Corte di cassazione civile sez. VI, ord. 20 maggio 2014, n. 11018

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giur
9/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
Erroneamente, invece, la Corte di Appello fa ricadere
sulla trasportata danneggiata la mancanza di prova di
come si sia verif‌icato l’incidente, ritenendo superate le
due presunzioni dette, pur in assenza di prove liberatorie
da parte dei convenuti, gravati dalle presunzioni.
2. - Con il secondo motivo la ricorrente lamenta vizio
di motivazione quanto alla relazione tra l’art. 2051 e l’art.
2054 c.c.
2.1. - Il mezzo è assorbito.
3. - Accolto il primo motivo e dichiarato assorbito il se-
condo, la sentenza deve essere cassata, con rinvio, anche
per le spese, alla Corte di Appello di Napoli in diversa com-
posizione. (Omissis)
corte di caSSazione civile
Sez. vi, ord. 20 Maggio 2014, n. 11018
PreS. Piccialli – eSt. d’aScola – ric. genoveSe (avv.ti caracciolo e
valenSiSe) c. coMune di Portigliola ed altri
Segnaletica stradale y Segnale di limitazione
della velocità y Ripetizione dopo l’intersezione y Ne-
cessità y Fondamento y Omissione y Conseguenze.
. In tema di segnaletica stradale, poiché, ai sensi
dell’art. 104 reg. esec. cod. strada, i segnali di divieto
devono essere ripetuti dopo ogni intersezione, la limi-
tazione di velocità imposta da un segnale precedente
l’intersezione viene meno dopo il superamento dell’in-
crocio, qualora non sia ribadita da un nuovo apposito
segnale, in mancanza del quale rivive la prescrizione
generale dei limiti di velocità relativi al tipo di strada,
salvo quanto disposto da segnali a validità zonale o da
altre condizioni specif‌iche. (nuovo c.s., art. 142; d.p.r.
16 dicembre 1992, n. 495, art. 104; d.p.r. 16 dicembre
1992, n. 495, art. 119) (1)
(1) Analoga fattispecie si rinviene in Cass. civ. ord. 15 novembre
2013, n. 25769, in Ius&Lex dvd n. 5/2014, ed. La Tribuna.
SvolgiMento del ProceSSo e Motivi della deciSione
1) Il 23 agosto 2006 Francesco Genovese percorreva la
strada statale 106, in comune di Portigliola, conducendo
vettura Opel di cui a mezzo autovelox veniva rilevata al
km 94, 600 la velocità di 60 kmh.
Sanzionato dal comune oggi resistente, il conducente
proponeva opposizione in sede giurisdizionale lamentan-
do, per quanto ancora qui interessa, la insussistenza del
limite di velocità di 50 km, giacchè il segnale che poneva
questo limite era apposto 200 metri prima dello svincolo in
direzione Portigliola, mentre l’apparecchio rilevatore era
posizionato 150 metri dopo lo svincolo.
Sosteneva che, dopo l’intersezione, il segnale di limite
di velocità avrebbe dovuto essere ripetuto, valendo al-
trimenti il limite ordinario previsto per il tipo di strada,
f‌issato in 90 km/h.
1.1) Il giudice di pace di Locri rigettava l’opposizione,
accogliendo il rilievo dell’amministrazione, secondo la
quale ai sensi dell’art. 119 del Reg. c.d.s. era da ritene-
re vigente il limite dei 50 km orari imposto dal segnale
anteriore allo svincolo, giacchè per ripristinare i limiti
generalizzati di velocità valevoli per “quel tipo di strada”
deve essere usato il segnale “f‌ine limitazione velocità” (as-
sente nel caso di specie), salva l’imposizione di un diverso
limite (cfr., in questi termini il controricorso del Comune,
che a pag. 2 - punto 3 - riassume le difese svolte davanti
al giudice di pace, confermando quanto sul punto esposto
dal ricorrente).
1. 2) Il tribunale di Locri con sentenza 2 febbraio 2012
ha rigettato l’appello.
Ha osservato che il ricorrente non aveva fornito prova
dell’insussistenza del limite di velocità nel tratto di strada
e che il comune aveva assolto, mediante la verbalizzazione
degli agenti accertatori, il superamento dei limiti di velo-
cità.
Genovese ha proposto ricorso per cassazione con tre
motivi.
Il Comune ha resistito con controricorso.
Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con
il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio,
proponendo l’accoglimento del ricorso.
Parte ricorrente ha depositato memoria.
2) Primo e terzo motivo, esaminabili congiuntamente,
denunciano in rubrica violazione, in relazione all’art. 360
n. 3, dell’art. 115 c.p.c e dell’art. 119 del Regolamento
c.d.s.
Si sostiene con il primo motivo, il quale si risolve in una
denuncia di vizio motivazionale, che dagli atti risultava,
mediante documentazione fotograf‌ica non contestata, l’as-
senza di segnale limitativo di velocità dopo l’intersezione
marcata dallo svincolo verso Portigliola.
Con il terzo motivo, il ricorrente, sul presupposto di
fatto di cui sopra, afferma che il caso non è regolato all’art.
119 Reg., ma dall’art. 104 Reg.
In sostanza il ricorso ritiene che ai sensi di quest’ultima
norma del regolamento, che prescrive la ripetizione dei se-
gnali dopo ogni intersezione, il segnale di limite di velocità
di 50 km orari avrebbe dovuto essere ripetuto dopo l’incro-
cio per lo svincolo. In mancanza, superata l’intersezione,
restava ineff‌icace il limite apposto 200 mt prima dell’in-
tersezione e riprendeva vigore il normale limite di velocità
- di 90 km orari - previsto per quel tipo di strada, con la
conseguenza che l’automobilista non era incorso in alcuna
violazione, poiché procedeva a 60 km orari.
2.1)Nel controricorso il comune deduce che il Tribu-
nale ha omesso di porre a fondamento della decisione
la determinante prova da esso offerta, costituita da una
delibera municipale con la quale era stato dimostrato
che il tratto di strada de qua era parte del centro abitato
(denominata Torre) e quindi era sottomesso al limite di 50
km orari prescritto in via generale dall’art. 142 c. 1 c.d.s.
3) I motivi di ricorso appaiono fondati.
Il controricorso (pag. 2) dà atto e conferma che è in-
controverso che, dopo l’intersezione, erano posti il rileva-
tore automatico di velocità e, successivamente, il segnale
di divieto (art. 115 e 116 lett. e del Regolamento n. 495/92)
che prescriveva il limite massimo di velocità.

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