Corte di cassazione civile sez. II, 12 agosto 2014, n. 17880

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Arch. loc. e cond. 6/2014
Legittimità
coRte di cassazione civile
sez. ii, 12 agosto 2014, n. 17880
pRes. tRiola – est. san gioRgio – p.m. golia (diff.) – Ric. condominio di
via pRincipe di belmonte n. 63 in paleRmo (avv. anania) c. d.l.
Contributi e spese condominiali y Ripartizione y
Spesa di adeguamento dell’impianto elettrico con-
dominiale y Esclusione y Fondamento.
. In tema di condominio negli edif‌ici, l’art. 1123, secon-
do comma, cod. civ. si applica per le spese attinenti alle
parti e ai servizi che, per loro natura, sono destinati a
fornire utilità diverse ai singoli condomini, sicché esso
non trova applicazione per la spesa di messa a norma
dell’impianto elettrico condominiale, il quale, ai sensi
dell’art. 1117, n. 3, cod. civ., in mancanza di titolo con-
trario, è comune a tutti i condomini. (c.c., art. 1117;
c.c., art. 1123; l. 5 marzo 1990, n. 46) (1)
(1) Nello stesso senso, v. Cass. civ. 18 ottobre 2001, n. 12737, in
Ius&Lex dvd n. 6/2014, ed. La Tribuna.
La presente decisione conserva la propria eff‌icacia anche dopo la
legge di riforma del condominio.
svolgimento del pRocesso
1. - Il sig. D.L. propose opposizione avverso il decreto
ingiuntivo emesso nei suoi confronti dal giudice di pace
di Palermo, relativo al mancato pagamento al Condominio
di via Principe di Belmonte n. 63 in Palermo quote per
l’adeguamento dell’impianto elettrico ai sensi della L. n.
46 del 1990.
Deduceva il D. di non essere tenuto al pagamento di
dette quote in quanto i lavori eseguiti riguardavano l’an-
drone condominiale al quale egli non aveva accesso in
quanto proprietario di un locale con ingresso dalla sola via
Principe di Belmonte.
Espletata c.t.u., il giudice adito rigettò l’opposizione.
Avverso tale decisione il D. propose gravame ripropo-
nendo quanto dedotto nell’atto di opposizione.
2. - Il giudice unico del Tribunale di Palermo, in riforma
della decisione di primo grado, con sentenza depositata
il 13 novembre 2007, dichiarò che il D. non era tenuto ad
alcuna contribuzione nei confronti del condominio per
l’adeguamento degli impianti elettrici. Osservò il giudice di
secondo grado che la c.t.u. espletata in prime cure non ave-
va individuato alcun contatore riferibile ad utenze di locali
commerciali di piano terra, ove si trovava il locale del D..
Il contatore Enel ed i quadri elettrici di tale locale era-
no installati all’interno dello stesso e non avevano, dun-
que, alcun rapporto con parti condominiali. Rilevò ancora
il giudice che l’art. 1123 c.c. sancisce due diversi criteri di
ripartizione delle spese, l’uno in funzione del valore delle
proprietà (comma 1) e l’altro in proporzione dell’uso che
ciascuno può fare della parte condominiale cui si riferi-
scono (comma 2).
Da tale duplice previsione appare evidente, secondo la
sentenza, che il soggetto privo di qualsiasi titolarità sulla
parte cui si riferiscono le spese o che non ne usufruisca
neppure pro quota non sia tenuto ad alcuna forma di con-
tribuzione sull’importo dei medesimi.
3. - Per la cassazione di tale sentenza ricorre il Condo-
minio di via Principe di Belmonte n. 63 in Palermo sulla
base di tre motivi.
L’intimato non si è costituito nel presente giudizio.
motivi della decisione
1. - Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione
dell’art. 1123 c.c.. Avrebbe errato il giudice di secondo
grado nel ritenere applicabile, nella specie, il secondo
comma, e non il primo, dell’art. 1123 c.c.. Osserva il ri-
corrente che la c.t.u. aveva accertato che i lavori in que-
stione riguardavano esclusivamente parti condominiali e
non beni di singoli condomini, con la conseguenza che ad
esse avrebbero dovuto partecipare anche i proprietari dei
locali che, pur non accedendo direttamente dall’androne
condominiale, facevano parte del condominio, secondo
il criterio di ripartizione di cui all’invocato art. 1123 c.c.,
comma 1.
La illustrazione della censura si conclude con la for-
mulazione del seguente quesito di diritto, ai sensi dell’art.
366-bis c.p.c., applicabile nella specie ratione temporis:
“Se la spesa sopportata da un condomino per far effettuare
i lavori di adeguamento dell’impianto elettrico condomi-
niale ai sensi della L. n. 46 del 1990 debba essere suddivi-
sa, anche per i locali che non hanno ingresso dall’accesso
condominiale, secondo il criterio previsto dall’art. 1123
c.c., comma 1. Conseguentemente, se il Tribunale Civile
di Palermo, disponendo che il pagamento delle spese sop-
portate dal condominio per adeguare l’impianto elettrico
condominiale debbano essere suddivise in base al criterio
dell’uso che ciascun condomino può fare della parte con-
dominiale interessata dai lavori (ex art. 1123 c.c., comma
2), abbia violato il disposto, applicabile al caso di specie,
dell’art. 1123 c.c., comma 1”.
2. - La doglianza è fondata.
Deve muoversi, al f‌ine di dare soluzione alla questione
sottoposta all’esame della Corte, dalla considerazione che
l’impianto elettrico condominiale, ai sensi dell’art. 1117
c.c., n. 3, in mancanza di titolo contrario, è comune a tutti

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