Corte di cassazione civile sez. I, 24 aprile 2014, n. 9276

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giur
9/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
corte di caSSazione civile
Sez. i, 24 aPrile 2014, n. 9276
PreS. vitrone – eSt. Macioce – P.M. del core (conf.) – ric. lancia ed
altro (avv. iannozzi) c. regione aBruzzo (avv. gen. Stato)
Responsabilità civile y Animali y Danni cagiona-
ti ai veicoli in circolazione dalla fauna selvatica y
Risarcibilità da parte della P.A. ex art. 2052 c. c.
y Esclusione y Fattispecie in tema di risarcimento
danni cagionati a vettura da collisione con un cin-
ghiale.
. In tema di responsabilità extracontrattuale, il danno
cagionato dalla fauna selvatica ai veicoli in circolazio-
ne non è risarcibile in base alla presunzione stabilita
dall’art. 2052 c. c., inapplicabile per la natura stessa
degli animali selvatici, ma soltanto alla stregua dei
principi generali sanciti dall’art. 2043 c. c., anche in
tema di onere della prova, e perciò richiede l’indi-
viduazione di un concreto comportamento colposo
ascrivibile all’ente pubblico. (Nella specie, la S.C. ha
confermato la sentenza di merito, che aveva rigettato
la domanda proposta nei confronti di una Regione per
il risarcimento dei danni conseguenti alla collisione
tra una vettura e un cinghiale, ritenendo non fossero
emerse prove di addebitabilità del sinistro a comporta-
menti imputabili alla Regione o all’Anas, non potendo
costituire oggetto di obbligo giuridico per entrambe
la recinzione e la segnalazione generalizzate di tutti i
perimetri boschivi, quest’ultima, peraltro, di spettanza
specif‌ica dell’Anas). (l. 11 febbraio 1992, n. 157, art. 1;
c.c., art. 2043; c.c., art. 2052) (1)
(1) In senso conforme si vedano Cass. civ. 21 novembre 2008, n.
27673, in Ius&Lex dvd n. 5/2014, ed. La Tribuna e Cass. civ. 28 marzo
2006, n. 7080, ibidem.
SvolgiMento del ProceSSo
Lancia Luigi e Lancia Pierluigi, sull’assunto di aver
patito un danno alla vettura di proprietà del primo e
condotta dal secondo quando, il 28 agosto 2003, essa era
venuta inopinatamente a collidere con un cinghiale pro-
veniente dai boschi appartenenti alla Regione Abruzzo,
convennero l’Ente innanzi al Giudice di Pace di Sulmona
per il risarcimento dei danni alla vettura. L’adìto Giudice,
esclusa la invocata legittimazione passiva della Provin-
cia di Sulmona, con sentenza 308 del 2004, condannò la
Regione al risarcimento del danno determinato in € 930
in favore dei Lancia. La pronunzia venne appellata dalla
Regione Abruzzo, reiterante la propria tesi per la quale le
norme regionali avrebbe posto in capo alla Provincia gli
obblighi di tutela e controllo della fauna selvetica e nel
merito deducente la inesistenza di alcun prof‌ilo di propria
colpa nella vicenda in disamina. Il Tribunale, con sentenza
7 marzo 2006, ha accolto l’appello e rigettato la domanda
risarcitoria dei Lancia proposta a carico della Regione
Abruzzo. Ha invero sostenuto il Tribunale che, se non ave-
va fondamento il motivo di gravame teso a negare la pro-
pria legittimazione, essendo le norme regionali indicative
di un obbligo dell’Ente di tutela, gestione, controllo della
fauna selvatica (alla Provincia, di contro, incombendo le
funzioni delegate afferenti la caccia e la protezione della
fauna stessa), era invece fondato il secondo motivo.
Premesso che per il ristoro dei danni provocati da
fauna selvatica non poteva trovare applicazione l’art. 2052
c.c. ma solo il canone generale dell’art. 2043 c.c., sarebbe
certamente spettato a parte attrice indicare e provare con
precisione la condotta omissiva addebitabile alla Regione
e fonte del sinistro; di contro non essendo conf‌igurabile
alcuna presunzione di omessa vigilanza per il transito su
quella strada di un animale selvatico (la cui omessa se-
gnalazione sarebbe in realtà gravata sul gestore ANAS),
e nessun addebito specif‌ico di errore nella gestione della
fauna essendo stato addotto, ne risultava la insussistenza
di prof‌ili di responsabilità a carico della Regione.
Per la cassazione di tale sentenza i Lancia hanno propo-
sto ricorso il 5 aprile 2007 al quale ha resistito la Regione
Abruzzo con controricorso del 22 maggio 2007 contenente
incidentale condizionato, reiterante la propria deduzione
di incombenza sulla sola Provincia di alcun onere preven-
zionale in proposito. Il difensore dei Lancia ha discusso
oralmente.
Motivi della deciSione
I due ricorsi vanno riuniti ex art. 335 c.p.c.
Il ricorso principale - nel suo unico articolato motivo
- prende atto della conformità del decisum al principio
più volte statuito da questa Corte ma dissente dalla sua
interpretazione rigorosa là dove f‌inirebbe per accollare al
danneggiato una prova impossibile ed anche dimentican-
do che sarebbe stato possibile e prudente per la Regione
collocare al di fuori dei centri abitati della zona (ove insi-
stevano ben due parchi naturali) la ripetuta segnalazione
di presenza di animali selvatici.
Il ricorso incidentale condizionato ripropone la tesi
per la quale graverebbe sulla Provincia la gestione delle
misure precauzionali e non solo i compiti afferenti caccia
e tutela della fauna nei parchi di appartenenza.
Il ricorso principale è infondato.
Si ricorda, in premessa, che si tratta di una domanda
in materia risarcitoria affatto devoluta alla cognizione del
G.O. (sez. un. 25764 del 2011).
Venendo al merito, osserva il Collegio che la sentenza
ha rettamente e logicamente applicato il principio di dirit-
to posto da Cass. 7080 del 2006 (e seguito da Cass. 27673
del 2008, 24547 del 2009 ed 80 del 2010) per il quale il
danno cagionato dalla fauna selvatica ai veicoli in circo-
lazione non è risarcibile in base alla presunzione stabilita
dall’art. 2052 c.c., inapplicabile per la natura stessa degli
animali selvatici, ma solo alla stregua dei principi generali
sanciti dall’art. 2043, anche in tema di onere della prova, e
perciò richiede l’individuazione di un concreto comporta-
mento colposo ascrivibile all’ente pubblico: resta pertanto
immune da censure la decisione di rigetto della domanda
proposta nei confronti della Regione per il risarcimento
dei danni conseguenti alla collisione tra una vettura e un
cinghiale, non essendo emerse prove dell’addebitabilità

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