Corte di cassazione civile sez. III, 22 maggio 2014, n. 11353

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giur
Arch. loc. e cond. 6/2014
LEGITTIMITÀ
Premesso che i ricorrenti non hanno dedotto di aver
contestato nel giudizio di rinvio la qualità di condomina
della Attanasio, in linea di diritto deve poi rilevarsi che la
caratteristica del giudizio di rinvio come giudizio chiuso,
con riferimento non solo all’oggetto, ma anche ai soggetti,
non preclude che in tale fase, in una controversia tra con-
domini e condominio, rappresentato dall’amministratore,
per tutelare i diritti della collettività, intervengano singoli
condomini a sostegno del condominio, rispetto al quale,
come per il giudizio di appello, i condomini intervenienti
non sono terzi, perchè invece si identif‌icano sostanzial-
mente con tale parte, già in giudizio (Cass. 24 maggio 2000
n. 6813).
Con il sesto motivo i ricorrenti principali, deducendo
violazione dell’art. 91 c.p.c., censurano la sentenza impu-
gnata per non aver compensato le spese di giudizio, attesa
la peculiarità della questione decisa.
Il motivo è infondato.
La sentenza impugnata ha considerato gli appellanti
soccombenti tenuti alla rifusione delle spese proces-
suali, oltre che in favore del Condominio, anche in favore
della Anastasio, interveniente adesiva dipendente, il cui
interesse al rigetto della domanda attrice trovava titolo
nella provata condizione di invalida civile al 100%; orbene
tale statuizione è del tutto corretta in quanto conforme al
principio della soccombenza.
In def‌initiva il ricorso principale deve essere rigettato.
Il ricorso incidentale condizionato resta assorbito al-
l’esito del rigetto del ricorso principale.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate
come in dispositivo. (Omissis)
coRte di cassazione civile
sez. iii, 22 maggio 2014, n. 11353
pRes. beRRuti – est. scRima – p.m. giacalone (conf.) – Ric. R.d.t.m.p ed
altRi (avv.ti gRossi e nicolodi) c. b.e. ed altRi (avv. scaRingella)
Obbligazioni del conduttore in genere y Ripa-
razioni di piccola manutenzione a carico del con-
duttore y Riparazioni di impianti interni alla strut-
tura dell’immobile y Riconducibilità y Esclusione y
Riparazioni eccedenti la normale manutenzione y
Mancata esecuzione y Risarcimento y Riparazioni
urgenti y Disciplina.
. In tema di locazione di immobili urbani, nella catego-
ria delle riparazioni di piccola manutenzione, a carico
del conduttore ex art. 1609 c.c., non rientrano quelle
relative agli impianti interni alla struttura dell’immo-
bile (elettrico, idrico, termico) per l’erogazione dei
servizi indispensabili al suo godimento. Il conduttore
ha diritto al risarcimento del danno in caso di mancata
riparazione della cosa locata, stante l’obbligo del loca-
tore di provvedere alle riparazioni eccedenti la normale
manutenzione. Quando, poi, dette riparazioni hanno il
carattere dell’urgenza, lo stesso conduttore, una volta
avvisato il locatore e nell’inerzia di questi, ha facoltà di
provvedere direttamente ai lavori, non essendo richie-
sta per tale tipo di intervento la preventiva autorizza-
zione, e non risultando neppure di ostacolo l’eventuale
divieto del locatore. (Mass. Redaz.) (c.c., art. 1567; c.c.,
art. 1577; c.c., art. 1581; c.c., art. 1609) (1)
(1) Sulla prima parte della massima, cfr. Cass. civ. 14 marzo 2006, n.
5459, in Ius&Lex dvd n. 6/2014, ed. La Tribuna. Sulla seconda parte
della massima, v. Cass. civ. 14 marzo 2006, n. 5459, ibidem.
svolgimento del pRocesso
Con ricorso al Tribunale di Firenze B.E., M. G., Ma.Ma.
e P.I., per quanto ancora rileva in questa sede, esponevano
che: nel 2003 la B. e la M., unitamente a Be.Gi., avevano
stipulato con R.D.T.G., + altri (omissis) un contratto di
locazione relativo ad un immobile sito in Firenze da de-
stinare ad abitazione delle f‌iglie Ma.Ma., P.I. e Pe.Sa.,
studentesse universitarie; il 4 novembre 2003 un tecnico
della Moderno Tecnica aveva evidenziato che la caldaia
dell’immobile in questione non rispettava la normativa
vigente e doveva, quindi, essere sostituita; la circostanza
era stata comunicata ai locatori che si erano rif‌iutati di
provvedere alle relative spese; il 18 dicembre 2003 era sta-
to comunicato ai locatori che la ditta Clim Sistem avrebbe
sostituito la caldaia secondo il preventivo allegato; al pa-
gamento di quanto dovuto per la sostituzione della caldaia
(Euro 1.260,00) avevano provveduto, in parti uguali, la M.,
la B. e la Be..
Tanto premesso, le ricorrenti chiedevano, previo accer-
tamento che la sostituzione della caldaia rientrava tra le
opere di straordinaria manutenzione a carico dei locatori,
la condanna di questi ultimi al pagamento in solido di
Euro 420,00, oltre interessi, in favore di ciascuna delle
conduttrici istanti.
Il Tribunale adito, con sentenza n. 4031/06, condannava
in solido i locatori al pagamento, in favore della B. e della
M., della somma di Euro 420,00 ciascuna, oltre interessi.
Riteneva il giudice del primo grado, per quanto ancora
rileva in questa sede, che: 1) le ricorrenti avevano agito per
ottenere il risarcimento del danno loro causato dall’inadem-
pimento dei locatori rispetto all’obbligo di mantenere la
cosa nello stato locativo iniziale; 2) essendo presente la cal-
daia all’inizio della locazione, rilevava effettivamente tale
obbligo manutentivo; 3) in base all’art. 3, del contratto solo
la manutenzione ordinaria competeva alla parte conduttri-
ce; 4) la sostituzione della caldaia costituiva manutenzione
straordinaria, in quanto imprevedibile e anormale; 5) risul-
tava la preventiva informazione nei riguardi dei locatori (di
cui all’art. 1577 c.c.) circa la sostituzione in parola; 6) non
rilevava la prima parte della clausola n. 8 del contratto nè la
disciplina delle addizioni e dei miglioramenti.
I gravami avverso detta pronuncia proposti, uno, da
R.D. T.F. e, l’altro, dagli altri soccombenti venivano riuniti
dalla Corte di appello di Firenze che, con sentenza del 6
maggio 2009, li rigettava entrambi.
Avverso la sentenza della Corte di merito i locatori
hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di quat-
tro motivi.

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