Corte di cassazione civile sez. V, 3 febbraio 2014, n. 2273

Pagine684-684
684
giur
6/2014 Arch. loc. e cond.
LEGITTIMITÀ
Va poi evidenziato che nella specie, risultando la cal-
daia non a norma, ne conseguiva l’impossibilità di utilizzo
della stessa, pur essendo stato l’immobile locato con l’im-
pianto di riscaldamento autonomo, sicchè il riferimento
dei ricorrenti all’esistenza di abitazioni prive di impianto
di riscaldamento è del tutto inconferente.
Inoltre, contrariamente a quanto sostengono i
ricorrenti, non si verte in tema di manutenzione ordinaria
nè di miglioramenti, evidenziandosi che questa Corte ha
già avuto modo di affermare il principio, che va ribadito
in questa sede, secondo cui in tema di locazione di im-
mobili urbani, nella categoria delle riparazioni di piccola
manutenzione, a carico del conduttore ex art. 1609 c.c.,
non rientrano quelle relative agli impianti interni alla
struttura dell’immobile (elettrico, idrico, termico) per
l’erogazione dei servizi indispensabili al suo godimento
(Cass. 14 marzo 2006, n. 5459).
A quanto precede va poi aggiunto che il conduttore
ha diritto al risarcimento del danno in caso di mancata
riparazione della cosa locata, stante l’obbligo del locatore
di provvedere alle riparazioni eccedenti la normale manu-
tenzione; quando, poi, dette riparazioni hanno il carattere
dell’urgenza, lo stesso conduttore, una volta avvisato il
locatore e nell’inerzia di questi - come nel caso all’esame
-, ha facoltà di provvedere direttamente ai lavori, non es-
sendo richiesta per tale tipo di intervento la preventiva
autorizzazione, e non risultando neppure di ostacolo
l’eventuale divieto del locatore (Cass. 8 luglio 2010, n.
16136). Alla luce delle considerazioni che precedono, il
motivo all’esame è infondato in relazione alle ulteriori do-
glianze proposte.
7. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
8. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come
da dispositivo, seguono la soccombenza, tra le parti costi-
tuite, mentre non vi è luogo a provvedere per dette spese
nei confronti dell’intimata, non avendo la stessa svolto
attività difensiva in questa sede. (Omissis)
I
coRte di cassazione civile
sez. v, 3 febbRaio 2014, n. 2273
pRes. meRone – est. sambito – p.m. sepe (conf.) – Ric. agenzia delle
entRate (avv. gen. stato) c. c.m. (avv. scaRpa)
Tributi (in generale) y Esenzioni ed agevolazioni
(benef‌ici) y Edilizia y Agevolazioni per l’acquisto
della “prima casa” y Assegnazione casa familiare in
sede di divorzio y Fruibilità del benef‌icio y Fonda-
mento.
. In tema di agevolazioni tributarie, i benef‌ici f‌iscali
“prima casa” sono preclusi, a norma dell’art 1 della
Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nota II
bis, lett. b) e c), se l’acquirente ha la disponibilità di
altro immobile a titolo di proprietà o altro diritto reale,
sicchè la disponibilità della casa familiare derivante
dal provvedimento giudiziale di assegnazione da parte
del giudice della separazione o del divorzio, non inte-
grando un diritto reale, bensì un diritto personale di
godimento di natura atipica, consente l’accesso ai sud-
detti benef‌ici. (d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131, art. 1; l. 1
dicembre 1970, n. 898, art. 6) (1)
II
coRte di cassazione civile
sez. v, 3 febbRaio 2014, n. 2263
pRes. meRone – est. sambito – p.m. gambaRdella (paRz. diff.) – Ric.
agenzia delle entRate (avv. gen. stato) c. R.g.
Tributi (in generale) y Esenzioni ed agevolazioni
(benef‌ici) y Acquisto di immobile con agevolazioni
“prima casa” y Trasferimento nel quinquennio a se-
guito di omologazione di separazione consensuale
y Mancato acquisto, nell’anno successivo, di nuovo
immobile da adibire ad abitazione principale y Re-
voca delle agevolazioni y Recupero delle imposte y
Legittimità y Fondamento.
. Il trasferimento di un immobile in favore del co-
niuge per effetto degli accordi intervenuti in sede di
separazione consensuale è comunque riconducibile
alla volontà del cedente, e non al provvedimento giu-
diziale di omologazione, sicchè, qualora, intervenga
nei cinque anni successivi al suo acquisto, senza che il
cedente stesso, abbia comprato, entro l’anno ulteriore,
altro appartamento da adibire a propria abitazione
principale, le agevolazioni f‌iscali “prima casa” di cui
egli abbia benef‌iciato per l’acquisto di quell’immobile
vanno revocate, con conseguente legittimo recupero
delle ordinarie imposte di registro, ipotecarie e cata-
stali da parte dell’Amministrazione f‌inanziaria. (d.p.r.
26 aprile 1986, n. 131, art. 1; c.p.c., art. 711) (2)
(1, 2) Le due pronunce, che affrontano sotto diversa angolazione il
tema degli effetti del procedimento di separazione o divorzio dei co-
niugi sui c.d. benef‌ici prima casa, non constano di precedenti editi.
I
svolgimento del pRocesso
Con sentenza n. 16/36/09 depositata il 28 gennaio 2009,
la CTR della Lombardia, confermava la decisione con cui
la CTP di Milano aveva accolto il ricorso proposto da C.M.
avverso l’avviso di liquidazione con il quale erano stati
revocati i benef‌ici cd. “prima casa”, ritenendo, per quanto
ancora interessa, che l’assegnazione della casa familiare,
avvenuta in sede di divorzio, non era ostativa al ricono-
scimento del benef‌icio f‌iscale, data la natura personale e
non reale del diritto sull’alloggio coniugale.
Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto l’Agen-
zia delle Entrate con due motivi, ai quali la contribuente
resiste con controricorso.

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT