Corte di cassazione civile sez. II, 7 maggio 2014, n. 9889

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giur
9/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
anno successivo si riferisce al compimento dell’annualità
interessata. Pertanto poiché la tassa dovuta si riferisce
all’anno 1999, il termine f‌inale di prescrizione andava a
coincidere con la data del 31 dicembre 2002.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Sul punto si è pronunciata questa Corte con sez. V,
sentenza n. 3048 del 8 febbraio 2008 secondo la quale:
“La prescrizione triennale del credito erariale avente ad
oggetto il pagamento della tassa di circolazione dei veicoli
inizia a decorrere non dalla scadenza del termine previsto
per il pagamento della tassa, ma dall’inizio dell’anno suc-
cessivo, in virtù della previsione di cui all’art. 2 del D.L. 6
gennaio 1986, n. 2 (convertito nella L. 7 marzo 1986, n. 60)
(in applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto che
il suddetto termine triennale spirasse, per un pagamento
scadente il 31 gennaio 1996, non già il 31 gennaio 1999, ma
il 31 dicembre 1999)”
Infatti in tema di tassa di possesso sugli autoveicoli,
l’art. 3 del D.L. 6 gennaio 1986 n. 2 , convertito nella legge
7 marzo 1986 n. 60, che ha sostituito l’art. 5, trentunesimo
comma, del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito con
modif‌icazioni nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, non si è
limitato a disporre, in via generale, l’allungamento del ter-
mine prescrizionale biennale stabilito nel testo originario,
ma ha inteso, altresì, assicurare in ogni caso la riscossione,
entro il nuovo termine di tre anni, della tassa di circolazio-
ne dovuta per il 1983 con applicazione retroattiva. (sez. I,
sentenza n. 3658 del 28 aprile 1997).
Per quanto sopra deve essere accolto il ricorso propo-
sto e cassata la sentenza impugnata. La causa può essere
decisa nel merito ex art. 384 c.p.c. non richiedendo ulte-
riori accertamenti in punto di fatto, con rigetto del ricorso
introduttivo.
Ricorrono giusti motivi per compensare fra le parti le
spese dei gradi del giudizio di merito e di legittimità, stan-
te l’evolversi della vicenda processuale. (Omissis)
corte di caSSazione civile
Sez. ii, 7 Maggio 2014, n. 9889
PreS. goldoni – eSt. Proto – P.M. caPaSSo (conf.) – ric. agneSi ed altro
(avv. Minella) c. autoStrade conceSSioni coStr. autoStrade (avv. ti
Petitti e Ponzanelli)
strade y Autostrade y Distanza di rispetto y “Piatta-
forma” da cui si calcola la fascia di rispetto y Area
di servizio carburante y Inclusione y Fondamento.
. La “piattaforma stradale” da cui si calcola la fascia di
rispetto autostradale, ai sensi dell’art. 9 della legge 21
luglio 1961, n. 729, ed art. 2 del d.m. 1° aprile 1968, ha la
f‌inalità di assicurare uno spazio libero utilizzabile dal
concessionario per eseguire lavori, impiantare cantieri,
depositare materiali e realizzare opere accessorie, sic-
ché essa comprende l’area di servizio per rifornimento
di carburante, in tale area verif‌icandosi la circolazione
di veicoli e pedoni. (l. 21 luglio 1961, n. 729, art. 9; d.m.
21 luglio 1961 art. 729) (1)
(1) Interessante pronuncia in merito alla quale non risultano editi
precedenti. In senso analogo, facendo riferimento alla funzione della
“distanza di rispetto” e all’utilizzo da parte del concessionario dello
spazio da questa delimitato per l’impianto di cantieri o il deposito di
materiali, si veda Cass. civ. 3 febbraio 2005, n. 2164, in Ius&Lex dvd
n. 5/2014, ed. La Tribuna.
SvolgiMento del ProceSSo
Nel 1992 la società Autostrade conveniva in giudizio
Del Signore Luigi per sentirlo condannare alla demoli-
zione della sopraelevazione di un fabbricato effettuata in
violazione delle norme sulle distanze dalle autostrade.
Con sentenza del 1995 il convenuto era condannato
alla demolizione della sopraelevazione, ma la sentenza era
dichiarata nulla dalla Corte di Appello di Milano in quanto
pronunciata senza che al giudizio avesse partecipato Mari-
na Agnesi, madre del convenuto e litisconsorte necessaria
in quanto proprietaria dell’immobile da demolire.
Con citazione in riassunzione del 16 dicembre 1999 la
società Autostrade riassumeva il giudizio provvedendo
all’integrazione del contraddittorio.
Con sentenza del 6 dicembre 2005 il Tribunale di Como,
dopo altra riassunzione da parte di Autostrade per l’Italia
S.p.A. (successore a titolo universale della società Auto-
strade a seguito fusione per incorporazione ), accertava la
violazione delle distanze legali da parte della proprietaria
che aveva sopraelevato e ordinava la demolizione; esclude-
va la responsabilità di Del Signore perchè non proprietario
e perchè non era provato che fosse l’esecutore dei lavori;
compensava le spese tra tutte le parti.
La sentenza era appellata dalla Agnesi e, con appello
incidentale, anche dalla società Autostrade che chiedeva
l’estensione della pronuncia di accertamento e condanna
anche nei confronti di Del Signore il quale si costituiva
e con appello incidentale impugnava la statuizione sulla
compensazione delle spese chiedendo che Autostrade fos-
se condannata alle spese del primo grado.
La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 30 giu-
gno 2007, rigettava gli appelli e compensava integralmente
le spese del grado.
La Corte di Appello, per quanto qui interessa in relazio-
ne ai motivi di ricorso, rilevava:
- che dallo spigolo di maggiore sporgenza della costru-
zione f‌ino al piazzale di servizio dell’autostrada, destinato
al rifornimento di carburante la distanza dall’autostrada
era inferiore ai 60 metri (40 metri che si riducevano pro-
gressivamente a 32 metri);
- che l’area di rifornimento doveva essere considerata
sede viabile dalla quale calcolare le distanze perchè, come
previsto dal D.M. 1 aprile 1968, per ciglio della strada deve
intendersi il limite della sede stradale, comprendente
tutte le sedi viabili sia veicolari che pedonali, incluse le
banchine o altre strutture di delimitazione;
- che, come precisato dalla circolare del 30 dicembre
1970, le autostrade sono costituite non solo dal nastro via-
bile, ma anche dai servizi e dalle altre pertinenze, così come
confermato dalla successiva disciplina delle zone di rispetto
di cui al D.L.vo n. 285/1992 e dal regolamento di attuazione;

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