Corte di cassazione civile sez. II, 16 maggio 2014, n. 10852

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giur
Arch. loc. e cond. 5/2014
LEGITTIMITÀ
5. Ha ritenuto che le condizioni di stress indotte dal
disturbo alla quiete e al riposo notturno, con precise riper-
cussioni alla salute pacif‌icamente sopravvenute rispetto
all’inizio del rapporto di locazione, rendessero oltremodo
gravosa, se non intollerabile la prosecuzione del rapporto
locatizio per causa indipendente dalla volontà del condut-
tore.
6. Il motivo è quindi infondato sotto il prof‌ilo dell’as-
sunta violazione e falsa applicazione della L. n. 392 del
1978, art. 27, comma 8.
6.1. Diventa poi una questione che attiene alla moti-
vazione della sentenza se effettivamente nella fattispecie
sussistessero i requisiti della sopravvenienza ed impreve-
dibilità dei gravi motivi e se gli stessi fossero stati determi-
nati da un fattore esterno. Sotto questo prof‌ilo, il motivo di
ricorso non presenta censure. Nulla spese stante l’assenza
dell’intimato. (Omissis)
Corte di Cassazione Civile
sez. ii, 16 maggio 2014, n. 10852
pres. piCCialli – est. petitti – p.m. Ceroni (Conf.) – riC. saCCone (avv.
Celi) C. sidoti ed altra (n.C.)
Limitazioni legali della proprietà y Applicabilità
delle norme sulle distanze y Limiti y Compatibilità
con la disciplina dettata dall’art. 1102 c.c. y Subor-
dinazione alla medesima y Sussistenza di contrasto
y Conseguente inapplicabilità della disciplina gene-
rale sulle distanze y Fattispecie di realizzazione di
ascensore esterno.
. Le norme sulle distanze sono applicabili anche tra i
condomini di un edif‌icio condominiale, purché siano
compatibili con la disciplina particolare relativa alle
cose comuni, cioè quando l’applicazione di quest’ultima
non sia in contrasto con le prime; nell’ipotesi di contra-
sto, la prevalenza della norma speciale in materia di
condominio determina l’inapplicabilità della disciplina
generale sulle distanze che, nel condominio degli edif‌i-
ci e nei rapporti tra singolo condomino e condominio, è
in rapporto di subordinazione rispetto alla prima. Per-
tanto, ove il giudice constati il rispetto dei limiti di cui
all’art. 1102 c.c., deve ritenersi legittima l’opera rea-
lizzata anche senza il rispetto delle norme dettate per
regolare i rapporti tra proprietà contigue, sempre che
venga rispettata la struttura dell’edif‌icio condominiale.
(Nella specie, è stato esclusa la violazione dell’art. 907
c.c. avendo ritenuto accertato che l’ascensore esterno
realizzato rispettasse i limiti posti dall’art. 1102 c.c.
e non sussistesse pregiudizio per l’utilizzazione della
cosa comune). (Mass. Redaz.) (c.c., art. 907; c.c., art.
1102) (1)
(1) V., da ultimo, Cass. civ. 3 agosto 2012, n. 14096 e Cass. civ. 18 mar-
zo 2010, n. 6546, entrambe in Ius&Lex dvd n. 5/2014, ed. La Tribuna.
La presente decisione conserva la propria eff‌icacia anche dopo la
legge di riforma del condominio.
svolgimento del proCesso
Con citazione notif‌icata il 13 maggio 1998, Saccone
Franca, premesso che era proprietaria di una unità immo-
biliare in un edif‌icio sito in (omissis); che Sidoti Rosario,
proprietario di un’altra unità immobiliare del medesimo
edif‌icio, aveva installato un ascensore esterno a servizio
della propria unità immobiliare; che il Sidoti ed altra
condomina, Triscari Barberi Antonina, avevano mutato la
destinazione d’uso delle proprie unità immobiliari da, ri-
spettivamente, albergo e abitazione, a comunità terapeu-
tica assistita; che le modif‌iche attuate avevano determi-
nato immissioni nocive ed erano illegittime trattandosi di
innovazioni non debitamente autorizzate dall’assemblea
condominiale, che determinavano un uso illegittimo delle
parti comuni dell’edif‌icio, ne alteravano il decoro architet-
tonico e pregiudicavano la proprietà di essa attrice; tanto
premesso, la S. conveniva in giudizio, dinnanzi al Tribu-
nale di Barcellona Pozzo di Gotto, il Sidoti e la Triscari
Barberi chiedendo che fossero condannati ad eliminare
le opere e le innovazioni illegittimamente realizzate e al
risarcimento dei danni.
Si costituivano entrambi i convenuti, contestando le
domande e chiedendone il rigetto.
L’adito Tribunale, istruita la causa a mezzo c.t.u., con
sentenza depositata il 13 maggio 2004, rigettava le doman-
de, ritenendo legittime le opere e le modif‌iche attuate dai
convenuti.
Avverso questa sentenza Saccone Franca proponeva
gravame; nella resistenza degli appellati, la Corte d’appel-
lo di Messina, con sentenza depositata in data 1 giugno
2007, rigettava l’appello.
Quanto al primo e al secondo motivo di gravame (er-
ronea valutazione delle risultanze obiettive della c.t.u., a
prescindere dalla non condivisione di alcune valutazioni
espresse dall’ausiliario; non corretta qualif‌icazione giu-
ridica della domanda, travisamento dei fatti ed erronea
interpretazione delle norme di legge applicabili al caso),
la Corte distrettuale rilevava che l’appellante si era limi-
tata a richiamare il riconoscimento, da parte del c.t.u.,
della sussistenza oggettiva delle opere e delle modif‌iche
denunziate con l’atto di citazione, senza tuttavia opporre
conducenti argomentazioni contrarie a quelle contenute
nella sentenza impugnata, tutte orientate nel senso della
legittimità delle opere e delle modif‌icazioni attuate dagli
appellati.
La Corte d’appello ricordava, quindi, che il Tribunale
aveva rilevato, con approfondita motivazione: che la in-
stallazione dell’ascensore esterno all’edif‌icio, in quanto
eseguita a spese esclusive del condomino Sidoti, non ri-
chiedeva, ai sensi degli artt. 1120 e 1121 c.c., autorizza-
zione del Condominio, rientrando nella previsione di cui
all’art. 1102 c.c.; che la detta innovazione doveva essere
considerata legittima in quanto insisteva su parte comune
dell’edif‌icio, non incideva sull’uso degli altri condomini
su tale parte comune, non pregiudicava la stabilità del-
l’edif‌icio, comportava una modif‌ica legittima del muro
perimetrale, senza alterare negativamente il decoro ar-
chitettonico dell’edif‌icio; che nella specie era applicabile

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