Corte di cassazione civile sez. II, 1 agosto 2014, n. 17557

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giur
6/2014 Arch. loc. e cond.
LEGITTIMITÀ
i partecipanti al condominio. E’, dunque, errata l’affer-
mazione, compiuta nella sentenza impugnata, secondo
la quale il D. sarebbe stato privo di qualsiasi titolarità
sulla parte cui si riferivano le spese: affermazione dalla
quale il giudice di secondo grado, ritenuto che nemmeno
l’appellato usufruisse in alcun modo dei contatori delle
utenze condominiali, ha escluso, in applicazione dell’art.
1123 c.c., comma 2, che lo stesso D. fosse tenuto ad alcuna
contribuzione sull’importo cui si riferivano le spese per
l’adeguamento dell’impianto elettrico ai sensi della L. n.
46 del 1990. E ciò in quanto l’art. 1123 c.c., comma 2, trova
applicazione con riferimento alle spese attinenti a quelle
parti e quei servizi comuni dell’edif‌icio in condominio che
per loro natura sono destinati a fornire utilità diverse ai
singoli condomini. La norma non trova pertanto applica-
zione con riguardo alla spesa attinente all’impianto elet-
trico condominiale, che, come sopra chiarito, è comune a
tutti i partecipanti al condominio (v. Cass., sent. n. 12737
del 2001).
3. - Resta assorbito dall’accoglimento del primo motivo
l’esame del secondo e del terzo, relativi rispettivamente
alla asserita extrapetizione in cui sarebbe incorsa la sen-
tenza impugnata non limitandosi ad annullare il decreto
ingiuntivo emesso a carico del D., ed alla condanna dello
stesso alle spese del giudizio.
4. - Conclusivamente, deve essere accolto il primo mo-
tivo, assorbiti gli altri. La sentenza impugnata deve essere
cassata in relazione al motivo accolto, e la causa rinviata
ad altro giudice - che viene individuato nel Tribunale di
Palermo in persona di diverso giudice, cui viene altresì
demandato il regolamento delle spese del presente giudi-
zio - che la riesaminerà alla luce del principio di diritto
enunciato sub 2. (Omissis)
coRte di cassazione civile
sez. ii, 1 agosto 2014, n. 17557
pRes. tRiola – est. giusti – p.m. del coRe (diff.) – Ric. t.f. ed altRo
(avv. beRtelli) c. condominio cogRe via mauRo Rota in milano (avv.ti
baRdanzellu e stendaRdi)
Contributi e spese condominiali y Consumo idri-
co y Riparto della spesa in mancanza di contatori di
sottrazione y Criterio millesimale y Applicazione y
Necessità y Fondamento y Conseguenze.
. In tema di condominio negli edif‌ici, salva diversa
convenzione, la ripartizione delle spese della bolletta
dell’acqua, in mancanza di contatori di sottrazione in-
stallati in ogni singola unità immobiliare, deve essere
effettuata, ai sensi dell’art. 1123, primo comma, cod.
civ., in base ai valori millesimali, sicché è viziata, per
intrinseca irragionevolezza, la delibera assembleare,
assunta a maggioranza, che, adottato il diverso criterio
di riparto per persona in base al numero di coloro che
abitano stabilmente nell’unità immobiliare, esenti dal-
la contribuzione i condomini i cui appartamenti siano
rimasti vuoti nel corso dell’anno. (c.c., art. 1123) (1)
(1) Nel senso che, in mancanza di deroga con patto negoziale
intervenuto tra i condomini, la regola posta dall’art. 1124 c.c. re-
lativa alla ripartizione tra i condomini delle spese di ricostruzione
(oltre che di manutenzione) delle scale è applicabile per analogia,
ricorrendo identica ratio, alle spese relative alla ricostruzione (e
manutenzione) dell’ascensore già esistente, v. Cass. civ. 17 febbraio
2005, n. 3264, in questa Rivista 2005, 410; Cass. civ. 25 marzo 2004, n.
5975, ivi 2004, 496 e Cass. civ. 25 marzo 1999, n. 2833, ivi 1999, 816.
La presente decisione conserva la propria eff‌icacia anche dopo la
legge di riforma del condominio.
svolgimento del pRocesso
1. - T.F. ed F.E., comproprietari di un appartamento nel
Condominio Cogre di via Mauro Rota in Milano, con ricorso
in data 3 agosto 2003 hanno impugnato dinanzi al Tribunale
di Milano la delibera dell’assemblea condominiale in data
14 luglio 2003, recante l’approvazione, a maggioranza, del
preventivo dell’esercizio 2003/2004 relativamente alle spe-
se per l’acqua e per la gestione dell’ascensore, deducendo
l’illegittimità del sistema di riparto adottato, fondato non
su criteri di legge o in base a norme regolamentari, ma su
“un asserito buon senso dei condomini, protrattosi negli
anni”.
Il Condominio ha resistito all’impugnazione.
Il Tribunale, con sentenza in data 27 maggio 2005, ha
respinto l’impugnazione.
Premesso che nel Condominio Cogre, privo di rego-
lamento, le spese per l’acqua potabile erano suddivise
in proporzione al numero degli occupanti delle unità
immobiliari, con esonero di quelle risultanti, a seguito di
indagini dell’amministratore, disabitate, mentre le spese
per l’ascensore erano ripartite per tutte le unità al 50% in
base ai millesimi di proprietà nonchè, con esclusione dei
proprietari di unità vuote, per il 25% in base all’ubicazione
di piano e per il 25% in base al numero degli abitanti delle
singole unità, il Tribunale ha ritenuto detti criteri confor-
mi al dettato dell’art. 1123 c.c..
2. - Con sentenza resa pubblica mediante deposito in
cancelleria il 30 ottobre 2007, la Corte d’appello di Milano
ha respinto l’appello della T. e del F..
2.1. - La Corte d’appello ha rilevato che la dimostrazio-
ne dell’effettiva non abitazione, per l’intero periodo della
gestione in questione, degli appartamenti esonerati total-
mente dalla partecipazione alle spese per acqua potabile
e per metà dalla partecipazione alle spese di gestione del-
l’ascensore, risulta da ciò che tali circostanze sono state
proprio dagli appellanti dedotte e fatte oggetto di richiesta
di prova testimoniale in primo grado sicchè, in mancanza
di contestazioni della controparte, giustamente sono state
ritenute pacif‌iche dal primo giudice, il quale, per tale ra-
gione, non ha dato ingresso all’istruttoria sul punto.
Quanto alle spese per l’acqua potabile, la Corte territo-
riale ha ritenuto corretta l’applicazione dell’art. 1123 c.c.,
comma 1: il criterio della proporzionalità al numero degli
occupanti delle unità abitative è idoneo (non meno di al-
tri) a commisurare, in via presuntiva, l’entità dei rispettivi
usi del condomini e l’esonero per i non utenti è imposto
dal dettato normativo.

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