Corte di cassazione civile sez. V, 9 maggio 2014, n. 10067

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 9/2014
LEGITTIMITÀ
ablativi) a seconda che siano vincolati a circostanze pre-
stabilite o passino attraverso valutazioni discrezionali degli
organi amministrativi (cfr., per le rispettive ipotesi, Cass.
sez. un. 27 aprile 2005 n. 8693, nonché Cass. sez. un. 29 apri-
le 2003 n. 6630 e 20 maggio 2003 n. 7898), si deve affermare
che la domanda rivolta a denunciare l’illegittimità del prov-
vedimento di revoca della patente di guida, reso dal prefetto
a carico di persona sottoposta alla misura di prevenzione
della sorveglianza speciale, si ricollega ad un diritto sog-
gettivo, e di conseguenza, in difetto di deroghe ai comuni
canoni sul riparto della giurisdizione, spetta alla cognizione
del Giudice ordinario (al quale compete, nell’eventualità
del fondamento della denuncia, di tutelare il diritto stesso
disapplicando l’atto lesivo)” 5. - Per le considerazioni svolte,
si propone la decisione del ricorso con ordinanza, nei sensi
di cui sopra, a termini dell’art. 375, n.5 c.p.c.».
2. - All’adunanza camerale del 14 febbraio 2013, il Col-
legio, ritenuto che la fattispecie in esame non sia perfetta-
mente coincidente con quella oggetto della citata sez. un.
n. 2446/06, con ordinanza interlocutoria n. 15236 del 2013,
ha rimesso il ricorso al Primo Presidente per la eventuale
assegnazione alle Sezioni Unite. Il Primo Presidente ha
disposto in tal senso.
3. - Il ricorso merita accoglimento.
È suff‌iciente, al riguardo, richiamare l’orientamento
già espresso da queste Sezioni Unite con la sentenza n.
2446 del 2006, menzionata anche nella sopra trascritta re-
lazione, secondo la quale la domanda rivolta a denunciare
la illegittimità del provvedimento di revoca della patente
di guida, reso dal prefetto a carico di persona sottoposta
alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, si
ricollega ad un diritto soggettivo, e, di conseguenza, in
difetto di deroghe ai comuni canoni sul riparto di giuri-
sdizione, spetta alla cognizione del giudice ordinario.
4. - Ai f‌ini, poi, della individuazione del giudice fun-
zionalmente competente, deve sottolinearsi che il prov-
vedimento prefettizio col quale, ai sensi degli artt. 120 e
219 del codice della strada, viene disposta la revoca della
patente di guida a seguito dell’irrogazione, a carico del ti-
tolare, della misura della sorveglianza speciale di pubblica
sicurezza, non può essere assimilato alle sanzioni ammini-
strative per le quali è previsto, in via generale, il regime di
impugnazione di cui all’art. 22-bis della legge 24 novembre
1981, n. 689, poiché esso non costituisce conseguenza
accessoria della violazione di una disposizione in tema di
circolazione stradale, bensì la constatazione dell’insussi-
stenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti morali pre-
scritti per il conseguimento del titolo di abilitazione alla
guida. Ne consegue che il giudizio di opposizione avverso
tale provvedimento, non rientrando nella competenza per
materia del giudice di pace, è devoluto alla competenza
ordinaria del tribunale, ai sensi dell’art. 9 del codice di
procedura civile (v. Cass., Sez. II, ord. n. 22491 del 2010).
5. - Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto. Il
provvedimento impugnato, deve essere cassato e la causa
rinviata, anche per la regolamentazione delle spese del
presente giudizio, al Tribunale ordinario territorialmente
competente. (Omissis)
corte di caSSazione civile
Sez. v, 9 Maggio 2014, n. 10067
PreS. di BlaSi – eSt. Meloni – P.M. gaMBardella (conf.) – ric. regione
lazio (avv. uricchio) c. Marinucci ed altra
Veicoli y Tassa di circolazione y Riscossione y Ter-
mine di prescrizione triennale y Disciplina ex art.
3 del D.L. n. 2/1986 y Applicabilità y Decorrenza y
Individuazione del “dies a quo”.
. La prescrizione triennale del credito erariale avente
ad oggetto il pagamento della tassa di circolazione dei
veicoli inizia a decorrere non dalla scadenza del termi-
ne sancito per tale pagamento, ma dall’inizio dell’anno
successivo, in virtù della previsione di cui all’art. 3 del
d.l. 6 gennaio 1986, n. 2 (convertito, con modif‌icazioni,
dalla legge 7 marzo 1986, n. 60), che non si è limitato
a disporre in via generale l’allungamento del termine
biennale originariamente previsto dalla previgente di-
sciplina (art. 5, comma 31, del d.l. 30 dicembre 1982, n.
953, convertito, con modif‌icazioni, dalla legge 28 feb-
braio 1983, n. 53), ma ha inteso assicurare in ogni caso
la riscossione, entro il nuovo termine di tre anni, della
tassa di circolazione dovuta per il 1983 con applica-
zione retroattiva. (l. 28 febbraio 1983, n. 53; l. 7 marzo
1986, n. 60; d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, art. 5; d.l. 6
gennaio 1986, n. 2) (1)
(1) In senso conforme sull’argomento si esprimono Cass. civ. 17
aprile 2009, n. 9120, in questa Rivista 2010, 347 e Cass. civ. 8 febbraio
2008, n. 3048, in Ius&Lex dvd n. 5/2014, ed. La Tribuna.
SvolgiMento del ProceSSo
Marinucci Silvio impugnava la cartella esattoriale con
la quale il concessionario per la riscossione della provin-
cia di Viterbo aveva chiesto il pagamento della tassa auto-
mobilistica evasa nell’anno 1999 oltre sanzioni, interessi
e spese, eccependo la prescrizione del credito ed il vizio
di irrituale ed illegittima notif‌ica della cartella esattoriale
per mancanza di elementi essenziali nella relazione di
notif‌ica.
La Commissione Tributaria provinciale di Viterbo acco-
glieva il ricorso e su ricorso in appello proposto dalla Re-
gione Lazio, la Commissione tributaria regionale del Lazio
con sentenza nr. 156/5/07 depositata in data 7 giugno 2007,
confermava la sentenza di primo grado e dichiarava pre-
scritto il credito per decorso del terzo anno successivo a
quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria
regionale del Lazio ha proposto ricorso per cassazione
la Regione Lazio con un motivo, Marinucci Silvio non ha
spiegato difese.
Motivi della deciSione
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente Regione La-
zio lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 5 D.L.
953 del 30 dicembre 1982, in riferimento all’art. 360 comma
1 n. 3 c.p.c., in quanto il giudice di appello ha ritenuto pre-
scritto il credito mentre al contrario il decorso del terzo

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