Corte di cassazione civile sez. un, 5 maggio 2014, n. 9568
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giur
9/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
II
SvolgiMento del ProceSSo
Il Procuratore Generale della Repubblica presso la
Corte d’Appello di Ancona ricorre a questa Corte avverso
la sentenza del Gup del Tribunale di Camerino, del 21
gennaio 2013, che, su richiesta delle parti, ex art. 444
c.p.p., ha applicato a Fabrizi Andrea, imputato del reato di
guida in stato di ebbrezza alcolica e di rifiuto di sottoporsi
all’alcoltest (art. 186 comma 2 lett. c), 2 sexies e comma 7
del codice della strada) la pena concordata, sostituita con
il lavoro di pubblica utilità; con sospensione dalla patente
di guida per sei mesi.
Lamenta il ricorrente la mancata confisca dell’auto, di
proprietà dell’imputato, alla cui guida lo stesso si trovava
al momento dei controlli.
Motivi della deciSione
Il ricorso è fondato.
L’art. 186 del c.d.s., come novellato dal d.l. n. 92 del
2008, convertito nella legge n. 125/2008, prevede per
il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica ex art. 186
comma 2 lett. c) ove anche il procedimento sia definito
con pena patteggiata o sia disposta la sospensione condi-
zionale della pena - la confisca del veicolo con il quale è
stata commessa l’infrazione, salvo che esso appartenga a
persona estranea al reato.
Analoga disposizione reca il 7° comma dello stesso
art. 186, il quale dispone che la condanna per il rifiuto di
sottoporsi al predetto accertamento comporta la confisca
del veicolo, con le stesse modalità e procedure previste dal
comma 2 lett. c), salvo che lo stesso appartenga a persona
estranea alla violazione. Circostanza, quest’ultima, che
sembra doversi escludere, sulla base di quanto risulta
dalla lettura del capo d’imputazione.
A tale statuizione non può sottrarsi il giudice penale
pur dopo le modifiche apportate alla predetta norma dalla
legge n. 120 del 2010, per effetto delle quali alla confisca
è stata attribuita la natura di sanzione amministrativa
accessoria. Invero, la diversa qualificazione della confisca
da sanzione penale accessoria - come ritenuto dalla giuri-
sprudenza di questa Corte (sez un. n. 23428/10) e dalla
stessa Corte Costituzionale - a sanzione amministrativa,
non incide sulla competenza del giudice penale ad irrogar-
la nel definire il procedimento penale.
La sentenza impugnata deve essere, dunque, annullata,
limitatamente al punto concernente l’omessa confisca del
veicolo, con rinvio al Tribunale di Camerino. (Omissis)
corte di caSSazione civile
Sez. un, 5 Maggio 2014, n. 9568
PreS. adaMo – eSt. di BlaSi – P.M. ceniccola (diff.) – ric. di feBo (avv.
d’aMore) c. equitalia PragMa S.P.a. ed altri
giurisdizione civile y Giurisdizione ordinaria o
amministrativa y Giurisdizione del giudice ordina-
rio y Fermo amministrativo del veicolo ex art. 86
sia relativa ad opposizione avverso fermo ammini-
strativo di veicolo y Appartenenza al giudice tribu-
tario y Limiti.
. La controversia relativa alla opposizione avverso il
fermo amministrativo del veicolo ed il relativo preav-
viso ex art. 86, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come
interpretato dall’art. 35, comma 25 quinquies, del d.l. 4
luglio 2006, n. 223 convertito dalla legge n. 248 del 2006,
appartiene al giudice tributario, salvo che l’Ammini-
strazione abbia riconosciuto formalmente l’inesistenza
del credito ovvero il diritto allo sgravio delle somme
pretese, dovendosi, in tali evenienze, riconoscere la
giurisdizione del giudice ordinario, riguardando la con-
troversia un mero indebito oggettivo di diritto comune.
(d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, art. 86; d.l. 4 luglio
2006, n. 223, art. 35) (1)
(1) Interpretazione difforme proviene da Cass. civ. 30 marzo 2009, n.
7580, in questa Rivista 2010, 260 che nega la competenza del giudice
tributario a decidere una controversia relativa ad una sanzione am-
ministrativa rilevata da un ufficio finanziario, sostenendo invece, per
tale ipotesi, la necessarietà che la sanzione amministrativa consegua
alla violazione di disposizioni attinenti tributi.
SvolgiMento del ProceSSo
Di Febo Paolo impugnava in sede giurisdizionale, il
preavviso di fermo amministrativo dell’autovettura, per
asserito omesso pagamento di somme, deducendo l’inesi-
stenza di un valido titolo, legittimante la pretesa nei pro-
pri confronti.
Evidenziava di avere, in precedenza, ricevuto una car-
tella esattoriale, erroneamente indirizzatagli quale erede
di tale Fiore Di Girolamo, del quale, in realtà, era stato
solo curatore della relativa eredità giacente, e che tale
erroneo operato aveva tempestivamente segnalato alla
competente Agenzia, che ne aveva preso atto.
Nell’incoato giudizio, si costituiva l’Agenzia Entrate,
mentre non svolgeva difese l’intimata concessionaria.
L’adito Giudice di Pace di Pescara, dichiarava il pro-
prio difetto di giurisdizione, opinando che, poiché il fermo
amministrativo impugnato afferiva a credito tributario per
IRPEF, lo stesso risultava impugnabile davanti al Giudice
Tributario.
Il Di Febo, proponeva appello, deducendo la giurisdi-
zione del Giudice Ordinario e la fondatezza, nel merito,
dell’impugnazione, per essere estraneo alla pretesa impo-
sitiva, ed il Tribunale di Pescara, con la sentenza in epi-
grafe indicata ed in questa sede impugnata, lo rigettava,
confermando la decisione di primo grado.
È stato, quindi, proposto il ricorso di legittimità, di che
trattasi, che il Di Febo ha affidato ad un mezzo.
L’Agenzia Entrate, difende le proprie ragioni, con con-
troricorso.
Motivi della deciSione
Con l’unico mezzo, il ricorrente ha censurato l’impugna-
ta decisione per omessa, insufficiente e/o contraddittoria
motivazione, deducendo che le argomentazioni nella stessa
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