Corte di cassazione civile sez. II 18 aprile 2014, n. 9082

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giur
5/2014 Arch. loc. e cond.
LEGITTIMITÀ
ai sensi dell’art. 1597 c.c., che sarebbe stata proposta dalla
locatrice, in replica alla deduzione del ricorrente con l’op-
posizione alla convalida della intervenuta stipula di una
locazione nuova a far tempo dal 1° luglio 1999 e, quindi,
della nullità della licenza per f‌inita locazione in quanto
doveva essere esercitato diniego di rinnovo. L’errore dei
giudici di merito risiederebbe nell’avere ritenuto l’ecce-
zione validamente e tempestivamente proposta all’udien-
za del 16 gennaio 2005, nel mentre essa avrebbe dovuto
prospettarsi nel termine previsto dall’ordinanza di muta-
mento del rito dopo la fase di convalida. E ciò ancorchè
il ricorrente avesse eccepito la decadenza dall’eccezione
per tardività.
2.1. Il motivo è inammissibile.
Lo è: a) sia perchè non riproduce il contenuto degli atti
processuali sui quali si fonda nè direttamente nè indiret-
tamente e non indica se e dove essi sarebbero esaminabili
e nemmeno indica la loro presenza nel fascicolo d’uff‌icio
(come ammette Cass. sez. un. n. 22726 del 2011, che sot-
tolinea, però, sempre l’esigenza della indicazione specif‌i-
ca e, dunque, ritiene necessario che quella presenza sia
indicata nel ricorso), onde viola l’art. 366, n. 6 c.p.c.; b)
sia perchè ed in ogni caso - in disparte ogni valutazione
sulla decisività, in ragione delle osservazioni svolte a
proposito del primo motivo, della pretesa questione di una
rinnovazione tacita ai sensi dell’art. 1597 c.c., - nemmeno
si fa specif‌icamente carico della ratio decidendi con cui la
Corte territoriale ha rilevato che la questione della rinno-
vazione sarebbe stata già articolata f‌in dalla stessa licenza
per f‌inita locazione.
3. Il ricorso è conclusivamente rigettato.
La correzione della motivazione operata nello scrutinio
del primo motivo giustif‌ica la compensazione delle spese
del giudizio di cassazione. (Omissis)
Corte di Cassazione Civile
sez. ii 18 aprile 2014, n. 9082
pres. triola – est. migliuCCi – p.m. golia (diff.) – riC. Careddu (avv.ti
andreoli e sinopoli) C. Cond. pradelli (n.C.)
Amministratore y Revocabilità in ogni tempo y
Ammissibilità y Nomina di un nuovo amministra-
tore non preceduta dalla revoca del precedente y
Legittimità.
. In tema di condominio negli edif‌ici, l’assemblea può
nominare un nuovo amministratore senza avere pre-
ventivamente revocato l’amministratore uscente, ap-
plicandosi la norma sulla revoca tacita del mandato, di
cui all’art. 1724 cod. civ. (c.c., art. 1129) (1)
(1) Interessante sentenza, che stabilisce importanti principi inter-
pretativi dell’art. 1129 c.c. per i quali non risultano precedenti editi.
La presente decisione conserva la propria eff‌icacia anche dopo la
legge di riforma del condominio.
svolgimento del proCesso
Con sentenza dep. il 12 ottobre 2002 il tribunale di
Modena, in parziale accoglimento della domanda propo-
sta da Ovidio Carreddu, annullava la delibera emessa il 14
febbraio 2000 dall’assemblea del Condominio Pradelli sul
rilievo che mancava la prova che tutti i condomini fossero
stati avvisati.
Con sentenza dep. il 12 giugno 2007 la Corte di appello
di Bologna, in riforma della decisione impugnata dal Con-
dominio con gravame principale e incidentale dall’attore,
rigettava la domanda proposta da quest’ultimo.
Nell’accogliere il primo motivo di appello proposto dal
Condominio, la Corte riteneva che, essendo stato ritual-
mente convocato, l’attore non era legittimato a fare valere
il vizio di annullabilità della delibera per la mancata con-
vocazione di altri condomini; erano dichiarati assorbiti gli
altri motivi dell’appello principale.
Esaminando quindi gli altri motivi di invalidità ineff‌i-
cacia della delibera riproposti con l’appello incidentale
dall’attore, i Giudici escluso il denunciato vizio di omessa
pronuncia in relazione a questioni ritenute assorbite dal-
l’accoglimento della domanda - ritenevano che la indicazio-
ne nell’ordine del giorno della nomina dell’amministratore
non rendeva necessaria, come invece sostenuto dall’attore,
anche di quella relativa alla preventiva revoca dell’ammini-
stratore uscente, atteso che secondo le regole del mandato
applicabili alla specie - la nomina del nuovo amministrato-
re comporta la revoca tacita di quello precedente.
2.- Avverso tale decisione propone ricorso per cassazio-
ne Ovidio Carreddu sulla base di quattro motivi.
Non ha svolto attività difensiva l’intimato.
motivi della deCisione
1.1. - Il primo motivo, lamentando nullità della senten-
za per violazione dell’art. 1137, 2° comma c.c., censura la
sentenza impugnata laddove aveva erroneamente escluso
la legittimazione dell’attore ad impugnare la delibera con-
dominiale, affetta da annullabilità, per vizio di convoca-
zione dell’assemblea relativo ad altri condomini. Deduce
che, contrariamente a quella affetta da nullità, la delibera
annullabile può essere impugnata dai condomini assenti
(come per l’appunto esso ricorrente) o dissenzienti: l’in-
teresse ad agire consiste in quello alla rimozione dei vizi
formali della delibera impugnata. D’altra parte, l’interven-
to anche di un solo condomino può inf‌luenzare gli astanti
e, quindi, modif‌icare l’andamento della votazione.
1.2. - Il motivo è infondato. Deve escludersi la legit-
timazione ad impugnare, ai sensi dell’art. 1137 c.c., la
delibera condominiale da parte del condomino assente, il
quale faccia valere il vizio di annullabilità per difetto del-
l’avviso di convocazione dell’assemblea, quando esso sia
relativo ad altro condomino, in quanto si tratta di un vizio
che non lo riguarda direttamente, inerendo alla altrui sfe-
ra giuridica. Tale orientamento, peraltro condiviso dalla
dottrina, appare conforme a una interpretazione evolutiva
della norma, (dovendo qui sottolinearsi che con la legge
n. 220 del 2012 modif‌iche alla disciplina del condominio
negli edif‌ici) - seppure non direttamente applicabile ra-

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