Corte di cassazione civile sez. un., 18 settembre 2014, n. 19663

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Arch. loc. e cond. 6/2014
Contrasti
coRte di cassazione civile
sez. un., 18 settembRe 2014, n. 19663
pRes. Rovelli – est. san gioRgio – p.m. ciccolo (conf.) – Ric. musante ed
altRo (avv. scancaRello) c. ministeRo della giustizia (avv. gen. stato)
Procedimento civile in genere y Eccessiva dura-
ta del processo y Equa riparazione y Ente condo-
miniale y Singoli condomini non parti del giudizio
y Legittimazione y Spettanza y Esclusivamente al
condominio in persona dell’amministratore y Previa
delibera di autorizzazione assembleare y Sussiste.
. Nel caso di giudizio intentato dal condominio e del
quale, pur trattandosi di diritti connessi alla partecipa-
zione di singoli condomini al condominio, costoro non
siano stati parti, spetta esclusivamente al condominio,
in persona del suo amministratore, a ciò autorizzato
da delibera assembleare, far valere il diritto alla equa
riparazione per la durata irragionevole di detto giudi-
zio. (Mass. Redaz.) (c.c., art. 1130; c.c., art. 1131; l. 24
marzo 2001, n. 89) (1)
(1) La sentenza in epigrafe ha risolto il contrasto giurispru-
denziale esistente sulla specif‌ica questione. Propendevano per
l’esclusività della titolarità del diritto all’equa riparazione in
capo ai condomini uti singuli Cass. civ. 23 ottobre 2009, n. 22558,
in questa Rivista 2010, 46. Ammetteva, invece, la legittimazione
del condominio ad agire in base alla c.d. legge Pinto, Cass. civ. 18
febbraio 2005, n. 3396, in Ius&Lex dvd n. 6/2014, ed. La Tribuna.
La presente decisione conserva la propria eff‌icacia anche dopo la
legge di riforma del condominio.
svolgimento del pRocesso
1. - Con decreto del 26 luglio 2010, la Corte di appello
di Torino accolse solo in parte la domanda di equa ripara-
zione ex legge n. 89 del 2001 avanzata da Aldo e Mirella
Musante, liquidando la somma di Euro 4.416,66 in favore
del primo e di Euro 2.666,65 in favore della seconda, per
aver sofferto una durata processuale eccedente quella
ragionevole rispettivamente di cinque anni e mesi due e
di anni tre e mesi cinque.
La Corte territoriale evidenziò che il ristoro richiesto
spettava ai predetti solo dal momento in cui essi avevano
assunto la qualità di parte del processo presupposto, ri-
spettivamente dal 15 ottobre 2003 e dal 12 luglio 2005,
mentre, per il periodo precedente, essendo stato detto pro-
cesso - avente ad oggetto un’azione di danno temuto per il
pericolo incombente sull’edif‌icio del quale i ricorrenti era-
no condomini - intentato, con ricorso dell’11 ottobre 1989,
dal Condominio di Corso Montegrappa, n. 10, in Genova, in
persona del suo amministratore, soltanto costui avrebbe
potuto richiedere il danno non patrimoniale per la durata
irragionevole del processo, previa autorizzazione dell’as-
semblea condominiale, cosi come riconosciuto anche da
talune pronunce di legittimità (Cass. n. 3396 del 2005 e
Cass. n. 25981 del 2009, nonché, analogicamente, Cass. n.
17111 del 2005).
La Corte rigettò, invece, le domande di equa ripara-
zione proposte da Beatrice, Mirella e Aldo Musante quali
eredi di Santo Musante e dalla prima in proprio.
Costoro, in qualità di eredi di Musante Santo, non
avevano diritto, secondo il giudice di merito, ad alcun
indennizzo, essendo il dante causa deceduto appena quat-
tro giorni dopo il suo intervento nel giudizio presupposto,
mentre nulla spettava a Beatrice Musante in proprio non
essendo mai la stessa divenuta parte del giudizio presup-
posto, intentato, come chiarito, dal Condominio.
3. - Per la cassazione di tale decreto hanno proposto
ricorso Mirella, Beatrice e Aldo Musante, aff‌idando le sorti
dell’impugnazione ad un unico motivo di censura, illu-
strato da memoria.
Con detto motivo è denunciata violazione e/o falsa ap-
plicazione dell’art. 2 della L. n. 89 del 2001, dell’art. 12, pri-
mo comma, delle preleggi, degli artt. 1117 e 1131 cod. civ.,
singolarmente e/o in combinato disposto con l’art. 6 CEDU
e artt. 10 e 117 Cost., in quanto la Corte territoriale avrebbe
errato nel non considerare parti del processo presupposto
i ricorrenti, in proprio o iure successionis, sul presupposto
che lo stesso era stato intentato dal Condominio di cui essi
stessi erano condomini, cosi interpretando il citato art. 2
della legge n. 89 del 2001 in modo illegittimamente ridutti-
vo, nel senso di dar rilievo soltanto alla parte formale e non
già a quella sostanziale, come era da considerarsi il condo-
mino rispetto al Condominio, privo di soggettività giuridica
e soltanto ente di gestione delle cose comuni. Il Ministero
della Giustizia ha resistito con controricorso.
4. - La Sezione Sesta-I civile della Corte di cassazione,
con ordinanza interlocutoria n. 21062 depositata il 27 no-
vembre 2012, ha rimesso gli atti al Primo Presidente per la
eventuale assegnazione del ricorso a queste Sezioni Unite.
Il Primo Presidente ha disposto in tal senso. Le parti han-
no depositato memorie.
motivi della decisione
1. - Il ricorso pone la questione relativa alla legittima-
zione dei singoli condomini ad agire in giudizio per far
valere il diritto alla equa riparazione per la durata irragio-
nevole del processo presupposto intentato dal Condomi-
nio, in persona dell’amministratore, del quale i condomini
stessi non siano stati parti.

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