Corte di cassazione civile sez. un, 14 maggio 2014, n. 10406

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 9/2014
LEGITTIMITÀ
Dunque il rilevamento con apparecchiatura elettronica
è avvenuto prima che il segnale fosse ripetuto.
L’art. 104 c. 2 del Regolamento stabilisce che: «Lungo il
tratto stradale interessato da una prescrizione i segnali di
divieto e di obbligo, nonchè quelli di diritto di precedenza,
devono essere ripetuti dopo ogni intersezione. Tale obbligo
non sussiste per segnali a validità zonale.»
L’art. 119 del regolamento disciplina “i segnali che in-
dicano la f‌ine di un divieto” e al punto b) “il segnale f‌ine
limitazione di velocità”.
Prevede che detto segnale «Deve essere usato ogni-
qualvolta si vogliano ripristinare i limiti generalizzati di
velocità vigenti per quel tipo di strada. Qualora si voglia
imporre un diverso limite di velocità inferiore ai limiti
suddetti, in luogo del segnale f‌ine limitazione di velocità
deve essere usato il segnale limite massimo di velocità
indicante il nuovo limite». Nel caso di specie, poiché è
pacif‌ico che era stata superata un’intersezione e che non
era stato ripetuto il segnale, i giudici di merito avrebbero
dovuto verif‌icare se la strada percorsa fosse soggetta, per
tipologia, al limite di 90 km orari, come dedotto in ricorso,
o ad altro limite adeguatamente segnalato, come dedotto
dalle difese del Comune.
Va infatti ritenuto che la mancanza della ripetizione
del segnale poteva indurre il conducente a credere che la
riduzione del limite di velocità disposta prima dell’inter-
sezione fosse venuta meno, giacchè il coordinamento tra
l’art. 119 e l’art. 104 del Regolamento è da formulare nel
senso che il limite di velocità imposto da un segnale cessi,
per effetto del segnale di f‌ine del limite (tesi sostenuta dal
Comune nelle sue difese), solo se ci si trova in presenza di
un tratto di strada continuo.
Per contro, stando a quanto previsto dal Regolamento,
la presenza di intersezione fa ritenere che la limitazione,
imposta in relazione alla presenza dell’intersezione stes-
sa, venga meno dopo il superamento dell’incrocio, giacchè
dopo di esso dovrebbe esservi un nuovo cartello limitatore,
secondo la previsione dell’art. 104; in mancanza di tale
nuovo cartello, rivive la prescrizione generale relativa al
tipo di strada.
Ciò non vale, secondo l’art. 104, per i segnali a validità
zonale, che non necessitano di ripetizione.
4) I giudici di merito non hanno però accertato la even-
tuale sussistenza di questa peculiare situazione, né, come
detto, hanno preso in considerazione la argomentazione
fattuale, esposta in controricorso, circa l’inclusione del
tratto stradale in zona centro abitato e la connessa segna-
lazione, verif‌icando la corrispondenza al vero di quanto in
proposito dedotto in controricorso.
Trattasi di accertamenti di merito che sono sottratti ai
poteri del giudice di legittimità e che dovranno essere espe-
riti in sede di rinvio, previa verif‌ica della tempestiva intro-
duzione in giudizio, in fase di merito, delle risultanze e delle
deduzioni ora invocate dal Comune (v. Cass. 8892/09).
Alla luce dell’accoglimento della tesi interpretativa so-
stenuta dal ricorrente, viene chiarita la questione relativa
all’onere probatorio, su cui il giudice di appello ha incen-
trato la motivazione.
Il tribunale ha verif‌icato l’esistenza di un verbale di
infrazione, che è in astratto suff‌iciente, in difetto di ido-
nea prova contraria, a dar prova della sussistenza degli
estremi di fatto per irrogare la sanzione (Cass. 25844/08;
17355/09).
Il tribunale ha però fondato la pronuncia di rigetto del-
l’appello in relazione alla persistenza del limite di velocità
di 50 km orari, limite che, secondo la ricostruzione dei fatti
offerta concordemente dalle parti (assenza del segnale di
limite velocità dopo l’intersezione), era da riconsiderare
in ottica più complessa, dovendosi interpretare il disposto
di cui all’art. 104 nel senso della insussistenza, di regola,
del limite stesso qualora il segnale non venga ripetuto
dopo l’intersezione, contrariamente a quanto affermato
dal Comune e ritenuto dal giudice di primo grado.
4.1) Erano pertanto irrilevanti le argomentazioni svol-
te in sentenza di appello in ordine al funzionamento degli
apparecchi rilevatori.
Erano invece erronee le considerazioni relative alla
prova dell’insussistenza del limite di velocità di 50 km ora-
ri: in base alla ricostruzione dei fatti su cui le parti concor-
dano (si veda ancora il § 3 supra e la argomentazione del
Comune sub § 1.1) risultavano infatti provati i fatti su cui
si fonda la tesi di parte ricorrente, disattesa dalla sentenza
di primo grado, che il giudice di appello ha confermato.
Il secondo motivo di ricorso, chiarito con la memoria
depositata in vista dell’udienza, è da ritenere fondato in
questi limiti.
5) Discende da quanto esposto l’accoglimento del ri-
corso e la cassazione della sentenza impugnata.
La cognizione va rimessa al tribunale di Locri in diver-
sa composizione, aff‌inchè riesamini l’appello attenendosi
al seguente principio di diritto:
“Poiché, ai sensi dell’art. 104 Reg. codice della strada,
i segnali di divieto devono essere ripetuti dopo ogni inter-
sezione, la limitazione di velocità imposta da un segnale
precedente l’intersezione stessa viene meno dopo il supe-
ramento dell’incrocio, qualora non venga ribadita da nuo-
vo apposito segnale; in mancanza di tale nuovo segnale,
rivive la prescrizione generale dei limiti di velocità relativi
al tipo di strada, salvo quanto disposto da segnali a validità
zonale o da altre condizioni specif‌iche”. (Omissis)
corte di caSSazione civile
Sez. un, 14 Maggio 2014, n. 10406
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