicurativo e del relativo contrassegno, l’assicuratore
risponde nei confronti del danneggiato entro il periodo
di scadenza o nel termine di tolleranza di cui all’art.
1901 c.c., anche se non sia stato pagato il nuovo premio;
3) nella fattispecie il sinistro era avvenuto il 15 giugno
1998, alle ore 12,50, il periodo assicurativo era scaduto il
24 aprile 1998 ed il premio per il secondo periodo - f‌ino al
24 ottobre 1998 - era stato pagato alle ore 17 dello stesso
giorno del sinistro, allorché dunque era già avvenuto; 4)
pertanto l’assicurazione non era operativa e la domanda
di garanzia dell’assicurato nei confronti dell’assicuratore
era infondata.
Ricorrono per cassazione Maria Francesca Mosca e
Francesco Giannettino.
Gli intimati non hanno svolto attività difensiva, ma
successivamente alla notif‌ica del ricorso la società Pro-
gress è stata posta in l. c. a., secondo la dichiarazione del
difensore dei ricorrenti, depositata il 26 ottobre 2012, che
pertanto ha chiesto un termine, nelle more della f‌issazione
dell’udienza di discussione, per integrare il contradditto-
rio nei confronti del commissario liquidatore.
Motivi della deciSione
1. - Questa Corte ha anche recentemente (sez. un.
21670 del 2013) ribadito che la f‌issazione del termine
ex art. 331 c.p.c., in forza del principio della ragionevole
durata del processo, può ritenersi superf‌lua ove il gravame
appaia “prima facie” infondato, e l’integrazione del con-
traddittorio riveli, perciò, attività del tutto ininf‌luente
sull’esito del procedimento.
1.1 - Con il primo motivo i ricorrenti deducono: “Vio-
lazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto (art.
1901 secondo comma c.c.). Omessa, insuff‌iciente e/o
contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e
decisivo per il giudizio”, e lamentano che, avendo l’agente
assicuratore rilasciato il contrassegno assicurativo per il
periodo 24 aprile 24 ottobre 1998, ancorché dopo il veri-
f‌icarsi del sinistro, perciò solo il danneggiato non aveva
azione nei confronti della società assicuratrice designata
per le vittime della strada, bensì doveva agire direttamen-
te nei confronti della Mapfre Progress s.p.a., che infatti
non ha agito in rivalsa né nei confronti del suo agente as-
sicuratore, né nei confronti dell’assicurata e concludono
con i seguenti quesiti di diritto: “A) Quando l’assicuratore
rilascia un certif‌icato assicurativo con vigenza dalla data
della sua scadenza e non dalle 24 ore del giorno di pa-
gamento è tenuto o non a risarcire il terzo danneggiato?
B) Può in tal caso l’assicuratore provare nei confronti del
terzo danneggiato che il pagamento del premio non è av-
venuto o è avvenuto in ritardo? C) In tali casi il certif‌icato
assicurativo r.c.a. una volta rilasciato dall’assicuratore
acquista o no eff‌icacia costitutiva a tutela del terzo che
non può esser esposto a eccezioni che tendano ad inva-
lidare le risultanze di un certif‌icato apparentemente re-
golare?; D) Il certif‌icato assicurativo r.c.a. impegna o non
l’impresa assicuratrice nei confronti dei terzi danneggiati
in modo inderogabile entro la scadenza del periodo di as-
sicurazione risultante dal certif‌icato indipendentemente
dalla circostanza che sia stato o meno pagato il premio
relativo a quel periodo attestato come pagato?; E) Una
volta rilasciato il certif‌icato assicurativo r.c.a. per l’assi-
curatore è o non è più possibile opporre alcuna eccezione
relativa al previo adempimento alle proprie obbligazioni
da parte dell’assicurato? F) Può in tali casi assimilarsi
l’eff‌icacia probatoria del certif‌icato assicurativo a quella
che caratterizza la cartolarità dei titoli di credito? G)
L’art. 1901 coma 2 c.c. costituisce o non applicazione del-
l’istituto generale dell’eccezione di inadempimento di cui

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