Corte di cassazione civile sez. V, 11 giugno 2014, n. 13147

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 9/2014
LEGITTIMITÀ
5. Il quinto motivo, con il quale ci si duole del tratta-
mento sanzionatorio, è inammissibile perchè proposto per
motivi non consentiti nel giudizio di legittimità.
Il trattamento sanzionatorio - comprensivo del ricono-
scimento delle circostanze attenuanti e della loro compa-
razione con le eventuali aggravanti e della concessione
dei benef‌ici della sospensione condizionale e della non
menzione - rientra nelle attribuzioni esclusive del giudice
di merito e così anche la determinazione della pena da
inf‌liggere in concreto che, per l’art. 132 c.p., è applicata
discrezionalmente dal giudice che deve indicare i motivi
che giustif‌icano l’uso di tale potere. In sede di legittimità
è invece consentito esclusivamente valutare se il giudice,
nell’uso del suo potere discrezionale, si sia attenuto a
corretti criteri logico giuridici e abbia motivato adeguata-
mente il suo convincimento.
Nel caso in esame la sentenza impugnata si è attenuta
ai criteri indicati facendo riferimento - per motivare il
diniego sulle richieste formulate di riduzione della pena
e di concessione delle attenuanti generiche - alla negativa
personalità dell’imputato, alla condotta successiva all’in-
cidente, alle gravi modalità dell’azione (ritenuta “spaval-
da, sconsiderata” imprudente, azzardata”) caratterizzata,
oltre che dall’elevato grado della colpa, da”riprovevole
insensibilità dimostrata contro l’altrui incolumità e dalla
glaciale indifferenza rispetto agli esiti e conseguenze della
propria condotta”. Questa valutazione, essendo congrua-
mente e logicamente motivata, si sottrae ad ogni censura
in sede di legittimità.
6. Infondata è la censura (sesto motivo di ricorso) che
si riferisce alla richiesta di riduzione delle provvisionali,
pur in presenza di colpa concorrente delle vittime, le quali
non indossavano il casco e prendevano posto in due su un
veicolo abilitato al trasporto di una sola persona.
La Corte di merito ha infatti motivatamente escluso
l’eff‌icienza causale del mancato uso del casco ritenendo
accertato che le conseguenze dell’impatto sarebbero state
le stesse, in considerazione della violenza dell’impatto tra i
veicoli, anche se le due vittime avessero utilizzato il mezzo
protettivo (la sentenza precisa che questa valutazione è
stata fornita dai consulenti tecnici). Quanto all’aver viag-
giato irregolarmente in due persone su un veicolo abilitato
a trasportarne uno la Corte esclude che questa condotta
possa considerarsi concausa dell’evento e afferma che la
condotta dell’imputato - che ha invaso ad elevata velocità
la corsia percorsa dalle vittime - costituisce causa soprav-
venuta che esclude il rapporto di causalità con la condotta
colposa che costituisce astratta concausa dell’evento. Con
questa affermazione il ricorrente non si confronta limitan-
dosi alla richiesta di riduzione delle provvisionali senza
addurre alcun argomento idoneo a contrastare le ragioni
indicate per fondare il diniego della richiesta.
7. Inammissibile è inf‌ine l’ultimo motivo di ricorso che
si riferisce alla sospensione della patente di guida nella
misura massima (quattro anni) prevista dalla legge.
Il motivo è generico perchè non spiega le ragioni della
richiesta e si fonda su un presupposto errato: che la Corte
abbia di sua iniziativa applicato l’indicata sanzione ammi-
nistrativa accessoria mentre, in realtà, la Corte ha accolto
il motivo di appello - con il quale si era contestata la pos-
sibilità di applicare, nel caso in esame, la revoca della pa-
tente di guida - e ha sostituito la revoca con la sospensione
motivando adeguatamente sulla sua durata.
8. In base alle considerazioni svolte il ricorso va accolto
limitatamente alla ravvisata esistenza dell’aggravante di
cui all’art. 61 n. 3 c.p. Aggravante che deve essere elimina-
ta con conseguente rideterminazione della pena cui può
direttamente procedere questa Corte - ai sensi dell’art.
620 lett. I del codice di rito - eliminando l’aumento di anni
uno e mesi quattro applicato per l’indicata aggravante dal
primo giudice e confermato dal giudice di appello. La pena
def‌initiva è dunque quella di anni cinque e mesi otto di
reclusione.
Restando al tema della determinazione della pena
rileva la Corte che il primo giudice aveva riconosciuto la
continuazione tra i due reati per i quali è stata affermata
la responsabilità dell’imputato malgrado la natura colposa
di uno di essi. Posto che è da escludere che ci si trovi in
presenza di concorso formale di reati è da ritenere che la
statuizione (immotivata sul punto) sia fondata sulla rite-
nuta esistenza della colpa con previsione che, in base ad
un precedente di questa sezione (n. 3579 del 29 novembre
2006, Galluzzo, Rv. 236018), consente di ritenere applica-
bile la continuazione.
Venuta meno l’aggravante viene meno anche la pos-
sibilità di applicare la continuazione e l’aumento di pena
è divenuto illegale perchè inferiore al minimo di legge.
Peraltro la mancanza di impugnazione da parte del pub-
blico ministero rende non modif‌icabile la statuizione sul
trattamento sanzionatorio. (Omissis)
corte di caSSazione civile
Sez. v, 11 giugno 2014, n. 13147
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Veicoli y Tassa di circolazione y Ingiunzione di paga-
mento y Redazione del verbale di accertamento ex
art. 2 L. n. 27/1978 e notif‌ica dello stesso y Neces-
sità y Esclusione.
. In tema di tassa di circolazione, in caso di comuni-
cazione ai sensi dell’art. 5, comma 39, della legge 28
febbraio 1983, n. 53, da parte dell’uff‌icio che cura la
tenuta del pubblico registro automobilistico, all’am-
ministrazione f‌inanziaria, delle notizie occorrenti per
l’applicazione del tributo e per la individuazione del
proprietario del veicolo, non ricorre l’obbligo, previsto
dall’art. 2 della legge 24 gennaio 1978, n. 27, di redigere
specif‌ico processo verbale di accertamento della viola-
zione e di notif‌icarlo all’interessato anteriormente alla
notif‌icazione dell’ingiunzione, atteso che la menziona-
ta tassa non colpisce più l’illecita circolazione del vei-
colo, essendone diverso il presupposto, ora consistente

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