Corte di cassazione civile sez. II, 30 giugno 2014, n. 14809

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giur
6/2014 Arch. loc. e cond.
LEGITTIMITÀ
del danno fossero corresponsabili, secondo la legge civile,
anche ulteriori persone, ed in particolare i condomini che
avevano sostenuto ed attuato la manovra elusiva.
E’ vero poi che la motivazione relativa all’identif‌ica-
zione dei soggetti danneggiati, e del quantum risarcibile,
appare particolarmente stringata, e per certi versi cu-
mulativa. Dalla analitica descrizione dei fatti, per altro,
emergono con buona evidenza le ragioni di accoglimento
delle singole domande civili. Va anche considerato che i
motivi d’appello, sul punto, erano stati del tutto generici,
non sollevando questioni riguardo all’individuazione dei
danneggiati.
La quantif‌icazione è stata operata, d’altra parte, in
termini equitativi, e non appare priva di ragionevolezza.
(Omissis)
coRte di cassazione civile
sez. ii, 30 giugno 2014, n. 14809
pRes. tRiola – est. mazzacane – p.m. velaRdi (conf.) – Ric. blasco ed
altRi (avv. ciRaldo) c. cond. via penninello 6, catania ed altRi (avv.
paRdo)
Parti comuni dell’edif‌icio y Uso y Installazione di
ascensore y Barriere architettoniche y Rispetto dei
limiti stabiliti dall’art. 1102 c.c. y Rilevanza della
disciplina dettata in tema di distanze delle costru-
zioni dalle vedute y Esclusione.
. In tema di condominio, l’installazione di un ascensore,
al f‌ine dell’eliminazione delle barriere architettoniche,
realizzata da un condomino su parte di un cortile e di
un muro comuni, deve considerarsi indispensabile ai
f‌ini dell’accessibilità dell’edif‌icio e della reale abitabi-
lità dell’appartamento, e rientra, pertanto, nei poteri
spettanti ai singoli condomini ai sensi dell’art. 1102
c.c., senza che, ove siano rispettati i limiti di uso delle
cose comuni stabiliti da tale norma, rilevi, la disciplina
dettata dall’art. 907 c.c. sulla distanza delle costruzioni
dalle vedute, neppure per effetto del richiamo ad essa
operato nell’art. 3, comma secondo, della legge 9 gen-
naio 1989, n. 13, non trovando detta disposizione appli-
cazione in ambito condominiale. (Mass. Redaz.) (c.c.,
art. 907; c.c., art. 1102; l. 9 gennaio 1989, n. 13, art.
3) (1)
(1) Analogamente, cfr. Cass. civ., 3 agosto 2012, n. 14096, in questa
Rivista 2013, 643.
La presente decisione conserva la propria eff‌icacia anche dopo la
legge di riforma del condominio.
svolgimento del pRocesso
Con atto di citazione notif‌icato il 25 luglio 1995 i coniugi
Giuseppe Greco e Liliana Blasco nonché i coniugi Michele
Missale e Maria Cantello convenivano in giudizio dinanzi
al Tribunale di Catania il Condominio dell’edif‌icio sito in
Catania, via Penninello 6 e, premesso di essere compro-
prietari “pro indiviso” rispettivamente degli appartamenti
siti al piano ammezzato ed al primo piano dello stabile
condominiale, assumevano che con delibera assembleare
del 9 giugno 1995 era stata approvata a maggioranza dei
presenti e con il voto contrario del Missale, l’installazione
di un ascensore condominiale secondo il progetto redatto
dall’architetto Dato, con la ripartizione delle relative spe-
se tra i soli condomini interessati.
Gli attori lamentavano che tale installazione avrebbe
ridotto l’uso del cortile condominale in favore di alcuni
condomini e, inoltre, sarebbe avvenuta con violazione
delle distanze legali dalle vedute laterali e dirette degli
appartamenti di proprietà degli esponenti.
Essi quindi chiedevano dichiararsi la nullità della deli-
bera assembleare del 9 giugno 1995 per la parte impugna-
ta, e dichiararsi che il progetto di installazione dell’ascen-
sore, approvato con la suddetta delibera, era stato redatto
in violazione dei diritti degli esponenti.
Costituendosi in giudizio il Condominio convenuto
contestava il fondamento della domanda attrice di cui
chiedeva il rigetto.
Il Tribunale adito con sentenza del 5 maggio 1999 riget-
tava la domanda, rilevando tra l’altro che ai sensi dell’art.
183 c.p.c. dovevano ritenersi tardive ed inammissibili le
eccezioni relative alla nullità della delibera per violazione
dell’art. 1136 quinto comma c.c. e per violazione del diritto
di proprietà esclusiva del ballatoio di sbarco dell’ascenso-
re al livello dell’appartamento al primo piano.
Proposta impugnazione da parte del Greco, della Bla-
sco, del Missale e della Cantello cui resisteva il predetto
Condominio la Corte di Appello di Catania con sentenza
del 29 maggio 2002 rigettava il gravame.
A seguito di ricorso per cassazione da parte del Greco,
della Blasco, del Missale e della Cantello cui resisteva il
Condominio di via Penninello 6 in Catania questa Corte
con sentenza del 21 novembre 2006 ha accolto i primi due
motivi di ricorso, ha dichiarato assorbiti gli altri, ha cas-
sato la sentenza impugnata ed ha rinviato la causa anche
per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità ad
altra sezione della Corte di Appello di Catania; al riguardo
la Corte di Cassazione ha affermato la fondatezza dei
suddetti motivi in quanto con essi i ricorrenti avevano
dedotto la violazione del diritto di proprietà, cosicché
ogni ulteriore specif‌icazione delle modalità con le quali
essa era avvenuta non comportava una modif‌icazione non
consentita della “causa petendi”.
Riassunto il giudizio da parte del Greco, della Blasco,
del Missale e della Cantello cui resisteva il predetto Con-
dominio, nelle more del giudizio stesso interveniva quale
condomina dello stabile Maria Antonia Anastasio, che
aderiva alla posizione del Condominio.
La Corte di Appello di Catania con sentenza del 15
marzo 2011 ha rigettato il gravame proposto nei confronti
della sentenza del Tribunale di Catania del 5 maggio 1999,
ha condannato gli appellanti al rimborso in favore del Con-
dominio delle spese processuali del giudizio di appello e di
quelle del giudizio di rinvio, ed in favore della Anastasio
delle spese processuali del giudizio di rinvio, ed ha com-
pensato interamente le spese del giudizio di cassazione.

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