Corte di cassazione civile sez. III, 21 maggio 2014, n. 11270

Pagine715-716
715
giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 9/2014
LEGITTIMITÀ
ricorso. Discende da quanto esposto l’accoglimento del
ricorso e la cassazione della sentenza impugnata.
La cognizione va rimessa al Tribunale di Potenza, in
diversa composizione, per lo svolgimento del giudizio di
appello e l’eventuale esame dei residui motivi di opposi-
zione, la cui esistenza è menzionata a pag. 2 e soprattutto
a pag. 6 della sentenza impugnata, ove si legge che l’acco-
glimento del motivo imperniato sul termine per emettere
l’ordinanza «esime questo Giudice dalla disamina di quelli
ulteriori».
Il giudice di rinvio provvederà alla liquidazione delle
spese di questo giudizio. (Omissis)
corte di caSSazione civile
Sez. iii, 21 Maggio 2014, n. 11270
PreS. Segreto – eSt. d’aleSSandro – P.M. BaSile (conf.) – ric. del Prete
(avv. fortunato) c. Milano aSSic.ni S.P.a. ed altri
Responsabilità da sinistri stradali y Presunzio-
ne di colpa nel caso di scontro tra veicoli y Persone
trasportate y Prova liberatoria.
. In materia di responsabilità derivante dalla circola-
zione dei veicoli, l’art. 2054 cod. civ. esprime, in cia-
scuno dei commi che lo compongono, principi di carat-
tere generale applicabili a tutti i soggetti che da tale
circolazione comunque ricevano danni e, quindi, anche
ai trasportati, qualunque sia il titolo del trasporto, di
cortesia ovvero contrattuale, oneroso o gratuito, poten-
do il trasportato, indipendentemente dal titolo del tra-
sporto, invocare i primi due commi dell’art. 2054 cod.
civ. per far valere la responsabilità extracontrattuale
del conducente ed il comma terzo per far valere quella
solidale del proprietario, il quale può liberarsi solo
provando che la circolazione del veicolo è avvenuta
contro la sua volontà, ovvero che il conducente aveva
fatto tutto il possibile per evitare il danno o, ancora, in
caso di guasto tecnico, dando prova del caso fortuito o
dell’inesistenza del vizio di manutenzione o costruzio-
ne. (c.c., art. 2054) (1)
(1) Sostanzialmente in termini si esprime Cass. civ. 22 agosto 2007,
n. 17848, in questa Rivista 2008, 146. Nello stesso senso si veda Cass.
civ. 9 marzo 2004, n. 4754, ivi 2008, 874.
SvolgiMento del ProceSSo
Emilia Irene Del Prete propone ricorso per cassazione,
aff‌idato a due motivi, avverso la sentenza della Corte di
Appello di Napoli che ha rigettato il suo gravame con-
tro la sentenza di primo grado del Tribunale di S. Maria
Capua Vetere, che aveva rigettato la domanda risarcitoria
da lei proposta contro Mele Giovanni, Mele Giuseppe e la
Lloyd Internazionale S.p.A., in relazione ad un sinistro,
accaduto il 25 giugno 1986, nel quale lei era trasportata su
un’autovettura di proprietà di Mele Giovanni, condotta da
Mele Giuseppe ed assicurata con la Lloyd Internazionale,
ritenendo raggiunta la prova del fortuito.
Gli intimati non si sono costituiti.
Motivi della deciSione
1. - Con il primo motivo, sotto il prof‌ilo della violazione
di legge, la ricorrente contesta alla Corte di Appello di aver
considerato il guasto meccanico come prova dell’esimente
del caso fortuito.
1.1. - Il primo motivo è fondato. Premesso che la sen-
tenza impugnata si fonda proprio sul riconoscimento del
guasto come prova del fortuito, va considerato che il tra-
sportato, anche se a titolo di cortesia, è assistito dalla pre-
sunzione di colpa a carico dell’autista e del proprietario,
per i commi 1 e 2 dell’art. 2054 c.c.
Se poi il sinistro non è dovuto a condotta di guida ma
a guasto tecnico, egli è assistito da presunzione di respon-
sabilità e, quindi, da responsabilità oggettiva, ex art. 2054,
ult. comma, c.c.
Questa Corte ha affermato (sentenza n. 17848 del
2007) che, in materia di responsabilità derivante dalla
circolazione dei veicoli, l’art. 2054 c.c. esprime, in cia-
scuno dei commi che lo compongono, principi di carattere
generale applicabili a tutti i soggetti che da tale circola-
zione comunque ricevano danni e, quindi, anche ai tra-
sportati, quale che sia il titolo del trasporto, di cortesia
ovvero contrattuale, oneroso o gratuito. Da ciò consegue
che il trasportato, indipendentemente dal titolo del tra-
sporto, può invocare i primi due commi della disposizione
citata per far valere la responsabilità extracontrattuale
del conducente ed il comma terzo per far valere quella
solidale del proprietario che può liberarsi solo provando
che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua
volontà ovvero che il conducente aveva fatto tutto il pos-
sibile per evitare il danno. Ai f‌ini dell’affermazione della
responsabilità solidale del proprietario, ai sensi del citato
comma terzo dell’art. 2054, è irrilevante che quella del
conducente sia riconosciuta in via presuntiva, ai sensi
dei primi due commi dell’art. 2054, ovvero sulla base di
un accertamento in concreto della colpa, ai sensi dell’art.
2043 c.c., giacché l’estensione della responsabilità al pro-
prietario mira a soddisfare l’esigenza di carattere generale
di garantire il risarcimento del danno al danneggiato.
Ed ancora (sentenza n. 4754 del 2004) che in virtù del
disposto dell’art. 2054, ultimo comma, c.c., il proprietario o
il conducente dell’auto è responsabile dei danni derivanti
da vizi di manutenzione o di costruzione dell’autoveicolo,
indipendentemente da un suo comportamento colpevole;
tuttavia, pur avendo questa responsabilità natura og-
gettiva, il nesso causale tra il guasto e la responsabilità
del danno può essere interrotto se interviene un fattore
esterno che, con propria autonoma ed esclusiva eff‌icienza
causale, determina il verif‌icarsi del danno, nel qual caso
unico responsabile di esso sarà il soggetto cui va ascritta la
responsabilità in ordine al fattore sopraggiunto.
Ne consegue che competeva ai convenuti superare la
presunzione di colpa del conducente, dimostrando che
l’incidente non era dipeso da tale presunta condotta
colposa del conducente. Se, invece era ipotizzabile un
guasto tecnico, competeva al proprietario custode ed al
conducente provare il fortuito e la non esistenza del vizio
di manutenzione o costruzione.

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT