Corte di cassazione civile sez. III, 26 maggio 2014, n. 11698

Pagine706-711
706
giur
9/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
a tale ultima dichiarazione, benché vaga e priva di alcuna
dimostrazione, rispetto a quella risultante dalla sentenza
penale di condanna (suffragata dalla testimonianza della
domestica del Grassi) e poi ha affermato che l’AMA aveva
l’onere di effettuare gli esami clinici, senza considerare
che all’epoca non vi era alcuna specif‌ica normativa al ri-
guardo, il lavoratore inoltre era sospeso dal servizio e l’art.
32 Cost., come regola, vieta di effettuare esami clinici su
altri senza il loro consenso.
Ne consegue che, appare del tutto ultroneo il riferimento
contenuto nella sentenza impugnata alla possibilità dell’AMA
di avvalersi degli artt. 16 e 17 del D.L.vo n. 626 del 1994 per
far controllare dal medico competente la idoneità o meno
alle mansioni derivante dalla “tossicodipendenza”, in quanto
all’epoca dei fatti i medici competenti non erano abilitati ad
effettuare esami “mirati” alla valutazione della idoneità del
lavoratore alla mansione, essendo la relativa competenza at-
tribuita esclusivamente alle strutture sanitarie pubbliche di
cui all’art. 5 della legge n. 300 del 1970 e non consentendo
i protocolli sanitari ai medici competenti la possibilità di
effettuare esami tossicologici o altri esami volti a rilevare la
sussistenza dello stato di “tossicodipendenza” o di consumo
di sostanze stupefacenti, neppure per gli autisti.
Sicché, diversamente da quanto affermato dalla Corte
d’appello, l’azienda non aveva altra scelta che quella di
proporre al lavoratore di avvalersi della disciplina prevista
dall’art. 44 CCNL FEDERAMBIENTE.
Le suesposte ragioni portano all’accoglimento dei primi
tre motivi del ricorso, con conseguente assorbimento del
quarto motivo.
III - Conclusioni
3. - In sintesi, i primi tre motivi di ricorso devono essere
accolti, per le ragioni dianzi esposte e con assorbimento
del quarto motivo.
La sentenza impugnata deve essere, quindi, cassata,
con rinvio, anche per le spese del presente giudizio di cas-
sazione, alla Corte d’appello di Roma, in diversa composi-
zione, che si atterrà, nell’ulteriore esame del merito della
controversia, a tutti i principi su affermati e, quindi, anche
al seguente:
«nella valutazione della sussistenza del giustif‌icato
motivo oggettivo di licenziamento di un lavoratore avente
le mansioni di guida di automezzi pesanti di trasporto di
rif‌iuti sulla pubblica via, il quale, con sentenza penale di
condanna per il reato di detenzione illegale di sostanze
stupefacenti sia risultato consumatore di sostanze stupe-
facenti, è necessario - nella situazione normativa antece-
dente l’emanazione della disciplina attuativa dei primi
due commi dell’art. 125 del D.P.R. n. 308 del 1990 -che il
lavoratore fornisca piena prova, attraverso la produzione
dell’esito di esami tossico logici ad hoc - del proprio avve-
nuto pieno recupero, con la conseguente dismissione del-
l’abitudine al consumo di sostanze stupefacenti, la quale
- anche al di sotto della soglia della “tossicodipendenza”- è
da sola suff‌iciente ad inibire la guida di veicoli su strada
(ex art. 187 del codice della strada) e ad esporre il dato-
re di lavoro al rischio di essere chiamato a rispondere di
eventuali danni cagionati a terzi». (Omissis)
corte di caSSazione civile
Sez. iii, 26 Maggio 2014, n. 11698
PreS. Segreto – eSt. ruBino – P.M. giacalone (conf.) – ric. toMaSSi (avv.
raccuglia) c. ina aSSitalia S.P.a. ed altri
Risarcimento del danno y Concorso del fatto col-
poso del creditore o del danneggiato y Consapevole
esposizione a rischio del danneggiato y Concorso di
colpa per i danni subiti y Conf‌igurabilità y Fonda-
mento y Fattispecie in tema di concorso di colpa del
danneggiato per aver partecipato come passeggero
ad una gara automobilistica clandestina.
. L’esposizione volontaria ad un rischio, o, comunque, la
consapevolezza di porsi in una situazione da cui con-
segua la probabilità che si produca a proprio danno un
evento pregiudizievole, è idonea ad integrare una corre-
sponsabilità del danneggiato e a ridurre, proporzional-
mente, la responsabilità del danneggiante, in quanto
viene a costituire un antecedente causale necessario
del verif‌icarsi dell’evento, ai sensi dell’art. 1227, primo
comma, cod. civ., e, a livello costituzionale, risponde
al principio di solidarietà sociale di cui all’art. 2 Cost.
avuto riguardo alle esigenze di allocazione dei rischi
(riferibili, nella specie, all’ambito della circolazione
stradale) secondo una f‌inalità comune di prevenzione,
nonché al correlato obbligo di ciascuno di essere re-
sponsabile delle conseguenze dei propri atti. (Nella
specie, in applicazione dell’anzidetto principio, la S.C.
ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto
sussistente il concorso di colpa del danneggiato per aver
partecipato come passeggero ad una gara automobili-
stica clandestina). (c.c., art. 1227; c.c., art. 2054) (1)
(1) Sostanzialmente nel medesimo senso, v. Cass. civ., sez. un., 21
novembre 2011, n. 24406, in Ius&Lex dvd n. 5/2014, ed. La Tribuna;
Cass. civ. 13 maggio 2011, n. 10526, in questa Rivista 2011, 906 e
Cass. civ. 7 dicembre 2005, n. 27010, in Ius&Lex dvd n. 5/2014, ed.
La Tribuna.
SvolgiMento del ProceSSo
Tomassi Mario, Alessandro e Marco, nonché Germani
Maria Teresa convenivano in giudizio Miccadei Stefano,
la Universo Ass.ni s.p.a. e L’Assitalia - Le Ass.ni d’Italia
s.p.a. per sentirli condannare al risarcimento dei danni
loro dovuti a seguito della morte di Paolo Tomassi, rispet-
tivamente fratello e f‌iglio delle parti, avvenuta nella notte
del 28 agosto 1992, allorchè l’auto di proprietà e condotta
dal Miccadei, sulla quale il Tomassi era trasportato, si
ribaltava nel corso di una gara clandestina di velocità tra
veicoli.
Il Tribunale di Roma, con sentenza del 2000, condan-
nava in solido il Miccadei e la compagnia di assicurazioni
Assitalia, quale impresa designata, essendo il veicolo del
Miccadei risultato privo di copertura assicurativa, a risar-
cire il danno nella misura del 50% del totale, ritenuto un
pari contributo causale da parte dell’infortunato nel veri-
f‌icarsi dell’evento, avendo il Tomassi scientemente preso
parte alla gara di velocità vietata.

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT