Corte di cassazione civile sez. III, 27 giugno 2014, n. 14635

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 9/2014
Legittimità
corte di caSSazione civile
Sez. iii, 27 giugno 2014, n. 14635
PreS. Petti – eSt. carleo – P.M. freSa (conf.) – ric. fincoM SPa in liq.
(avv.ti Magaudda e verMiglio) c. f.f. ed altri
Assicurazione obbligatoria y Risarcimento danni
y Utilizzatore del veicolo in leasing y Responsabile
in solido con il conducente y Sussistenza.
. Ai f‌ini del risarcimento danni provocati dalla circola-
zione di veicolo concesso in locazione f‌inanziaria, re-
sponsabile in solido con il conducente ai sensi dell’art.
2054, comma 3, c.c. è esclusivamente l’utilizzatore del
veicolo e non anche il proprietario concedente, ver-
tendosi, ai sensi degli artt. 91, comma 2, e 196 c.s., in
ipotesi di responsabilità alternativa e non concorrente,
poiché solo l’utilizzatore ha la disponibilità giuridica
del godimento del bene e quindi la possibilità di vietar-
ne la circolazione. (Mass. Redaz.) (nuovo c.s., art. 91;
nuovo c.s., art. 196; c.c., art. 2054) (1)
(1) Conformemente, v. Cass. civ. 24 gennaio 2012, n. 947, in questa
Rivista 2012, 544. In genere, sull’applicazione dell’art. 91, comma
secondo, c.s., v. Cass. civ. 25 maggio 2004, n. 10034, ivi 2005, 415.
SvolgiMento del ProceSSo
Con citazione notif‌icata in data 12 e 16 marzo 1996 F.F.
conveniva in giudizio P.G. e la Fincom Leasing Spa espo-
nendo che in data (omissis) intorno alle ore 23, mentre
attraversava a piedi viale della (omissis), era stato inve-
stito dall’auto Suzuki tg. (omissis), priva di copertura as-
sicurativa per r.c.a., condotta dalla P. e di proprietà della
Fincom, riportando lesioni personali. In esito al giudizio, in
cui si costituivano le convenute resistendo alla domanda,
il Tribunale di Messina rigettava le domande attrici sul
presupposto che l’attore non avesse dato adeguata prova
della dinamica dell’incidente. Avverso tale decisione il
soccombente proponeva appello ed in esito al giudizio, in
cui si costituivano la P. e la Fincom, la quale riproponeva
in via subordinata la domanda di garanzia proposta verso
il chiamato L.A., unico soggetto che aveva la disponibilità
dell’auto investitrice proponeva impugnazione incidenta-
le, la Corte di Appello di Messina con sentenza depositata
in data 3 marzo 2008 accoglieva in parte l’appello princi-
pale; rigettava quello incidentale; condannava la P., il L. e
la Fincom a corrispondere in solido al F. la somma di Euro
51.657,05 oltre interessi legali a titolo di danno biologico,
morale e patrimoniale,nonchè la somma di Euro 2.582,28
oltre interessi legali a titolo di rimborso spese mediche;
condannava il L. a tenere indenne la Fincom delle somme
che la stessa dovesse corrispondere al F.; provvedeva al
governo delle spese.
Avverso la detta sentenza hanno proposto separati ri-
corsi per cassazione la P. e la Fincom, articolandoli rispet-
tivamente in due motivi ed in unico motivo. Resiste con
separati controricorsi il F., proponendo a sua volta ricorsi
incidentali, aff‌idati a due motivi. La Fincom ed il F. hanno
depositato altresì memorie illustrative.
Motivi della deciSione
In via preliminare, deve rilevarsi che i ricorsi principali
e quelli incidentali vanno riuniti, in quanto proposti avver-
so la stessa sentenza.
Procedendo all’esame del ricorso principale proposto
dalla P., va rilevato che, con la prima doglianza, deducendo
la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2054 c.c., artt.
190 e 191 C.d.S., la ricorrente ha censurato la sentenza
impugnata per aver la Corte di Appello omesso di statuire
che “il comportamento del pedone, contrario alle norme di
legge, era stato il fattore causale esclusivo dell’incidente
per cui è causa, senza sottacere il fatto che l’automobilista
aveva comunque tenuto un comportamento conforme alle
regole dell’ordinaria diligenza e non contrario alle norme
di legge” (così, a pag. 20 del ricorso, in conclusione del
primo motivo).
Con la seconda doglianza, per motivazione insuff‌icien-
te e contraddittoria, la ricorrente lamenta che la Corte di
appello non avrebbe chiarito adeguatamente la dinamica
del sinistro e sarebbe incorsa nel vizio denunciato omet-
tendo qualsiasi valutazione sulle modalità di attraversa-
mento della strada, da parte del pedone, non riuscendo ad
esplicitare il ragionamento che l’ha portata ad affermare
la responsabilità della P., affermando l’attendibilità di un
teste ma omettendo di tener conto della sua deposizione.
I motivi in questione, che vanno esaminati congiunta-
mente in quanto sia pure sotto diversi ed articolati prof‌ili,
prospettano ragioni di censura intimamente connesse tra
loro, non colgono nel segno, essendo il primo inammissi-
bile, l’altro altresì infondato.
Ed invero, le ragioni di doglianza formulate come ri-
sulta di ovvia evidenza dal loro stesso contenuto e dalle
espressioni usate, non concernono violazioni o false ap-
plicazioni del dettato normativo bensì la valutazione
della realtà fattuale, come è stata operata dalla Corte di
merito; nè evidenziano effettive carenze o contraddizioni
nel percorso motivazionale della sentenza impugnata ma,
riproponendo l’esame degli elementi fattuali già sottoposti
ai giudici di seconde cure e da questi disattesi, mirano ad
un’ulteriore valutazione delle risultanze processuali, che

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