Corte di cassazione civile sez. III, 13 giugno 2014, n. 13364

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giur
9/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
corte di caSSazione civile
Sez. iii, 13 giugno 2014, n. 13364
PreS. aMatucci – eSt. SeStini – P.M. coraSaniti (conf.) – ric. g. c.
coMune di Sant’elPidio a Mare ed altro
responsabilità civile y Amministrazione pubblica
y Opere pubbliche y Strade y Obbligo di segnaletica y
Rapporto causale fra l’inidoneità della segnaletica
e un sinistro stradale y Strada extraurbana y Appli-
cazione dell’art. 2051 c.c. y Sussistenza.
. In relazione a qualunque tipo di strada, l’ente pro-
prietario o gestore ha sempre la possibilità di collocare
la segnaletica prevista dal Codice della Strada, con
la conseguenza che, ove si prospetti l’esistenza di un
rapporto causale fra l’inidoneità della segnaletica e un
sinistro stradale, non può predicarsi l’esclusione del-
l’applicazione del paradigma dell’art. 2051 c.c. per il
solo fatto che la strada sia extraurbana. (Mass. Redaz.)
(c.c., art. 2051; nuovo c.s., art. 37) (1)
(1) Sulla responsabilità dell’ente proprietario o gestore della strada
ex art. 2051 c.c., cfr., con specif‌ico riferimento alla mancanza di ade-
guata segnaletica, Cass. civ. 20 settembre 2011, n. 19129, in questa
Rivista 2012, 336; Cass. civ. 16 maggio 2008, n. 12425, ivi 2008, 830 e
Cass. civ. 6 luglio 2006, n. 15383, ivi 2007, 696.
SvolgiMento del ProceSSo
Il (omissis), all’altezza della conf‌luenza di una strada
comunale in una provinciale, in territorio del comune
di (omissis), si verif‌icava uno scontro fra l’autovettura
condotta da G.G.D. e quella guidata da D.V., a seguito del
quale quest’ultimo decedeva, mentre l’altro conducente
riportava lesioni.
Assumendo che il sinistro era stato determinato dal-
l’insuff‌icienza della segnaletica stradale, che non gli aveva
consentito di avvistare tempestivamente la conf‌luenza nel-
la strada provinciale, il G. conveniva in giudizio il Comune
di Sant’Elpidio a Mare e l’Amministrazione Provinciale di
Ascoli Piceno per sentirli condannare al risarcimento dei
danni dal medesimo subiti.
Il giudizio si svolgeva anche nei confronti del comune
di Montegranaro (chiamato in causa dopo che il comune
di Sant’Elpidio a Mare aveva negato che il tratto di strada
interessato dal sinistro rientrasse nel proprio territorio)
nonché nei confronti delle compagnie assicuratrici chia-
mate in garanzia dalle due amministrazioni comunali e
si concludeva col rigetto della domanda attorea e la con-
danna del G. al pagamento delle spese processuali.
In sede di gravame, la Corte di Appello di Ancona con-
fermava la sentenza impugnata e, previa compensazione
delle spese di primo grado fra il G., il Comune di Sant’El-
pidio a Mare e la UNIPOL Assicurazioni s.p.a., condan-
nava l’appellante alla rifusione delle spese del grado nei
confronti della Provincia di Ascoli Piceno, del Comune di
Montegranaro e della Milano Assicurazioni s.p.a..
Ricorre per cassazione il G., aff‌idandosi a dieci motivi,
illustrati da memoria; gli intimati non svolgono attività
difensiva.
Motivi della deciSione
1. Al ricorso in esame si applica, ratione temporis, la
disposizione dell’art. 366 bis c.p.c. in quanto la sentenza è
stata pubblicata in data 14 dicembre 2007.
2. Il ricorrente prospetta motivi ex art. 360, n. 3 c.p.c.,
(il primo, il secondo, il terzo, il quinto sub B), il settimo e
il decimo) nonché motivi ex art. 360, n. 5 c.p.c., (il quarto,
il quinto, sub A), il sesto, l’ottavo e il nono); mentre gli
ultimi due concernono la condanna del G. alla rifusione
delle spese in favore delle compagnie terze chiamate in
causa, tutti gli altri motivi censurano la sentenza impu-
gnata per avere escluso l’eff‌icienza causale del fatto col-
poso delle amministrazioni convenute (segnatamente, del
comune di Montegranaro), che il ricorrente individua nel-
la mancata adozione delle necessarie segnalazioni (ver-
ticali e orizzontali) atte a rendere edotto il conducente
proveniente dalla strada comunale (nel caso, il G.) della
presenza dell’intersezione con la strada provinciale.
3. Ad eccezione del settimo e del decimo, tutti i motivi
che deducono violazione e falsa applicazione di norme di
diritto - indicate negli artt. 2043 e 1227 c.c., 40 e 41 c.p.
(primo motivo), 2043 c.c. e 41, 2 comma c.p. (secondo mo-
tivo), 1227, 1 comma c.c. (terzo motivo), 37 C.d.S. e 673
c.p. (quinto motivo, sub B) - appaiono volti principalmen-
te a sollecitare - ancorché sotto il prof‌ilo della violazione
di legge - una diversa valutazione dei fatti.
Per di più (e quale conseguenza della stessa imposta-
zione delle censure), sono assistiti da quesiti di diritto non
idonei, in quanto si risolvono in un interpello circa la fon-
datezza della tesi del ricorrente (affermata sul presuppo-
sto di valutazioni di fatto diverse da quelle compiute dalla
Corte territoriale), senza enunciare - come necessario - la
regula iuris applicata dal giudice di merito e quella – di-
versa - ritenuta applicabile dal medesimo ricorrente.
Tali motivi risultano conseguentemente tutti inammis-
sibili.
4. Parimenti inammissibile è l’ottavo motivo, che dedu-
ce vizio di motivazione e censura la sentenza impugnata
per non aver ammesso la C.T.U. ed alcuni capitoli di prova
testimoniale, ma omette - incorrendo in difetto di autosuf-
f‌icienza - di trascrivere i capitoli e di indicare le specif‌iche
circostanze sulle quali era stata richiesta la consulenza
tecnica, non consentendo a questa Corte di valutare la
decisività dell’incombente istruttorio disatteso.
5. Il ricorso merita, invece, accoglimento in ordine ai
motivi XV, V (sub A), VI e VII, che vanno esaminati con-
giuntamente, in quanto investono il tema della segnaleti-
ca stradale, sotto i distinti prof‌ili dell’individuazione de-
gli obblighi gravanti sugli enti proprietari delle strade e
dell’adeguatezza del percorso motivazionale seguito dalla
Corte territoriale per escludere la responsabilità degli enti
gestori del tratto stradale in cui si verif‌icò il sinistro.
5.1. Il VII motivo (“violazione e falsa applicazione
dell’artt. 2051 c.c. in tema di responsabilità per custodia”)
censura la Corte territoriale per avere sussunto la fatti-
specie “nell’ambito di una responsabilità ex art. 2043 c.c.,
non essendo conf‌igurabile, nella specie, quella di cui al-
l’art. 2051 c.c.”.

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