Corte di cassazione civile sez. II, 9 aprile 2014, n. 8339

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giur
Arch. loc. e cond. 5/2014
LEGITTIMITÀ
tione temporis - è stato previsto che in caso di omessa,
tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto la
deliberazione assembleare è annullabile su istanza dei
dissenzienti o assenti perchè non ritualmente convocati
(art. 20, che ha così modif‌icato l’art. 66 disp. att. c.c.).
Pertanto, nella specie il ricorrente - assente all’as-
semblea per la quale aveva ricevuto regolare avviso di
convocazione - non era legittimato a fare valere il difetto
di convocazione relativo ad altri condomini.
2. Il secondo motivo (regolarità o meno del procedi-
mento di convocazione dell’assemblea) e il terzo motivo
(valore della successiva assemblea di ratif‌ica che irritual-
mente ed erroneamente sarebbe stata invocata da con-
troparte) sono inammissibili, in quanto hanno a oggetto
questioni che non sono state esaminate dalla sentenza qui
impugnata.
3.- Il quarto motivo (nullità della sentenza per viola-
zione dell’art. 1724 c.c.) censura la sentenza impugnata
che, nel ritenere legittima la nomina del nuovo ammini-
stratore f‌issata all’ordine del giorno dell’assemblea senza
che fosse stata preceduta dalla revoca del precedente,
erroneamente aveva ritenuto l’applicabilità al condominio
della previsione dettata dall’art. 1724 c.c. in tema di revoca
tacita del mandato; in particolare, deduce che non trovano
applicazione al condominio le norme in tema estinzione
del mandato.
In ogni caso, tenuto conto che il Careddu era anche
condomino e faceva l’amministratore anche nel proprio
interesse, sarebbe stato necessaria la giusta causa; la re-
voca dell’amministratore avviene a maggioranza, mentre il
mandato collettivo è revocato all’unanimità; la prorogatio
imperii dell’amministratore di condominio è in contrasto
con le norme sul mandato che si estingue per scadenza
del termine.
4.- Il motivo è infondato.
Va osservato, da un canto, che sia in giurisprudenza
che in dottrina è pacif‌ico l’inquadramento dell’attività di
gestione dei beni comuni compiuta dall’amministratore di
condominio nella funzione tipica del contratto di mandato
che si istaura fra il primo e i condomini.
Naturalmente, le norme sul mandato trovano applica-
zione nei limiti in cui siano compatibili con le specif‌iche
disposizioni dettate in materia di condominio degli edif‌ici,
tenuto conto della sua natura di ente di gestione delle par-
ti e dei servizi comuni: la volontà dei condomini si forma
attraverso le deliberazioni assunte, ex art. 1136 c.c., dal-
l’assemblea alle quali viene data esecuzione dall’ammini-
stratore.
Peraltro, la peculiarità della disciplina del condominio
non esclude l’applicazione della norma di cui all’art. 1724
c.c. dettata in tema di revoca tacita del mandato. Al ri-
guardo, deve sottolinearsi che, ai sensi dell’art. 1129 c.c.,
l’amministratore può essere revocato in ogni tempo dal-
l’assemblea e, quindi, anche prima della scadenza annuale
senza alcuna motivazione ovvero indipendentemente da
una giusta causa. La norma ha la f‌inalità di assicurare che
la gestione dei beni e dei servizi che deve soddisfare gli in-
teressi comuni riscuota la costante f‌iducia dei condomini:
pertanto, l’assemblea nell’esercizio delle sue prerogative
ben può procedere alla nomina del nuovo amministratore
senza avere preventivamente revocato l’amministratore
uscente.
Il ricorso va rigettato.
Non va adottata alcuna statuizione in ordine alla rego-
lamentazione delle spese relative alla presente fase, non
avendo l’intimato svolto attività difensiva. (Omissis)
Corte di Cassazione Civile
sez. ii, 9 aprile 2014, n. 8339
pres. triola – est. manna – p.m. Ceroni (diff.) – riC. Cond. via
boCCherini 21 CasaleCChio di reno (avv. donati) C. grimandi (avv.
torriCelli)
Amministratore y Attribuzioni (doveri e poteri)
y Erogazione della spesa per i servizi comuni y Re-
sponsabilità dell’amministratore per fatto del so-
stituto y Fondamento.
. L’amministratore è mandatario del condominio nel-
l’erogazione della spesa per i servizi comuni, sicché
egli, qualora sostituisca altri a se stesso nell’esecuzione
di tale attività, senza esservi autorizzato dall’assemblea
e senza che sia necessario per la natura dell’incarico,
risponde dell’operato del sostituto, a norma dell’art.
1717, primo comma, cod. civ., non rilevando che la so-
stituzione sia conforme a una prassi nota ai condomini,
fatto che, di per sé, non esprime la volontà del condo-
minio. (c.c., art. 1130; c.c., art. 1131; c.c., art. 1717) (1)
(1) Per utili riferimenti in argomento, cfr. Cass. civ., sez. II, 4 maggio
1993, n. 5160, in Ius&Lex dvd n.5/2014, ed. La Tribuna, secondo cui
nell’ipotesi di un bene comune (nella specie: centrale termica) che
sia al servizio di più edif‌ici condominiali (cosiddetto supercondomi-
nio), i comunisti debbono nominare un amministratore che ne as-
sicuri la gestione, nell’interesse comune. Pertanto, gli amministra-
tori dei singoli condomini, potendo esercitare i poteri previsti dagli
artt. 1130 e 1131 c.c. soltanto con riferimento all’edif‌icio cui sono
preposti, non sono legittimati a pretendere dai singoli condomini i
contributi relativi all’esercizio della centrale termica, salvo che tale
potere sia stato loro attribuito con deliberazione dell’assemblea dei
comproprietari della centrale. Nel senso, poi, che il mandato, pur
caratterizzato dall’elemento della f‌iducia, non è tuttavia necessaria-
mente basato sull’intuitus personae, onde il mandatario può avvaler-
si dell’opera di un sostituto, salvo che il divieto sia espressamente
stabilito, ovvero si tratti di attività rientranti nei limiti di un incarico
aff‌idato intuitus personae; ne consegue che l’amministratore di un
condominio, da qualif‌icarsi come mandatario, ben può, in difetto di
contraria manifestazione nell’atto di nomina, delegare le proprie
funzioni ad un terzo, se del caso anche con attribuzione di rappre-
sentanza processuale, sempre che questa sia conferita unitamente
alla rappresentanza sostanziale, cfr. Cass. civ. 22 luglio 1999, n. 7888,
in questa Rivista 1999, 936, con nota di MAUTRIZIO DE TILLA. La
presente decisione conserva la propria eff‌icacia anche dopo la legge
di riforma del condominio.
svolgimento del proCesso
Nel 1997 il condominio di via Boccherini 21, in Casalec-
chio sul Reno, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale
di Bologna il suo ex amministratore, Mario Grimandi, per

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