Corte di cassazione civile sez. II, 23 maggio 2014, n. 11537

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giur
9/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
corte di caSSazione civile
Sez. ii, 23 Maggio 2014, n. 11537
PreS. Bucciante – eSt. Parziale – P.M. Patrone (diff.) – ric. di quinzio ed
altro (avv. d’aloiSio) c. Prefettura PeScara
Carico y Tolleranza y Trasporto eccezionale y Margi-
ne di tolleranza del due per cento ex art. 10, comma
24, c. s. y Applicazione y Condizioni.
. In tema di circolazione stradale, il margine di tolle-
ranza del due per cento, ai sensi dell’art. 10, comma
24, cod. strada, si applica solo nel trasporto eccezionale
perché eseguito con veicolo di lunghezza totale supe-
riore ai dodici metri, non anche nell’ipotesi di lunghez-
za totale inferiore, in quanto il trasporto eccezionale si
svolge con modalità di sicurezza diverse dall’ordinario,
che giustif‌icano una differente regolamentazione del-
l’eccedenza di carico. (nuovo c.s., art. 10; nuovo c.s.,
art. 61) (1)
(1) Non risultano precedenti che affrontino la medesima fattispecie.
Per utili riferimenti sul tema si veda Cass. civ. 15 giugno 2007, n.
14032, in questa Rivista 2007, 1150.
SvolgiMento del ProceSSo
1. Gli odierni ricorrenti, proprietario e conducente del-
l’autocarro Fiat 190 PE 158359, proponevano opposizione
avverso verbali di contravvenzione elevati dalla Polizia
stradale di Pescara il 27 settembre 2005. La contestazione
riguardava la mancata autorizzazione al trasporto eccezio-
nale in conseguenza del trasporto di un carico che eccede-
va di metri 2,80 la sagoma del veicolo e di oltre cm 25 i tre
decimi della lunghezza del veicolo (violazione del terzo
comma, lettera a, dell’articolo 10 codice della strada).
Eccepivano i ricorrenti che la lunghezza del veicolo, risul-
tante dalla carta di circolazione, era pari a metri 8,67, la
lunghezza del carico (barre di ferro) era stata accertata in
metri 11,30 e di conseguenza la sporgenza era pari a metri
2,63 (e non già come contestato 2,80) con la conseguenza
che la non consentita eccedenza, oltre i tre decimi della
lunghezza del camion, era pari a centimetri 3 e non già
25 come contestato. I ricorrenti invocavano l’applicazione
al caso di specie del comma 24 dell’articolo 10 del codice
della strada (“non si procede all’applicazione delle sanzio-
ni se le dimensioni del carico non risultano superiori di
oltre il 2%”), posto che la sporgenza di oltre i tre decimi
era pari a solo 3 cm, mentre il 2% dell’eccedenza (metri
2,60) sarebbe stato pari a 5 cm.
2. Il giudice di pace di Pianella, effettuata istruttoria
testimoniale, rigettava l’opposizione.
3. Il Tribunale di Pescara, sezione distaccata di Pen-
ne, adito dagli odierni ricorrenti, rigettava l’appello. Al
riguardo, osservava che non risultavano contestate, in
punto di fatto, le seguenti circostanze: il carico traspor-
tato misurava 11,30 metri; la sporgenza effettiva di que-
st’ultimo era pari a metri 2,63 e non, come contestato, a
metri 2,80;
la sporgenza del carico oltre il consentito (metri 2,60)
era di soli 3 cm e non di 25 come contestato.
La Prefettura di Pescara si costituiva, eccependo tra
l’altro l’inesistenza della notif‌ica effettuata nei suoi con-
fronti e nella sua sede, anziché nei confronti del Ministero
dell’Interno e presso l’Avvocatura dello Stato.
Il giudice unico del tribunale riteneva sanabile l’even-
tuale vizio di notif‌ica nei confronti della Prefettura, anzi-
ché del “Ministero dell’Interno, risultando tale vizio sana-
to per effetto della avvenuta costituzione della Avvocatura
dello Stato (Cass. 2003 n. 11174).
Nel merito rigettava l’impugnazione perchè riteneva
non applicabile il margine di tolleranza del 2% previsto
dal comma 24 dell’articolo 10 del codice della strada ed
invocato dagli appellanti. Attraverso un’analisi dettagliata
della norma di cui all’articolo 10 del codice la strada, il
giudice unico giungeva a tale conclusione rilevando che
i margini di tolleranza di cui al comma 24 dell’articolo 10
restano applicabili soltanto alle «fattispecie di illecito di
trasporto eccezionale, o meglio “in condizioni di eccezio-
nalità”, e di circolazione con veicoli eccezionali, in cui è
elemento costitutivo il superamento dei limiti di massa
di cui all’articolo 62 ovvero dei limiti di sagoma di cui
all’articolo 61, questi ultimi, come si è visto, riferiti alla
lunghezza del veicolo di cui trattasi, compreso il carico,
pari a metri 12».
Con le seguenti conseguenze, secondo il giudice del-
l’appello «(Dunque, per rimanere alle prime due fatti-
specie di trasporto in condizioni di eccezionalità previsto
dal comma 2, in quella di cui alla lettera a), che è quella in
contestazione, assume rilevanza unicamente il fatto che,
pur nel rispetto della sagoma limite in lunghezza di m. 12,
le barre di ferro trasportate lunghe m. 11,30 sporgessero
posteriormente dal veicolo, anche se di poco, più dei 3/10
della sua lunghezza di m. 8,67; il margine di tolleranza
non viene dunque in considerazione. Ove le dimensioni
del carico avessero invece determinato una sporgenza po-
steriore dal veicolo nei limiti dei 3/10 della sua lunghezza,
ma avessero tuttavia comportato il superamento della
sagoma limite in lunghezza di m. 12, integrata la fatti-
specie di cui alla lettera b), avrebbe trovato applicazione
il margine di tolleranza in questione, dovendosi accertare
se tuttavia le dimensioni del carico non superassero del
2 per cento detta sagoma limite; rimanendo nell’esempio,
rapportandolo al caso di specie, le barre di ferro avrebbero
potuto avere lunghezza f‌ino a m. 12,24 se il camion avesse
avuto lunghezza di m. 9,50, giacché in tal caso la sporgen-
za posteriore di m. 2,74 sarebbe stata inferiore al limite
consentito dei 3/ 10 della lunghezza del veicolo, pari a m,
2,85, mentre il superamento di cm. 24 della sagoma limite
sarebbe rimasto nel margine di tolleranza (2 % di m. 12 =
cm. 24)».
4. -I ricorrenti impugnano tale decisione, formulando
due motivi.
5. All’esito della pubblica udienza del 12 marzo 2013 è
stata disposta la rinnovazione della notif‌ica, presso l’Avvo-
catura generale dello Stato, alla Prefettura intimata. Ef-
fettuato regolarmente tale adempimento, la causa è stata
trattata all’udienza pubblica del 21 gennaio 2014.

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